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Energia, tetto senza sconti

di Luca De Stefani

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1 giugno 2007

Dopo cinque mesi dall'entrata in vigore della norma e a sette dalla fine del periodo agevolato, con la circolare 31 maggio, n. 36/E arrivano le istruzioni dell'agenzia delle Entrate per poter usufruire delle detrazioni Irpef e Ires sugli interventi per il risparmio energetico. Questo ritardo spiega forse l'eliminazione della preventiva comunicazione al Centro operativo di Pescara e all'Asl locale, ma crea qualche problema a chi nei mesi scorsi ha effettuato interventi su coperture e pavimenti con riduzione della trasmittanza termica. Queste spese, infatti, potranno essere detratte solo facendole rientrare nella più rigida agevolazione della riqualificazione energetica dell'edificio. È questa la posizione delle Entrate, in quanto i valori di trasmittanza delle coperture e dei pavimenti indicati nella tabella riportata in Finanziaria 2007 sono stati invertiti e, quindi, non è possibile avere i parametri di riferimento di questi interventi.
Le agevolazioni per il risparmio energetico consistono nelle detrazioni dall'Irpef o dall'Ires del 55%del costo sostenuto per pannelli solari, impianti di riscaldamento, strutture opache verticali o orizzontali (coperture e pavimenti), finestre e riqualificazioni energetiche di edifici. Tutti e quattro gli interventi devono essere effettuati su edifici esistenti e non su quelli di nuova costruzione. La prova della esistenza dell'edificio è data dall'iscrizione dello stesso in Catasto o dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell'Ici,se dovuta. Per tutte le agevolazione, tranne per i pannelli solari,è necessario che negli ambienti oggetto dell'intervento vi sia già un impianto di riscaldamento.
Se la ristrutturazione comporta ilfrazionamento dell'unità immobiliare, il bonus potrà essere fruito solo per la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio di tutte le unità.
Se si verifica la demolizione e la successiva ricostruzione, l'agevolazione si ha solo nel caso di fedele ricostruzione, in quanto nelle altre ipotesi si è di fronte a una nuova costruzione. Sono, quindi, «esclusi gli interventi relativi ai lavori di ampliamento».
Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 346) non è agevolabile né l'installazione in edifici che ne erano sprovvisti, né la sostituzione di impianti con generatori di calore diversi dalle caldaie a condensazione.
Per i pannelli solari (articolo 1, comma 346) sono agevolati, oltre che i bisogni domestici, anche quelli industriali, di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici o universitari.
La Finanziaria 2007 prevedeva che le strutture opache verticali, quelle orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre comprensive di infissi fossero agevolate, se venivano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U,espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla manovra (articolo 1, comma 345).Per un errore, però, in questa tabella i valori di trasmittanza delle coperturee dei pavimenti sono stati invertiti. Pertanto, secondo la circolare di ieri, in assenza dei parametri di risparmio energetico, i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non sono agevolabili. La detrazione potrà rientrare nella qualificazione energetica globale dell'edificio (comma 344), solo se in regola con i relativiindicidi risparmio energetico. Il limite di spesa di quest'ultimo intervento, però, non verrà ampliato.
Tra gli infissi vanno comprese anche le strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, gli scuri o le persiane,o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso.

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