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L'abc delle liberalizzazioni

di Nicoletta Cottone

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15 giugno 2007

Passa all'esame del Senato la terza "lenzuolata" del ministro per lo Sviluppo economico Pierluigi Bersani, provvedimento attualmente composto da 62 articoli e un allegato. Nel percorso pieno di difficoltà a Montecitorio il provvedimento è stato ridimensionato, perdendo alcuni capitoli di rilievo: via alla modifica che eliminava la necessità di un notaio nelle compravendite inferiori a 100mila euro di valore catastale, stalciati gli articoli sull'abolizione del Pra, ridimensionata la norma sul massimo scoperto sui conti correnti, impedito l'affidamento dei servizi idrici ai privati fino a quando non sarà riorganizzato il settore. I farmaci di fascia C non rimborsati dal Ssn potranno essere venduti nei supermercati, ma la norma, come sottolinea il ministro della salute Livia Turco, sarà cancellata al Senato. Nel provvedimento trovano spazio una serie di novità: dall'obbligo di risarcimento del danno da furto o incendio indipendentemente dalla richiesta di rilascio del certificato di chiusa inchiesta al regime fiscale agevolato per favorire la diffusione di prodotti del commercio equo e solidale. D'ora in poi per tutti i depositi bancari l'intestatario dovrà indicare generalità e recapiti (fino a 3) ai quali la banca dovrà comunicare le coordinate del conto dormiente. Ogni anno il Governo presenterà in Parlamento una legge per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori. Eliminato il divieto di fare sconti superiori al 20% sui libri per i primi due anni di pubblicazione, saltano i vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione. Estese a tutti i contratti di trasporto le norme sulla trasparenza delle tariffe. Per le compagnie aeree scatta la possibilità di vendere i biglietti invenduti in aeroporto con la formula commerciale del last minute. Ecco, articolo, per articolo, tutto quello che c'è nel provvedimento.

Accise sui prodotti energetici (articolo 4). Le aliquote delle accise sui prodotti energetici usati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili vengono diminuite per compensare le maggior entrate Iva derivanti dalle variazione del prezzo internazionale del greggio. Sarà adottato un Dpcm ad hoc se il prezzo internazionale del petrolio greggio aumenta di oltre 2 punti rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Decreto che non può, invece, essere adottato se il prezzo abbia avuto una diminuzione nel bimestre precedente. L'eventuale compensazione non si applica nei settori che applicano l'accisa in regime agevolato.
Adempimenti procedurali applicabili alle imprese (articoli 15). Il Governo è delegato ad adottare entro 4 mesi uno o più decreti legislativi per il riordino delle prescrizioni normative ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa. Fra i criteri direttivi è prevista l'individuazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche che devono essere liquidati nei termini previsti dalle norme in base alle quali vengono concessi. Prevista anche la raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la materia.
Applicazione delle disposizioni alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano (articolo 61). Le disposizioni del presente provvedimento si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, comprese le disposizioni del titolo V della Costituzione per le parti che danno più ampia autonomia rispetto a quelle già attribuite.
Attestazione sullo stato di rischio nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 56). Mantenimento della stessa classe di merito nel bonus-malus per chi porta l'assicurazione da un camioncino o un furgone (categoria N1) a un'auto (categoria M1).
Attività commerciali e prestazioni di servizi (articolo 1). Non possono essere poste limitazioni alla possibilità di abbinare nello stesso locale o nella stessa area la vendita di prodotti e servizi complementari e accessori rispetto a quella principale. La disposizione si applica anche alla distribuzione dei carburanti. L'installazione e l'attività di un distributore di carburante non può essere subordinata al rispetto del criterio della distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o a contingentamenti numerici. Le Regioni devono promuovere la diffusione di carburanti ecocompatibili, l'efficienza energetica anche nei nuovi impianti e criteri di regolamentazione degli orari. Prevista entro sei mesi una delibera ad hoc dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per agevolare l'utilizzo del gas metano per autotrazione.
