Regime forfetario in molti casi meno conveniente rispetto all'attuale criterio ordinario per i contribuenti minimi. Sono proprio questi contribuenti che saranno chiamati a scegliere se continuare ad applicare il regime "ordinario" o se, invece, transitare nel regime semplificato previsto dal disegno di legge Finanziaria 2008, valutando i pro e i contro dei due sistemi di tassazione. In realtà, stando al provvedimento attuale, il regime "naturale" di applicazione per i soggetti con le caratteristiche previste dalla norma è quello speciale previsto per i "minimi", mentre l'applicazione del regime "ordinario" dovrà essere oggetto di specifica opzione da parte degli interessati (comma 14 dell'articolo 4).
La convenienza
Come risulta dalle prime simulazioni non esiste una regola assoluta nella valutazione della convenienza della scelta, essendo molte le variabili in gioco. Negli esempi che pubblichiamo, infatti, assistiamo a due casi (l'agente e il fabbro) in cui sul piano prettamente finanziario il regime "ordinario" continua a essere più conveniente. Nel caso dell'infermiera professionale, invece, l'opzione per il nuovo regime dei minimi comporta un interessante risparmio fiscale.
In tutte le ipotesi in cui permane la convenienza per la scelta del regime ordinario, la variabile che fa perdere appeal al nuovo regime è data dall'impossibilità di detrarre l'Iva pagata sugli acquisti (criticità, questa, più volte segnalata). Sia per l'artigiano che per l'intermediario, infatti, il peso "ordinario" delle imposte sui redditi e dell'Irap rispetto alla sostitutiva del 20% è maggiore.
Per l'infermiera, invece, l'Iva era e resta una partita neutrale essendo in presenza di un'attività esente, e questo sposta il baricentro della convenienza.
Analizzando le disposizioni della bozza di disegno di legge Finanziaria è possibile tentare di tracciare una serie di punti cui occorrerà porre attenzione all'atto dell'opzione tralasciando le ovvie considerazioni inerenti le differenze di aliquote (minimi: sostitutiva 20%, ordinari Irpef progressiva oltre ad addizionali) e del peso dell'indetraibilità dell'Iva pagata.
Detrazione Iva
L'opzione comporta l'applicazione del meccanismo della rettifica della detrazione nel caso di acquisto negli anni pregressi di beni strumentali. È forse però un problema di modesta entità se si considera la soglia di sbarramento per l'entrata nel regime semplificato (occorre non aver acquistato nel triennio precedente beni strumentali per più di 15mila euro).
Oneri deducibili e detraibili
Il regime consente la sola deduzione dei contributi previdenziali obbligatori per legge, mentre gli altri benefici fiscali sarebbero perduti tranne nell'ipotesi di possesso di altri redditi ulteriori.
Niente riprese in aumento
I componenti positivi di precedenti esercizi rinviati per effetto di norme tributarie partecipano alla formazione del reddito nei periodi successivi soggetti a tassazione forfetaria solo per la quota eccedente 5mila euro.
Le semplificazioni
I contribuenti minimi non sono soggetti passivi Irap mentre, ordinariamente, gli stessi sconterebbero anche l'imposta, sia pure con il beneficio delle deduzioni. I contribuenti minimi sono, poi, esclusi dall'applicazione degli studi di settore e quindi possono dimenticare il resoconto di Gerico. Per i minimi sono, infine, previste una serie di facilitazioni contabili essendo tenuti, nella sostanza, a numerare e conservare le fatture di acquisto e a certificare i corrispettivi.