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L'indicatore non guarda al passato

di Carlo Nocera

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14 giugno 2007

Arriva il supplemento di istruzioni dell'agenzia delle Entrate sugli studi di settore e, per i professionisti alle prese con la definitività, emerge anche qualche novità positiva.
La circolare ricorda che per i lavoratori autonomi - nei cui confronti gli studi di settore trovano la versione definitiva per il periodo d'imposta 2006 - scatta la "retroattività" della versione di Gerico 2007 per i periodi d'imposta pregressi e, secondo le regole vigenti pro tempore, modalità di applicazione dell'automatismo in sede accertativa.
Pertanto, per i contribuenti risultati non congrui per i periodi d'imposta pregressi, sino al periodo d'imposta 2004 troverà applicazione la regola del «due su tre» ma alla stregua della versione definitiva dello studio di settore e non di quella provvisoria applicabile all'epoca e alla quale il professionista non ha inteso allinearsi.
Quanto alla verifica della condizione dei due periodi d'imposta su tre consecutivi, peraltro influenzata anche dalla "ultrattività" attribuita alla regola dalla circolare 31/E (si veda «Il Sole-24 Ore» del 3 giugno), la circolare puntualizza infatti che il requisito della non congruità deve essere confermato, in relazione al medesimo triennio, anche a seguito dell'applicazione di Gerico 2007 opportunamente riclassificato con i dati riferibili ai periodi d'imposta oggetto di controllo.
Il che significa come la "non congruità" rispetto alla versione provvisoria degli studi conseguita in un periodo d'imposta pregresso possa anche teoricamente trasformarsi in congruità per effetto della "retroazione" di Gerico 2007, oppure essere interessata da un maggiore aggravio per il professionista a causa dell'incremento dello scostamento causato dall'innalzamento della soglia di congruità (si veda l'esempio qui sopra).
Resta ovviamente confermato che nel caso in cui il professionista abbia conseguito in passato la congruità nei confronti della versione provvisoria delle elaborazioni, la sua posizione non è messa in discussione nemmeno nel caso in cui Gerico 2007 opportunamente riclassificato dovesse richiedere importi superiori a quelli della versione provvisoria pro tempore applicabile.
In funzione della "retroazione" della versione definitiva delle elaborazioni, l'estensore raccomanda agli uffici di richiedere al contribuente tutte le nuove informazioni presenti nello studio definitivo e riferite all'anno d'imposta oggetto di controllo.
La circolare invita gli uffici ad adottare cautele anche per quanto riguarda la versione definitiva, visto che si raccomanda di tenere comunque conto delle attenzioni evidenziate nelle varie circolari applicative degli studi di settore, al fine di verificare se siano o meno giustificabili gli eventuali scostamenti generati dall'applicazione di Gerico 2007 rispetto all'importo dei compensi puntuali.
Insomma, anche in questo caso sembra essere consigliata la necessaria cautela, probabilmente derivata dal fatto che ci si trova davanti al debutto della definitività per alcuni lavoratori autonomi e il superamento delle problematiche fisiologiche al comparto del lavoro autonomo evidenziato dalla circolare potrebbe anche non rivelarsi efficace.
Trova invece accoglimento nella circolare la tesi (si veda «Il Sole-24 Ore» dell'8 maggio scorso) circa l'impossibilità di retroattivizzare per i professionisti, unitamente alla versione definitiva di Gerico, anche la nuova analisi di normalità economica derivante dall'applicazione degli indicatori di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 296/06: pertanto, per il passato le risultanze del software alle quali fare riferimento per il riscontro della congruità andranno depurate dell'eventuale incidenza di uno o più tra gli indicatori previsti per le attività di lavoro autonomo.
Infine, anche per i professionisti vale quanto affermato in ordine a eventuali situazioni di marginalità economica, da sottoporre all'agenzia delle Entrate già all'atto della trasmissione del modello dei dati rilevanti, con la sintetica compilazione del campo "Annotazioni" in ordine agli elementi che si ritiene possano suffragare l'indebita applicazione delle presunzioni, siano esse frutto di elaborazioni provvisorie o definitive.

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