Attività di intermediazione commerciale e di affari (articolo 6). Le attività di intermediazione commerciale e di affari (agente di affari in mediazione, agente immobiliare, agente d'affari, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e raccomandatario marittimo) possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio attività alla camera di commercio competente, corredata da autocertificazioni e certificazioni attestati il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari. Le imprese di spedizione non rientrano tra le agenzie d'affari previste dal comma 115 dell'articolo unico del Rd 773/1931 (agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie d'affari anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizione, mostre o fiere campionarie e simili, esercizio del mestiere di sensale o intromettitore, agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini o simili).
Capitalizzazione delle imprese (articolo 23). Delega al Governo per l'adozione entro un anno di uno o più decreti con disposizioni per favorire l'intervento nel capitale di rischio delle società da parte degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) e l'ammissione dei titoli di partecipazione alla quotazione nei mercati mobiliari dell'Unione europea o dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo.
Certificato di chiusa inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore (articolo 57). La disposizione integra il Codice delle assicurazioni private (Dlgs 209/2005), disponendo l'obbligo per le compagnie di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, salvo che nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati.
Certificato prevenzione incendi (articolo 21). Delega al Governo per l'emanazione, entro 3 mesi, di uno o più decreti legislativi per semplificare le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, con un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e un abbattimento dei costi a carico delle imprese.
Certificazioni e dichiarazioni di conformità (articolo 17). Entro sei mesi il Governo è delegato a emanare uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e di accreditamenti e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2008.
Collaborazione fra Stato, regioni e autonomie locali (articolo 60). Governo e Regioni promuovono intese e concludono accordi per assicurare ulteriori livelli di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori e garantire la piena applicazione degli effetti derivanti dal presente provvedimento e dalle leggi annuali di promozione della concorrenza.
Commercio equo e solidale (articolo 20). Il ministro dell'Economia è autorizzato ad applicare sperimentalmente per il 2008 un regime fiscale agevolato ai fini delle imposte dirette per favorire la diffusione di prodotti del commercio equo e solidale, che rispettino i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del fair trade.
Comunicazioni elettroniche (articolo 52). Modifica all'articolo 45 del Codice delle comunicazioni: l'Autorità per le comunicazioni può definire regole in grado di assicurare che l'amministrazione e la gestione della rete di accesso e risorse correlate siano sottoposte a un regime improntato a criteri di autonomia, neutralità e separazione funzionale dalle altre attività di impresa, con garanzia di parità di trattamento esterna e interna per tutti gli operatori che chiedono accesso. L'Aurotià stabilisce anche il perimetro delle attività soggette a separazione.
Configurazione giuridica delle reti di impresa (articolo 24). Il Governo è delegato ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi per agevolare la creazione di reti o aggregazioni di imprese.
Connessioni alla rete Internet (articolo 51). L'Authority per le garanzie nelle comunicazioni, per garantire effettiva concorrenza nel mercato delle connessioni Internet a banda larga, anche con tecnologie Adsl e derivate, adotta ogni iniziativa perché l'organismo di telecomunicazione notificato come soggetto avente significativo potere di mercato assicuri una paritaria fornitura dei servizi di vendita all'ingrosso delle connessioni per dati, a garanzia del massimo beneficio per gli utenti finali in tema di prezzo e qualità.
Conoscibilità del gestore telefonico (articolo 49). Abrogato il comma 2-bise dell'articolo 1 del Dl 7/1007 in materia di conoscibilità del gestore telefonico.
Conservazione ottica sostitutiva (articolo 32). Per la conservazione ottica sostitutiva di documenti originali unici da parte delle imprese e degli iscritti agli ordini professionali si applica il comma 4 dell'articolo 23 del Dlgs 82/2005, purché il responsabile della conservazione sia il legale rappresentante dell'impresa o personal da lui delegata per iscritto o il professionista.
