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Finanziaria, così la deduzione degli interessi nelle società di capitali

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Martedí 09 Ottobre 2007

Oneri finanziari al test del Risultato operativo lordo (Rol). Con le modifiche previste dal disegno di legge finanziaria, dal 2008 gli interessi passivi delle società di capitali, al netto di quelli attivi, saranno ammessi in deduzione solo entro il 30%, pari alla differenza tra il valore e i costi della produzione, al lordo degli ammortamenti.
Le società cominciano a simulare le posizioni, alla luce delle nuove regole, per stabilire se il carico di Ires, tenendo conto dell'aliquota del 27,5%, crescerà o diminuirà rispetto alla situazione attuale (si vedano gli esempi).
Il disegno di legge corregge l'attuale disciplina degli interessi passivi, sostituendo i due complessi meccanismi introdotti dal 2004 con una regola semplice, ma che coinvolge tutti i soggetti Ires.
Fino all'attuale esercizio, infatti, i limiti alla deduzione degli interessi riguardano solo imprese, con ricavi superiori alle soglie degli studi di settore, che presentano elevati finanziamenti da soci qualificati o che, indipendentemente dal volume di affari, detengono partecipazioni Pex. Dal 2008, invece, tutte le società di capitali, a prescindere dalla tipologia di indebitamento, dovranno fare i conti con la possibile indeducibilità degli interessi passivi, laddove il loro importo superi una soglia facilmente riscontrabile nel conto economico.
Sono escluse da questo nuovo meccanismo, stando al testo che attualmente si conosce (nuovo articolo 61 del Tuir), le società di persone e le imprese individuali (anche se con ricavi molto elevati), per le quali scompaiono inoltre i limiti in vigore fino al 2007 (thin cap e pro rata).
Il calcolo per verificare la propria situazione parte dall'individuazione della soglia di deducibilità. Alla differenza tra valore e costi della produzione, così come risulta dal conto economico, si aggiungono gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali (voci 10.a e 10b), ottenendo ciò che la legge definisce Risultato operativo lordo. Il 30% di questo aggregato costituisce il valore limite entro cui gli oneri finanziari saranno ammessi in deduzione dal 2008.
Si effettua quindi il confronto con l'importo degli interessi passivi, al netto di quelli attivi iscritti nelle voci del conto economico. Sono da comprendere gli interessi di mutui, obbligazioni, e di ogni altro rapporto di natura finanziaria, compresi quelli impliciti dei leasing (il cui importo, peraltro, abbatte il risultato operativo, essendo incluso nei canoni). Non vanno considerati nel conteggio, restando deducibili secondo regole ordinarie, gli oneri finanziari compresi nel costo dei beni secondo l'articolo 110, lettera b), del Tuir, e dunque gli interessi capitalizzati su cespiti, secondo corretti principi contabili, e quelli inclusi nel valore degli immobili-merce, derivanti da prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. Le società immobiliari, dunque, usufruiranno appieno della riduzione dell'Ires, anche se sottocapitalizzate.
Se gli interessi superano la soglia, l'eccedenza viene ripresa a tassazione, con effetti anche pesanti sulle società indebitate, che subiranno, nonostante il calo dell'aliquota, un incremento del carico fiscale rispetto alle regole attuali (come accade nell'esempio). È possibile recuperare la deduzione negli esercizi seguenti, qualora si generi un'eccedenza di segno contrario, e nei limiti di questa (30% del Rol) superiore agli interessi netti). Il riporto a nuovo vale fino al decimo anno successivo per le eccedenze generate nel primo triennio di applicazione della norma e fino al quinto anno successivo per quelle sorte dal 2011.
Per le società in consolidato fiscale, le eccedenze di interessi indeducibili (salvo quelle sorte prima dell'opzione) si trasferiscono nel gruppo e possono essere compensate, dalla controllante, con eccedenze negative di altre società; è il caso degli interessi delle holding, in genere dotate di Rol pari a zero. Per evitare fenomeni elusivi, il riporto delle eccedenze in caso di fusione e di scissione sarà soggetto alle condizioni previste per le perdite.
Con le regole in arrivo, la scelta delle modalità di finanziamento di un'operazione straordinaria (acquisizione di aziende o investimenti di importo rilevante) verrà fortemente influenzata dalla variabile fiscale. Occorrerà, soprattutto nelle operazioni di leverage, quantificare il rapporto mezzi propri/indebitamento, in modo da far sì che il 30% del Rol dopo l'acquisizione o l'investimento sia in grado di coprire tutti gli interessi passivi.

