Il disegno di legge per la Finanziaria 2008 preved\e la semplificazione delle spese di rappresentanza delle imprese, che si auspica possa essere coordinata con quella per i professionisti.
La distinzione tra le spese di rappresentanza (oggi deducibili nella misura di un terzo per quote costanti in cinque esercizi) e quelle di pubblicità e propaganda (deducibili per intero nel l'esercizio di sostenimento o per quote costanti in cinque esercizi) è un problema complesso. Il tema è stato oggetto di numerose pronunce, non sempre coerenti, da parte dell'amministrazione finanziaria, del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive (ora soppresso) e della giurisprudenza. Inoltre, la norma attuale, nata con finalità antievasive, ha finito per coinvolgere anche le spese sostenute per migliorare l'immagine e la concorrenzialità delle imprese.
La commissione "Biasco" ha osservato come, nell'ottica della competizione globale, sia sempre più necessario ricorrere a mezzi che consentano di far conoscere marchi e prodotti: ad esempio, la partecipazione a fiere internazionali o la promozione delle attività imprenditoriali nei mercati esteri, invitando delegazioni estere. La commissione ha anche sottolineato che occorre evitare di penalizzare le imprese che si avvalgono di veicoli promozionali quali il contatto diretto, la campionatura dei prodotti e le visite in azienda.
La norma proposta introduce il principio della deducibilità «nel periodo d'imposta di sostenimento» delle spese di rappresentanza, purché rispondenti ai requisiti di «inerenza e congruità» che saranno stabiliti con un decreto ministeriale. Le spese riconosciute di rappresentanza saranno considerate direttamente connesse alla produzione di ricavi e quindi deducibili nell'esercizio di competenza e non più per quote costanti (viene, pertanto, meno la limitazione della deducibilità a un terzo del loro ammontare). Le modalità di deduzione fiscale sembrano continuare a dipendere dal l'applicazione dei criteri civilistici, in conformità al principio di derivazione.
Saranno considerate di rappresentanza solo le spese in possesso dei requisiti di inerenza stabiliti dal decreto, mentre le altre saranno indeducibili. La deducibilità delle spese dipenderà, per espressa previsione normativa, non solo dalla loro natura (ad esempio, spese di viaggio, vitto, alloggio, per omaggi) ma anche dalla destinazione attribuita dal l'impresa (per esempio, a favore dei visitatori di fiere, per l'ospitalità e per incontri con la clientela, anche potenziale) e dall'eventuale attività internazionale: quindi le stesse spese potrebbero essere deducibili per un'impresa e non inerenti per un'altra.
Le spese saranno, però, sottoposte a una valutazione di "congruità". La norma fa intendere che sarà introdotto un limite calcolato come percentuale sull'ammontare dei ricavi dell'attività dell'impresa, analogamente a quanto previsto per gli esercenti arti e professioni dall'articolo 54, comma 5, del Tuir, nel quale è fissato il limite dell'1% dei compensi. È utile un coordinamento con l'articolo 54 che elenca alcune spese considerate di rappresentanza. Ma è soprattutto necessario il superamento della limitazione al 50% della deducibilità delle spese di partecipazione a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.
Tra le spese di rappresentanza potranno essere contemplate anche «le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate», oggetto di consolidamento fiscale. Non appaiono, però, chiare le modalità di applicazione di questa previsione di natura antielusiva, considerata la differente natura delle spese rispetto alle perdite (si veda «Il Sole-24 Ore» del 12 ottobre).
È inoltre previsto l'aumento da 25,82 a 50 euro del limite entro il quale sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente (ma non più i contributi per l'organizzazione di convegni).
La nuova norma si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ma tenuto conto che introduce semplificazioni per i contribuenti, si auspica che venga presa in considerazione la possibilità di anticiparne gli effetti.