L'abitazione principale non penalizzerà più i lavoratori dipendenti nel calcolo delle detrazioni fiscali. Il disegno di legge finanziaria 2008 risolve il problema sorto lo scorso anno per i dipendenti in possesso della prima casa, quando l'abitazione, anche se esente da Irpef, faceva scattare un minor sconto fiscale. La legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha introdotto, dal 1° gennaio 2007, al posto delle precedenti deduzioni dall'imponibile, il riconoscimento delle detrazioni d'imposta sia per carichi di famiglia (articolo 12) sia per il solo fatto di possedere redditi da lavoro o da pensione (articolo 13).
La misura delle detrazioni previste è, tuttavia, virtuale dal momento che l'importo effettivo è subordinato a un calcolo matematico molto complesso, la cui variabile principale è il reddito complessivo del contribuente. In sostanza, più è alto il reddito complessivo e minori saranno le detrazioni d'imposta di cui potrà beneficiare il lavoratore, in analogia con quanto accadeva nel precedente regime. Secondo le regole fissate dal Tuir, nella definizione di reddito complessivo rientra anche la rendita per l'abitazione principale e le relative pertinenze in quanto attratta tra i redditi da fabbricati (articolo 37 del Tuir). Già dal 2001, con la legge 388/00, è stata prevista una deduzione forfettaria pari alla rendita catastale dell'unità immobiliare e delle relative pertinenze (articolo 10, comma 3-bis del Tuir).
Questo significa che dal 2001 l'abitazione principale non è più tassata, fermo restando che la misura della rendita catastale contribuisce a formare il reddito complessivo. Così, quando un'agevolazione fiscale è commisurata al reddito complessivo, il possesso dell'abitazione principale incide negativamente per i contribuenti, come nel caso delle detrazioni d'imposta. Ora, il disegno di legge finanziaria 2008 corre ai ripari con due norme che puntano a modificare l'articolo 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13 (altre detrazioni) del Tuir. In entrambi i casi, la modifica comporta che ai fini del calcolo dei benefici «il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis». Due sono gli aspetti da tenere in considerazione: il primo è che la norma scatta dal 2007 recuperando effetti penalizzanti in corso;il secondo è che il sostituto d'imposta deve necessariamente intervenire nei meccanismi di tassazione.
Se il lavoratore ha comunicato a gennaio il proprio reddito di abitazione principale per diluire il maggior prelievo nel corso dell'anno, e se la modifica verrà confermata nel testo definitivo della Finanziaria, il datore di lavoro, in sede di conguaglio, dovrà restituire il maggior importo di Irpef trattenuto. Invece, se il lavoratore non ha comunicato il possesso dell'abitazione principale, il sostituto d'imposta potrà procedere senza effettuare alcuna comunicazione e i lavoratori non saranno più tenuti a redigere la dichiarazione dei redditi.
Peraltro, per le aziende che pagano le retribuzioni nel mese, abituate a effettuare i conguagli a dicembre, si prospetta un'altra difficoltà: nella fase di predisposizione dell'ultimo cedolino, la Finanziaria 2008 non sarà ancora in vigore. Le aziende dovranno dunque decidere se anticipare l'eventuale restituzione delle somme ai lavoratori rispetto all'approvazione della norma, oppure restituirle a gennaio o a febbraio 2008. Più difficile la soluzione per i rapporti cessati nell'anno: in questo caso, i lavoratori saranno costretti a compilare i modelli 730 o Unico per recuperare le detrazioni perse quest'anno.