IL CONFRONTO CON I NUMERI



- L'esempio che segue considera una società di capitali media
che presenta i valori di conto economico riportati nella scheda. La società non ha debiti verso soci qualificati (non è soggetta a thin cap), né detiene partecipazioni Pex (non è soggetta a pro rata patrimoniale). Non si applicano inoltre norme che già oggi limitano la deduzione degli oneri finanziari (prestiti obbligazionari a tassi superiori al limite fiscale).
Si ipotizza che non vi siano ammortamenti anticipati o ulteriori poste il cui regime verrà modificato dalla Finanziaria,
e che il conto economico
non evidenzi proventi o oneri finanziari o straordinari diversi rispetto a quelli indicati nella scheda. Nell'esercizio 2007, la società deduce interamente gli interessi e applica l'Ires al 33%
su un reddito imponibile di 330.000 euro (pari all'utile
lordo di 280.000 euro più 50.000 euro di variazioni fiscali).
L'imposta da pagare è di 108.900 euro, che costituisce il termine
di paragone per ciascuna delle
tre simulazioni del secondo esempio (si veda l'altra tabella).

- L'esempio che segue presenta una simulazione del carico fiscale che graverà sulla società di capitali, applicando le nuove regole in vigore dal 2008, in
tre ipotesi. Il confronto va fatto sempre con l'Ires del 2007,
in quanto si è mantenuto costante l'utile lordo prima delle imposte
e le variazioni fiscali diverse
da quelle per interessi,
modificando solo la struttura
del conto economico.
eIndebitamento costante.
Nel primo caso, si è ipotizzato
che la società mantenga l'indebitamento costante rispetto alla situazione del 2007, e così pure la struttura del conto economico. I calcoli evidenziano come, per una società con questa tipologia di indebitamento,
e, conseguentemente, con
questo carico di oneri finanziari, l'abbassamento dell'aliquota dal 33% al 27,5% (pari a un sesto)
sia controbilanciato dall'indeducibilità degli oneri finanziari. Il risultato finale
è un importo di Ires analogo a quello con le norme del 2007.
rIndebitamento crescente.
La seconda ipotesi si basa invece su un elevato incremento degli oneri finanziari (ad esempio,
a causa di nuovi investimenti finanziati con debito bancario),
il cui importo è coperto dall'aumento del risultato operativo (differenza tra valore e costi della produzione), con l'utile lordo finale che resta immutato rispetto alla prima ipotesi
e al 2007. Si è ipotizzato che
il risultato operativo comprenda maggiori ammortamenti (nuovi investimenti). La crescita
degli interessi genera una
forte indeducibilità, in quanto solo il 30% del maggior risultato operativo lordo può essere utilizzato per coprire gli oneri finanziari. Il carico fiscale
cresce notevolmente rispetto
a quanto si sarebbe avuto applicando le regole 2007.
tIndebitamento ridotto.
La terza simulazione prevede
una forte riduzione degli oneri finanziari a fronte di una corrispondente diminuzione
del risultato operativo. Anche
in questo caso, l'utile finale
resta invariato rispetto al 2007. Gli interessi diventano tutti deducibili, per effetto del fenomeno contrario a quello indicato nell'ipotesi precedente (la soglia di deduzione si riduce solo del 30% della diminuzione del risultato operativo lordo). Si sfrutta la riduzione dell'aliquota Ires (l'imposta scende di un
sesto rispetto a quella derivante dalle norme 2007).

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