Contrasto alla contraffazione di prodotto (articolo 19). Non sono punibili gli ufficiali di polizia che nell'ambito di indagini per contrastare la circolazione e la vendita di merci contraffatte acquistino, ricevano o occultino queste merci per acquisire fini di prova. L'autorità giudiziaria può differire il sequestro di merci contraffatte fino al termine delle indagini e può ritardare catture, arresti e sequestri se ciò è necessario per acquisire maggiori elementi probatori.
Costi aggiuntivi per le segreterie telefoniche (articolo 48). Il ministero e l'Authority devono vigilare sui costi dei servizi di segreteria telefonica, per evitare che gravino sugli utenti per il lasso di tempo antecedente al segnale acustico che precede la registrazione del messaggio.
Depositi giacenti (articolo 40). Le banche al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente o di contratti di deposito titoli devono chiedere all'intestatario del deposito generalità e recapiti di persone (fino a un massimo di tre) alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi non siano compiute operazioni dell'intestatario o da terzi. Entro il 31 dicembre 2007 le banche provvedono a richiedere ai titolari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di depositi di titoli esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge le generalità di persone (massimo tre) alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente. La Banca d'Italia definirà entro 30 giorni con una circolare criteri, modalità per l'integrazione dei dati e le sanzioni per le banche che non provvedano a integrare i dati entro il termine. Decorso un anno senza risposta la banca procede a ulteriori comunicazioni agli intestatari.
Famiglie di invalidi civili minori (articolo 46). Nei casi di concessione dell'indennità mensile di frequenza da parte del minore la domanda non deve essere rinnovata ogni anno. Il legale rappresentante del minore ha comunque l'obbligo di comunicare all'Inps l'eventuale cessazione della frequenza o il venir meno dei requisiti reddituali o delle altre condizioni per la fruizione dell'indennità.
Farmaci (articolo 2). I farmaci di fascia C non rimborsati dal Ssn potranno essere venduti anche nei supermercati, alla presenza del farmacista. I farmaci devono essere dispensati in un reparto delimitato rispetto al resto dell'area commerciale e conservati in strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci.
Farmacie (articolo 7). Ciascun titolare di farmacia privata (persona fisica, società di persone o società cooperativa a responsabilità limitata) può essere titolare di non più di 4 farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. In caso di morte del titolare gli eredi possono entro due anni (prima era un anno) effettuare il trasferimento della titolarità della farmacia a favore di farmacista iscritto all'albo, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto a continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore-
Gpl (articolo 8). L'articolo detta una serie di misure per la distribuzione del Gpl. I contratti stipulati dalle aziende che distribuiscono Gpl per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo non possono vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate. Questi contratti devono consentire la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza e di acquistare in locazione o riscattare il serbatoio alle stesse condizioni indicate al momento della stipula. Nel caso l'utente opti per l'acquisto le condizioni di fornitura del Gpl non possono avere durata superiore a un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva. Se l'utente opta per la locazione o il comodato i contratti di fornitura non possono avere durata superiore a 2 anni e devono predeterminare il prezzo o i criteri di quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto o di locazione del serbatoio. I contratti di locazione o comodato sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salvo disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima della scadenza e le aziende distributrici devono garantire servizi di installazione e di manutenzione dei serbatoi riforniti, rilasciando l'apposita certificazione. Previste sanzioni da 10mila a 50mila euro per le aziende che riforniscono i serbatoi se manca o è scaduta la certificazione.
Impianti termici civili (articolo 22). Abrogazione dell'articolo 284 del Dlgs 152/2006 che riguarda la denuncia di installazione o modifica di impianti termici civili.
Imposte ipotecarie e catastali (articolo 45, commi da 1 a 4). Modificato il regime delle imposte ipotecarie e catastali disponendo: la soppressione dei numeri d'ordine 4 e 7 della tabella sulle tasse ipotecarie relative, rispettivamente, ai servizi di "ricerca continuativa per via telematica" e alla "trasmissione telematica dell'elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno"; l'Agenzia del territorio fornisca i servizi di ricerca continuativa per via informatica e per via telematica in forma gratuita e in via istituzionale secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia stessa; rinvio a un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la rideterminazione della tabella delle tasse ipotecarie in modo da assicurare l'invarianza di gettito.
