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Studi, accertamenti più lontani

di Tonino Morina

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7 luglio 2007


Arrivano all'ultimo minuto i chiarimenti sugli studi di settore. La circolare 41/E, diffusa ieri (riportata da pagina 29), nei suoi primi quattro paragrafi si occupa delle novità del decreto ministeriale 4 luglio 2007, anticipato sul Sole-24 Ore di ieri, in tema di indicatori di normalità, accertamenti, maggiorazione del 3% e termini di pagamento. Il quinto e ultimo paragrafo interviene sugli studi previsti in evoluzione per il 2007.
I «livelli» e gli «indicatori»
Nel paragrafo 2.1, l'Agenzia avverte che il nuovo comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto 20 marzo 2007 (introdotto dall'articolo 1 del decreto 4 luglio 2007) stabilisce che gli accertamenti da studi non si possono effettuare su contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi in misura non inferiore al maggiore tra i seguenti valori: —livello minimo con l'applicazione degli studi tenendo conto delle risultanze degli indicatori di normalità economica (comma 14 dell'articolo unico della legge 296/07); — livello puntuale di riferimento risultante dagli studi senza tener conto degli indicatori.
Pertanto, per gli studi ai quali si applicano gli indicatori di normalità economica, il contribuente è considerato «congruo » se i ricavi o compensi dichiarati, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione, sono pari o superiori al maggiore dei valori di riferimento. E l'ufficio, per questi studi, non potrà effettuare accertamenti usando i maggiori valori relativi al ricavo o compenso puntuale di riferimento che emergono dall'applicazione degli indicatori di normalità.
Accertamenti presuntivi
Il paragrafo 2.3 fornisce «Precisazioni in ordine all'applicazione dell'articolo 10, comma 4-bis, della legge n. 146 del 1998 (preclusione degli accertamenti presuntivi nei confronti dei contribuenti congrui)». Ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi (anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione) in misura non inferiore al maggiore dei livelli,l'accertamento presuntivo (articolo 39, comma 1, lettera d, secondo periodo, del Dpr 600/73, e articolo 54, comma 2, ultimo periodo, del Dpr 633/72) potrà essere effettuato: — se l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, è superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/ compensi dichiarati; — oppure se l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, supera in valore assoluto 50mila euro.
La maggiorazione del 3%
Il paragrafo 3 si occupa della maggiorazione del 3% dovuta se, in seguito all'adeguamento, la differenza tra i ricavi o compensi derivanti dagli studi e quelli annotati in contabilità è superiore al 10 per cento. L'Agenzia precisa che, solo per il periodo d'imposta 2006, la maggiorazione del 3% in sede di adeguamento in dichiarazione si applicherà, alle condizioni previste (cioè con scostamento superiore al 10% tra entrate da studi e entrate contabili) solo a soggetti per i quali la stima dei maggiori ricavi o compensi non sia influenzata dagli indicatori di normalità.
Termini di pagamento
Il paragrafo 4 interviene sui termini di pagamento delle somme dovute dai contribuenti che esercitano un'attività interessata dagli studi di settore, cioè quelli con entrate non superiori a 5.164.569 euro per i quali sono stati approvati studi, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità. Possono versare entro lunedì 9 luglio o dal 10 luglio all'8 agosto con lo 0,4% in più.
Gli stessi termini sono applicabili ai soci delle società di persone, agli associati di associazioni tra artisti o professionisti, ai collaboratori di imprese familiari e ai coniugi di aziende coniugali, nonché ai soci delle società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
La proroga non riguarda i contribuenti ai quali si applicano i parametri, nonché quelli che non presentano la dichiarazione unificata, Unico 2007 (soggetti con periodo d'imposta che non coincide con l'anno solare obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi, dell'Irap e dell'Iva).

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