La trasformazione di società di persone in società di capitali trova solitamente quale principale movente quello fiscale. Infatti al di sopra di determinati livelli di imponibile, decrescente rispetto al numero dei soci, la tassazione Ires può permettere un cospicuo risparmio rispetto a quella Irpef. Tuttavia i calcoli di convenienza vanno completamente rivisti e in alcuni casi perdono completamente senso alla luce delle novità prospettate dal Ddl Finanziaria 2008.
Interessi passivi
L'articolo 3, comma 1, lettere h), i) e u) del Ddl della Finanziaria 2008 stravolge la disciplina di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa, introducendo un nuovo limite decisamente più stringente rispetto a quelli precedenti derivanti dal Pro-rata patrimoniale e della Thin capitalization. In particolare quindi le nuove regole per la deduzione di tutti gli interessi passivi con eccezione di quelli capitalizzati sugli immobili-merce e sui beni strumentali, applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, saranno le seguenti:
- integrale deducibilità degli interessi passivi solo fino a concorrenza degli interessi attivi maturati nell'esercizio;
- eccedenza deducibile solo nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (da assumersi come differenza A-B di Conto Economico Cee al lordo degli ammortamenti). L'importo esuberante può essere riportato in avanti fino al quinto anno successivo (elevato al decimo per gli anni 2008, 2009 e 2010) comunque nei limiti della soglia del 30 per cento;
- abrogazione delle norme in tema di thin capitalization e di pro-rata patrimoniale (attuali articoli 97 e 98, Tuir).
La cosa però da sottolineare è che le nuove regole tracciate troveranno applicazione esclusivamente per i soggetti Ires. Da un passaggio della Relazione illustrativa al Ddl Finanziaria 2008 si evince infatti che rimangono indenni dalle novità i soggetti Irpef, che dovranno fare i conti esclusivamente il pro-rata reddituale.
Nuovi confronti Ires e Irpef
Il differenziato regime di deducibilità degli interessi passivi può spostare le soglie di convenienza della trasformazione progressiva. Infatti nella situazione attuale (si vedano le tabelle) con aliquota Ires al 33% e presupponendo completa deducibilità degli interessi passivi (si ignora l'eventuale effetto di Pro-rata e Thin capitalizazion) il punto di sorpasso, in termini di convenienza fiscale fra regime Ires e regime Irpef è collocato sull'intorno di 60.000 euro. In prospettiva con l'aliquota Ires ridotta al 27,50% il punto di indifferenza, in situazione di piena deducibilità degli interessi arretra fino a 35.000 euro circa. Vale a dire che per le imprese virtuose dal punto di vista finanziario il regime Ires aumenta il proprio appeal. Tuttavia al crescere dell'incidenza degli interessi passivi i risultati cambiano di segno; come si vede infatti dalle tabelle qui accanto, se la medesima impresa registrasse interessi passivi di 50.000 euro di cui indeducibili 14.000 la trasformazione in società Ires diventa conveniente per redditi d'impresa superiori a 65.000 euro. E così via al crescere dell'incidenza degli interessi passivi il punto di svolta si allontana.
Di fronte a questi risultati non è possibile poi ignorare la novità della tassazione separata allineata all'aliquota Irpef per imprenditori individuali e società di persone (articolo 3, commi 4-7, Ddl Finanziaria 2008), che in casi di elevato indebitamento potrebbe permettere di massimizzare i benefici della ridotta aliquota Ires permanendo in piena deducibilità degli interessi.