Imprese di spettacolo, cultura e istituti culturali (articolo 26). Gli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni, sono considerate piccole medie imprese secondo la disciplina comunitaria. Usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie per le piccole e medie imprese. L'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni è trasferito al ministero dello Sviluppo economico. Le modalità di trasferimento saranno disposte con decreto del ministro per lo Sviluppo economico. Non si applica la riduzione per le spese di funzionamento prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del Dl 223/2006 (prevede che per il triennio 2007-2009 le previsioni di spesanon possano superare l'80% di quelle iniziali del 2006) alla Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, alla Fondazione La Triennale di Milano, alla Fondazione La Quadriennale di Roma, all'Accademia dei Lincei, con un onere pari a 972mila euro.
Incentivi non fiscali in favore delle imprese del settore gas naturale (articolo 18). Quattro mesi di tempo per il Governo per emanare un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese che operano nel settore del gas naturale. Lo scopo è quello di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.
Invarianza della spesa (articolo 62). Alle attività e agli adempimenti del provvedimento si fa fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio con le risorse umane e strumentali previste e disponibili. Comunque senza nuovi o maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
Legge annuale per la promozione della concorrenza (articolo 59). Entro il 31 luglio di ogni anno il Governo presenta in Parlamento un disegno di legge annuale per la promozione della concorrenza e la tutela dei consumatori. Entro la stessa data la Conferenza unificata trasmette al Parlamento una relazione con l'indicazione di misure, intese e accordi con i quali le singole Regioni e Province autonome hanno corretto situazioni distorsive della concorrenza e della tutela dei lavoratori.
Liberalizzazioni del prezzo dei libri (articolo 53). Eliminato il divieto di fare sconti superiore al 20% sui libri per i primi due anni di pubblicazione.
Massimo scoperto (articolo 36). Nulle le clausole contrattuali che hanno per oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi in favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma o che prevedano una remunerazione per l'istituto di credito indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, insieme al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto, non rinnovabile tacitamente e rendicontato al cliente ogni anno. Facoltà di recesso del cliente in ogni momento. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge i contratti in corso devono essere adeguati.
Microcredito (articolo 34). Entro un anno il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi sul riassetto delle norme per favorire lavoro autonomo e attività delle microimprese, con particolare attenzione alle iniziative finalizzate alla produzione e al consumo di beni e servizi a carattere sociale o con prevalente carattere di promozione e integrazione sociale.
Mutui (articolo 44). Ritocchi alle norme sull'estinzione anticipata dei mutui immobiliari, articolo 7 del Dl 7/2007 e alle semplificazioni del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari all'articolo 13, comma 8-novies, primo periodo. Una ulteriore modifica riguarda la norma sulle variazioni dei tassi di interesse debitori e creditori (comma 4 dell'articolo 118 del Dlgs 385/1993).
Mutui e operazioni di finanziamento (articolo 39). Viene introdotto un periodo all'ultimo comma dell'articolo 15 del Dpr 601/1973 diretto a includere nel regime di esenzione anche le operazioni di credito a medio e lungo termine che prevedano la facoltà di recessione dal contratto in qualunque momento da parte del debitore. E', in ogni caso, escluso il recupero o il rimborso delle imposte pagate. Una modifica dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 220/2004 diretta a includere nel regime di esenzione anche le operazioni di mutuo finalizzate all'estinzione di mutui stipulati per l'acquisto della prima casa poste in essere da enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti dei propri iscritti.
Panificazione (articolo 5). Eliminazione dei vincoli in materia di chiusura domenicale e festiva per le attività di panificazione.
