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L'abc del decreto legge sulla scuola

di Nicoletta Cottone

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6 settembre 2007

Vita difficile per i docenti fannulloni, incremento dei fondi per i compensi ai commissari d'esame per la maturità, giro di vite sui privatisti, con lo scopo di contrastare gli «esamifici». Con il decreto varato il 5 settembre dal Consiglio dei ministri arrivano, a pochi giorni dallo squillo della prima campanella dell'anno scolastico 2007/2008, una serie di novità. Le sanzioni disciplinari per i docenti che hanno comportamenti incompatibili con la professione arrivano procedure più snelle e incisive per la sospensione dal servizio e il licenziamento: il procedimento disciplinare dovrà essere concluso al massimo in 120 giorni. Per la sospensione cautelare non è più vincolante il parere del collegio dei docenti. Torna il tempo pieno abolito dalla riforma dei cicli e viene ripristinato il giudizio di ammissione alla terza media. La maturità sarà più dura per i privatisti, che non potranno più scegliere la scuola dove sostenere l'esame, ma dovranno presentare una istanza agli uffici scolastici regionali, che si occuperanno, poi, di assegnare al candidato la sede d'esame. Le supplenze per maternità, poi, non saranno più a carico delle scuole, ma i supplenti nominati in sostituzione di docenti in astensione obbligatoria saranno pagati direttamente dal ministero dell'Economia. Ecco, in sintesi, l'abc del contenuto del provvedimento.

Assunzione di ricercatori (articolo 3). Dettate norme per favorire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca.

Collocamento (articolo 2, comma 4). Le istituzioni scolastiche devono provvedere entro 10 giorni dall'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro agli adempimenti relativi al collocamento previsti dal comma 2 dell'articolo 9-bis del dl 510/1996. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per inosservanza dei termini previste da queste disposizioni sono annullate.

Comitato di indirizzo del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (articolo 1, comma 5). Il comitato di indirizzo è composto dal presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola. Una direttiva annuale del ministro dell'Istruzione fisserà, a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso da valutare, relativi al primo e al secondo ciclo.

Commissari d'esame (articolo 1, comma 3). Elevato da 138 milioni a 178 milioni e 200mila euro il limite di spesa per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del sistema nazionale di istruzione.

Esami di terza media (articolo 1, comma 4). Torna il giudizio di ammissione agli esami di terza media: il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di primo grado formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame.

Maternità e supplenze brevi (articolo 2, comma 5). A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni per il personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro (1204/1971), e alle indennità previste dall'articolo 17 della legge 1204/1971, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione, relativi alle spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei corrispondenti capitoli relativi all'Irap e agli oneri sociali. Gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati con 66 milioni di euro per l'anno 2007 e 198 milioni a decorrere dall'anno 2008. Dallo stesso anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti relativi, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità descritte sopra è attribuita al Servizio centrale del sistema informativo integrato del ministero dell'Economia.

Privatisti (articolo 1, comma 2). Linea dura contro gli «esamifici» i candidati esterni devono presentare la domanda di ammissione agli esami di Stato indicando in ordine di preferenza le scuole in cui intendono sostenere l'esame, inviando la richiesta al dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale competente per territorio, che provvede all'assegnazione dei candidati agli istituti scolastici statali o paritari con sede nel comune di residenza del candidato, o in caso di assenza dell'indirizzo del candidato, nella provincia o nella regione. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal dirigente preposto dell'ufficio scolastico regionale. Gli esami preliminari, nei casi prescritti, sono sostenuti dai privatisti nelle scuole assegnate come sede d'esame.

Rilascio elenchi iscritti all'anagrafe della popolazione residente (articolo 1, comma 6). Al sistema di valutazione nazionale si applicano le disposizioni dell'articolo 34, comma 1, del Dpr 223/1989 che prevedono, per le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, che l'ufficiale di anagrafe rilasci gli elenchi degli iscritti all'anagrafe della popolazione residente.

Scuole materne paritarie (articolo 1, comma 8). Per il personale delle scuole materne paritarie fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti, si applica l'articolo 334 del Dlgs 297/1994, abrogato dal Dl 250/2005, che prevedeva che il personale docente dovesse essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali.

Servizi educativi per i bambini sotto i 3 anni (articolo 1, comma 7). Copertura economica di 9.783.656 euro per far fronte alla domanda di servizi educativi per i bambini sotto ai 3 anni con progetti teso ad ampliare l'offerta formativa per i piccoli dai 24 ai 36 mesi di età, anche con iniziative sperimentali improntati a criteri di qualità pedagogica e flessibilità.

Sospensione o destituzione dall'insegnamento (articolo 2, commi 1 e 2). L'organo competente a irrogare la sanzione, acquisito il parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del Consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della Pubblica istruzione (a seconda si tratti di personale docente della scuola materna, elementare o media o degli istituti di istruzione secondaria superiore e di personale dei ruoli nazionali), nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento. Il parere deve essere reso nei 60 giorni successivi al ricevimento della richiesta, termine prorogabile di 30 giorni per ulteriori adempimenti istruttori necessari. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento. Al di fuori dei casi di estinzione di rapporto di lavoro a seguito di condanna penale definitiva, il procedimento disciplinare deve essere chiuso entro 90 giorni dalla data di inizio, prorogabili al massimo di 30 giorni (in base al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge in esame questa disposizione non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento). I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida, da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla relativa adozione della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma, da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al precedente periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.

Supplenze collaboratori scolastici (articolo 2, comma 3). Dall'anno scolastico 2007/2008 i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale del profilo professionale di collaboratore scolastico sulla base delle liste di collocamento predisposte dal centro per l'impiego competente per territorio, solo se risultano esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali.

Tempo pieno (articolo 1, comma 1). Nella scuola primaria viene reintrodotto il tempo pieno, secondo il modello previsto dalle norme precedenti il Dlgs 59/2004, con orario settimanale di 40 ore, mensa compresa. Il numero dei posti attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e a tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.

Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzo per compiti diversi (articolo 2, comma 1). Dettate disposizioni per i casi di trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento. Se le ragioni di urgenza sono legate alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, che risultino incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. Non ci sono effetti sul trattamento economico del dipendente.

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