ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi ARCHIVIO

Le Entrate confermano la ritenuta leggera al 30% sull'auto fringe benefit. Recuperabili le eccedenze

di Nicoletta Cottone

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
18 aprile 2007

Per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente il sostituto d’imposta dovrà effettuare la ritenuta d’acconto nella misura del 30%, invece che del 50 per cento. L’Agenzia delle entrate ha ufficializzato, con la circolare n. 21/E, quanto già anticipato dal comunicato stampa del viceministro Vincenzo Visco del 21 marzo 2007 sulla tassazione dell’auto in uso ai dipendenti. La percentuale del 30% si applica all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato in base al costo chilometrico di esercizio predisposte dall’Aci. Le stesse considerazioni, tenuto conto dell’unificazione della base imponibile previdenziale e di quella fiscale operata dal Dlgs 314/1997, si applicano nei confronti della determinazione dell’imponibile previdenziale: il sostituto d’imposta calcolerà la base imponibile previdenziale del fringe benefit relativo all’utilizzo promiscuo del veicolo, calcolando il coefficiente del 30 per cento. In relazione al definitivo trattamento del reddito di lavoro dipendente, anche nel periodo d’imposta in corso si applicherà la normativa più favorevole ai lavoratori che hanno usato l’auto in fringe benefit.
Indietro tutta dell’Agenzia delle entrate, dunque, rispetto a quanto illustrato con la circolare n. 1/E del 2007. Visto che molte aziende, come segnalato anche al Sole 24 Ore.com da molti lettori, non hanno tenuto conto delle anticipazioni fornite dal comunicato stampa, le maggiori ritenute eventualmente effettuate nei primi mesi del 2007, calcolate applicando il coefficiente del 50%, possono essere recuperate nel 2007 o, qualora questo comporti difficoltà per il sostituto d’imposta, nel conguaglio di fine anno. La circolare chiarisce che per anche i soggetti cessati nel 2007 prima della pubblicazione della circolare, il conguaglio deve essere effettuato utilizzando il coeffiente del 30 per cento. L’Agenzia precisa, inoltre, che nelle annotazioni al Cud dovranno essere riportati in modo distinto il valore del reddito in natura riferito all’utilizzo promiscuo del veicolo e le modalità di valorizzazione.

RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
22 maggio 2010
21 maggio 2010
21 maggio 2010
20 maggio 2010
20 aprile 2010
 
Gli esperti del ministero rispondono a tutti i dubbi sugli incentivi
La liquidazione: rimborsi e debiti
I redditi da dichiarare
La salute e gli altri sconti
La famiglia e la casa
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-