Posta elettronica certificata (articolo 31). Obbligo di adottare indirizzi di posta elettronica certificata per imprese e professionisti. Le imprese costituite in forma societaria, indicano l'indirizzo di posta elettronica nella domanda di iscrizione al registro delle imprese. L'obbligo è immediatamente operativo per le imprese di nuova iscrizione, mentre per quelle già iscritte è previsto un termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge. L'iscrizione dell'indirizzo nonché le successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. I professionisti iscritti in albi o in elenchi istituiti con legge dello Stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge al proprio ordine o collegio che curerà la pubblicazione di un elenco consultabile per via telematica. Le amministrazioni pubbliche istituiscono una casella certificata per ogni registro di protocollo o ne danno comunicazione al Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione), che provvederà alla pubblicazione telematica dell'elenco delle caselle di posta elettronica certificata. Le comunicazioni tra i soggetti obbligati che abbiano già provveduto agli adempimenti previsti, vengono effettuate tramite posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo. Libera consultazione telematica, senza alcun onere, dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi.
Prestiti vitalizi ipotecari (articolo 42). Ai prestiti vitalizi ipotecari si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15, 17, 18 e 20 del Dpr 601/ 1973 (esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, sulle concessioni governative. Al posti di tali imposte, questi atti scontano un'imposta sostitutiva con aliquota dello 0,25% dell'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati) per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, se il netto ricavato del finanziamento è destinato a contributi per l'acquisto della prima casa in favore di parenti dei mutuatari fino al secondo grado; al pagamento di spese per l'assistenza domiciliare di anziani e persone disabili; al pagamento di spese di ristrutturazione straordinaria dell'immobile di residenza dei mutuatari; al rimborso di prestiti con piani di ammortamento rateali a carico dei contraenti;
Le norme, inoltre, integrano il contenuto dell'articolo 11- quaterdecies del decreto legge 203/ 2005, al fine di disporre una più puntuale disciplina dell'istituto del prestito vitalizio ipotecario: è previsto che, agli effetti dei diritti di scritturato e degli emolumenti ipotecari nonché dei compensi e dei diritti spettanti al notaio alla stipula, gli atti e le formalità ipotecarie, anche di annotazione, si considerano come una sola stipula, una sola operazione sui registri immobiliari ed un solo certificato. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
Pubblicazione informatica dell'albo pretorio (articolo 27). Governo, regioni ed enti locali promuovono intese o concludono accordi in sede di Conferenza unificata per prevedere che la pubblicazione dell'albo pretorio sia eseguita anche in via informatica.
Rappresentanza dell'imprenditore e operazioni telematiche (articolo 30). Modifica all'articolo 2209 del Codice civile con la quale si prevede che per dare pubblicità della nomina di procuratori è sufficiente il deposito di copia del verbale della deliberazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, presso il competente ufficio del registro delle imprese; le procure speciali possono essere redatte in carta semplice; il rilascio della procura per il compimento di operazioni telematiche verso la pubblica amministrazione può avvenire mediante rilascio e trasmissione al registro delle imprese di un certificato digitale qualificato di rappresentanza da parte di un certificatore accreditato.
Responsabilità civile auto (articolo 16). Nella disciplina del risarcimento diretto si prevede che venga introdotta la previsione di rapporti con imprese di autoriparazione abilitate a norma di legge, ferma restando la possibilità per il danneggiato di rivolgersi ad autoriparatori di propria fiducia.
Riqualificazione energetica degli edifici (articolo 54). Correzioni in tema di riqualificazione energetica degli edifici: la modifica all'articolo 1, comma 349, della legge finanziaria 2007 dispone che i commi 344-347 siano applicati in conformità a quanto disposto dal decreto del ministro dell'Economia 19 febbraio 2007. I commi della Finanziaria prevedono una detrazione d'imposta per le spese sostenute a fronte di determinati interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici.
Risparmio energetico negli edifici (articolo 55). Modificata la tabella recante i requisiti di trasmittenza termica per gli interventi edilizi - su finestre e infissi - agevolati ai sensi dell'articolo 1, comma 345, della legge finanziaria 2007.
