Finisce l'era della deducibilità limitata delle spese di rappresentanza. Il disegno di legge per la finanziaria 2008, che si trova all'esame del Senato, infatti, modifica integralmente il regime di deduzione, previsto attualmente dall'articolo 108, comma 2 del Tuir, introducendo, quali requisiti per il riconoscimento fiscale delle spese, i principi di inerenza e congruità.
Le spese di rappresentanza
In base all'articolo 108, comma 2 del Tuir, attualmente in vigore, le spese di rappresentanza sono ammesse a riduzione dei ricavi nella misura di un terzo del loro ammontare e per quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei successivi quattro. In pratica, quindi, i contribuenti possono sempre portare in deduzione una quota, seppur molto limitata, dei costi.
In base al disegno di legge finanziaria, tuttavia, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, questo sistema verrà completamente sostituito da un nuovo meccanismo. Secondo l'articolo 3, comma 1, lett. n) del Ddl, infatti, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento «se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità». Requisiti da stabilire con un successivo decreto ministeriale, anche in funzione della natura delle spese, della loro destinazione e del volume dei ricavi dell'attività caratteristica e di quella internazionale.
In pratica, per i socggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2008, ogni spesa di rappresentanza sostenuta potrà essere completamente deducibile, ovvero integralmente indeducibile a seconda che rispetti o meno i nuovi parametri dell'inerenza e della congruità.
In ogni caso, il limite per la detrazione delle spese di modesto ammontare resta confermato e incrementato da 25,82 a 50 euro.
L'inerenza e la congruità
I requisiti di inerenza e congruità dovranno essere definiti da un decreto, ma fin d'ora è necessario evitare che questa definizione porti a un'eccessiva limitazione del diritto a deduzione.
In effetti, l'articolo 109, comma 5 del Tuir che fissa il principio dell'inerenza, stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. In altri termini, un costo può definirsi inerente all'attività quando presenta un nesso preciso con il reddito d'impresa.
Con riguardo poi, in particolare, alle spese di rappresentanza, il Comitato antielusivo ha più volte evidenziato come il concetto di inerenza loro applicabile sia una conseguenza diretta della distinzione esistente tra i costi di rappresentanza e quelli di pubblicità e propaganda.
In particolare, le spese di rappresentanza, a differenza delle spese di pubblicità, hanno la finalità di creare, mantenere e accrescere il prestigio della società, ma senza dar luogo ad aspettative di incremento diretto del fatturato (si vedano, a titolo d'esempio, i pareri n. 16 del 16 maggio 2006 e n. 5 del 7 marzo 2006).
Fra Tuir e Comitato
Dalla lettura combinata del Testo unico e delle pronunce del Comitato si potrebbe rischiare di sostenere che l'attestazione dell'inerenza per le spese di rappresentanza dovrebbe fondarsi sulla dimostrazione dell'esistenza di un nesso, seppure non diretto, tra costi sostenuti e ricavi conseguiti. Questo approccio relativo all'inerenza porterebbe, però, a rendere le spese di rappresentanza difficilmente deducibili.
La difficoltà diverrebbe, il più delle volte, un'impossibilità se si legasse l'ulteriore concetto di congruità al semplice rapporto tra ammontare delle spese supportate per raggiungere l'obiettivo dell'incremento dei ricavi e i risultati effettivamente raggiunti.
Il cammino verso il decreto
Al contrario, sembra più corretto che il decreto che dovrà definire, nella specifica materia, i requisiti di inerenza e congruità, tenga conto che, in molte situazioni, le spese di rappresentanza sono strettamente collegate all'attività dell'impresa che opera in un contesto nazionale e internazionale in cui determinate iniziative sono rese necessarie dalla dinamica dei mercati.
In effetti, a questa conclusione si giunge anche dalla lettura della norma che vincola la definizione dei requisiti, tra l'altro, alla natura e alla destinazione delle spese di rappresentanza, nonché all'attività internazionale dell'impresa.