Ritenute Irpef e Ire (articolo 45, commi 5 e 6). Modifiche in materia di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore: introdotto un limite minimo di importo per il versamento da parte del sostituto delle ritenute operate. Se l'ammontare della ritenuta non è superiore a 200 euro, il termine per il pagamento viene rinviato alle successive scadenze fino a quando l'importo del versamento sia superiore al questo importo. In ogni caso, se nell'intero anno le ritenute operate risultano inferiori a 200 euro, il versamento dovrà comunque essere effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. In materia di Irpef, viene estesa agli emolumenti arretrati per lavoro dipendente corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004 l'applicazione della mancata iscrizione a ruolo dei conguagli d'imposta inferiore a 100 euro (o il rimborso di quelle versate in eccedenza).
Roaming internazionale (articolo 50). Avvio di una consultazione con gli operatori di telefonia mobile operanti in Italia ai fini di una sollecita applicazione delle decisioni dell'Unione europea in materia di riduzione e trasparenza delle tariffe di roaming per l'uso di telefoni mobili all'estero.
Scadenza della garanzia fideiussoria (articolo 41). Nei contratti di fideiussione relativi ad aperture di credito a tempo indeterminato è obbligatorio indicare una scadenza definita dell'impegno fideiussorio, che non può essere fissata a una data successiva ai 5 anni dalla data di sottoscrizione della garanzia fideiussoria.
Semplificazioni per le imprese (articolo 28). Abolizione di alcune certificazioni dovute dalle imprese per ottenere titoli autorizzatori o concessori da parte della Pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici o per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, disponendone la sostituzione con autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le eventuali verifiche. Le certificazioni che vengono abolite saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Fra le novità le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali inviate al Servizio territorialmente competente, sono valide anche bei confronti delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie. Un decreto Lavoro definirà il modello unico di prospetto per indicare il numero complessivo di lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili che i datori sono tenuti a inviare agli uffici competenti.
Servizi a terra aeroporti civili (articolo 10). Ogni sei mesi il ministro dei Trasporti presenta al Parlamento una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili riferiti al mercato dei servizi aeroportuali a terra, al miglioramento dei servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazioni in tempo reale all'utenza e minori costi per i consumatori. E, ancora, ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio, misure e correttivi concreti adottati per una effettiva liberalizzazione del settore e agli ulteriori provvedimenti per garantire la concorrenza.
Servizi di telefonia mobile non richiesti e trasparenza nelle fatturazioni (articolo 47). L'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni può prevedere il divieto per gli operatori di telefonia mobile do attivazione di servizi non richiesti non contenuti nei contratti stipulati dai clienti. L'Authority è anche autorizzata ad adottare entro 3 mesi, un regolamento che introduca una fatturazione completamente separata tra telefonia mobile di base e servizi a sovrapprezzo e a definire una disciplina organica del blocco selettivo di chiamata. Sempre entro 3 mesi stabilisce tramite regolamento le fasce orarie e i limiti delle proposte nel settore di attività dei call center. Previsto un sistema sanzionatorio.
Servizi idrici (articolo 9). Fino all'emanazione della revisione della disciplina della gestione delle risorse idriche e dei servizi idrici integrati non possono essere disposti nuovi affidamenti a privati. Entro 3 mesi il Presidente del Consiglio dei ministri predispone e trasmette alle Camere una relazione sullo stato delle gestioni esistenti sul rispetto dei parametri di salvaguardia del patrimonio idrico e all'effettiva garanzia di controllo pubblico sulla misura delle tariffe, alla conservazione dell'equilibrio ecologico, alla politica del risparmio idrico e dell'eliminazione delle dispersioni, alla priorità di rinnovo delle risorse idriche e per il consumo umano.
Società cooperative (articolo 25). Nuove disposizioni per le società cooperative: devono essere iscritte all'Albo; la comunicazione unica di inizio attività comporta, nel caso delle società cooperative, l'automatica iscrizione all'Albo. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge 40/2007, non iscritte all'Albo, devono chiedere entro il 30 giugno 2008 al registro di provvedere all'iscrizione all'Albo delle cooperative, a pena di decadenza dei benefici previsti in relazione alla loro forma societaria; le società cooperative comunicano annualmente, in via informatica, le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è detenuto l'Albo, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di mutualità prevalente; le società cooperative a mutualità prevalente non sono più tenute a indicare negli atti il relativo numero di iscrizione presso l'Albo delle cooperative, nonché a depositare i bilanci presso l'amministrazione che tiene l'Albo; in caso di fallimento, la vidimazione del registro nel quale il curatore fallimentare annota giornalmente le operazioni relative alla sua amministrazione, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla Camera di commercio competente.
Stazioni sperimentali per l'industria (articolo 58). La disposizione inserisce le stazioni sperimentali per l'industria tra gli enti di ricerca che, ai sensi dell'articolo 1, comma 506, della legge finanziaria 2007, risulterebbero esclusi dalle limitazioni di spesa previste dall'articolo 22 del Dl 223/2006.
Strumenti di pagamento (articolo 43). Delega al Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina dei sistemi di pagamento. La finalità è quella di modernizzarne gli strumenti, riducendo i costi finanziari e amministrativi legati alla gestione del denaro contante e dei titoli di credito cartacei. I provvedimenti devono mirare a una progressiva introduzione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni, di accettare pagamenti, senza oneri aggiuntivi, attraverso strumenti elettronici, servizi telematici e telefonici; graduale estensione del precedente obbligo ai soggetti incaricati di servizi pubblici, banche, assicurazioni e altri soggetti appartenenti a specifiche categorie economiche; previsione di un limite massimo oltre il quale pensioni, stipendi e compensi erogati in via continuativa non possano essere corrisposti in denaro contante o in assegni; introduzione di incentivi per agevolare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni con strumenti diversi dal contante e dagli assegni; introduzione di incentivi, anche fiscali, a invarianza di gettito, per favorire l'acquisto, anche da parte dei privati, di strumenti volti a consentire l'accettazione di pagamenti con moneta elettronica; revisione, a invarianza di gettito, della disciplina dell'imposta di bollo sui documenti relativi alle operazioni bancarie. Questa revisione deve rendere più favorevole il trattamento tributario delle operazioni effettuate in via telematica ed elettronica e la tenuta di conti correnti di ridotto rilievo finanziario e limitato impatto amministrativo. E, ancora, i provvedimenti devono osservare il progressivo superamento dell'obbligo di trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori in relazione alla graduale introduzione dell'emissione della fattura elettronica; individuazione di strumenti volti a ridurre i costi amministrativi a carico degli operatori e i costi amministrativi e finanziari a carico degli utenti, connessi all'uso di moderni strumenti di pagamento; previsione di autorizzazioni agli enti nazionali di previdenza ed assistenza, senza oneri ulteriori per la finanza pubblica, per poter stipulare, con Poste italiane e con le banche, convenzioni per la distribuzione di carte di pagamento, che consentano, ai titolari delle prestazioni erogate dagli stessi enti, la riscossione delle somme spettanti presso sportelli automatici postali e bancari.
Tariffe del settore trasporti (articoli 11 e 12). Le norme sulla trasparenza delle tariffe aeree sono estese a tutti i contratti di trasporto: vietano e sanzionano come pubblicità ingannevole offerte e messaggi pubblicitari che indichino prezzi al netto di spese, tasse e oneri aggiuntivi, o riferiti a singola tratta di andata e ritorno, a un numero limitato di titoli di viaggio o a periodi di tempo delimitati o a modalità di prenotazione. Le compagnie aeree, inoltre, possono vendere all'interno delle aree aeroportuali i biglietti invenduti utilizzando la formula commerciale last minute.
Tenuta dei libri obbligatori ed elenco dei soci nelle società a responsabilità limitata (articolo 33). Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto nei riguardi della società dal momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro 20 giorni dal notaio presso l'ufficio del registro delle imprese, insieme a tutti gli atti che comportano una variazione della compagine sociale. Dei depositi il notaio dà notizia contestualmente alla società. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per i trasferimenti in materia di società per azioni. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 2470 del Codice civile devono essere iscritte entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicità nel registro delle imprese della variazione della compagine societaria. Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente per il periodo di 3 anni dall'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, per i versamenti ancora dovuti.
Trasparenza ecologica dei mercati (articolo 35). Il Governo è delegato ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi concernenti la diffusione della contabilità ambientale ed energetica anche attraverso la misurazione dei flussi di materia, favorendo la dichiarazione ambientale ISO 14020. Tre le linee guida: sostegno alla valutazione e certificazione del ciclo di vita del prodotto; comunicazione rivolta ai consumatori di informazioni dettagliate sulle prestazioni ambientali di prodotti e servizi; campagna di sensibilizzazione rivolta al mercato per la dissuasione della dichiarazione ambientale del prodotto e degli altri strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi.
Trasporto ferroviario (articolo 13). Fino alla costituzione di una Autorità dei trasporti e all'adozione dei criteri di indirizzo e dei parametri di valutazione in materia di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria è compito del ministero del Trasporti vigilare sul rispetto delle condizioni di non discriminazione e apertura alla concorrenza da parte del gestore nell'assegnazione di capacità ferroviaria. Entro 120 giorni il ministero effettuerà un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di merci e passeggeri sulla media e lunga percorrenza. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio sono regolati da contratti di servizio pubblico che devono essere sottoscritti almeno 3 mesi prima dell'entrata in vigore e per almeno 5 anni, con possibilità di revisioni annuali.
Trasporto innovativo (articolo 14). Gli enti locali possono rilasciare autorizzazioni per prestazioni di trasporto innovativo. I Comuni possono favorire l'alternativa all'uso dell'automobile con l'utilizzo di mezzi ecologici, la sostituzione, con incentivi, dei veicoli per servizio a uso multiplo con mezzi ecologici, il trasporto per categorie disagiate, la condivisione di veicoli ecologici.
Trattamento di dati personali nelle piccole imprese (articolo 29). Le micro imprese e le piccole imprese fino a 15 addetti sono escluse da alcuni adempimenti in materia di trattamento dei dati personali.
Tutela dei consumatori (articolo 38). Sostituisce l'articolo 144-bis del Codice del consumo introducendo alcune modifiche: rispetto alla competenza del ministero, fa salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento, nonché le disposizioni per le ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali di settore; il Ministero è l'autorità competente anche per i contratti negoziati fuori dai locali commerciali, i contratti a distanza, e i contratti relativi all'acquisto di un diritto di godimento ripartito di beni immobili; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) svolge le funzioni di autorità competente in materia di pubblicità ingannevole e comparativa; per l'esercizio delle funzioni assegnate, il ministero dello sviluppo economico e l'Agcm possono avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri a essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi utilizzando strutture e personale esistenti; per l'esercizio delle funzioni assegnategli, il Ministero si avvalga, in particolare, dei comuni. Previste nuove procedure istruttorie e sanzionatorie.
Utenti dei pubblici servizi (articolo 37). Gestori ed esercenti devono indicare nelle fatture e nelle bollette la misura annua degli interessi dovuti dagli utenti in caso di mancato o ritardato pagamento. Divieto di addebitare spese di qualsiasi altra natura o contributi comunque chiamati, anche legati alla predisposizione, produzione, spedizione o riscossione della fattura o della bolletta. Gli interessi per il ritardato pagamento non possono essere superiori al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea, aumentato di 2 punti percentuali. Senza titolo oneroso il subentro nel contratto o la voltura tra utenti dello stesso nucleo familiare, anche in caso di successione. I gestori possono invocare il vincolo di solidarietà nel pagamento della fattura tra i componenti del nucleo familiare, purché residenti nella medesima abitazione nel periodo oggetto di mora. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge gestori e aziende esercenti servizi pubblici dovranno avviare una campagna di informazione preso gli utenti.
Vendita di prodotti di propria produzione (articolo 3). Le imprese di produzione e trasformazione alimentare possono vendere prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, comprese eventuali superfici pertinenti aperte al pubblico.

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