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Ddl welfare: dalla commissione 19 articoli modificati e 5 aggiunti

di Nicoletta Cottone

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26 novembre 2007

Nel corso dell'esame del disegno di legge sul protocollo welfare da parte della commissione Lavoro della Camera sono 19 gli articoli modificati e 5 quelli introdotti ex novo. Il provvedimento passa da 32 a 37 articoli. Ecco un viaggio fra gli articoli modificati.

Lavori usuranti (articolo 1). Nel comma 3 dell'articolo 1, che contiene una delega al Governo per la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono lavori usuranti è stato introdotta la previsione di sanzioni amministrative in caso di omissioni agli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione dell'organizzazione dell'orario di lavoro con le caratteristiche della cosiddetta "linea di catena" e del lavoro notturno, oltre che in caso di dichiarazioni non veritiere al fine di usufruire dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono lavori usuranti. È stato eliminato, per quanto riguarda la definizione di lavoratore notturno, il riferimento al Dlgs 66/2003 (prevede che sia considerato lavoratore notturno: a) qualsiasi lavoratore che durante la notte svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; b) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno che svolge lavoro notturno per minimo 80 giorni lavorativi l'anno. Il limite è riproporzionato in caso di part time).

Coefficienti di trasformazione (articolo 3). La commissione che dovrà modificare i criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo dovrà proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi.

Contributo di solidarietà (articolo 4). La delega per l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati interesserà anche il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Indennizzi per danno biologico (articolo 7). Un nuovo comma inserisce un meccanismo di adeguamento sistematico e periodico degli indennizzi per danno biologico erogati dall'Inail. Previsti adeguamenti con cadenza annuale a decorrere dal 1° luglio 2009, con decreto Lavoro, su delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail.

Giovani ed enti bilaterali (articolo 8). Nella delega al Governo sugli ammortizzatori sociali si chiede che sia favorita anche la stabilizzazione dei rapporti di lavoro non solo delle donne, ma anche dei giovani. Prevista la valorizzazione degli enti bilaterali in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione del reddito, prevedendo la possibilità di erogare strumenti sostitutivi come Cig e Cigs e di eventuali coperture supplementari.

Apprendistato, formazione professionale e contratti di inserimento (articolo 9). Dal 1° gennaio 2008 possibilità di conversione del rapporto di apprendistato, nel corso del suo svolgimento, in rapporto a tempo indeterminato. Fino alla scande za del contratto di apprendistato originariamente prevista su applica la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 25/1995. Autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per il finanziamento per il 2008 e il 2009 di attività di formazione professionale. Nella ridefinizione della disciplina dei contratti di inserimento rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare su sesso ed età.

Occupazione dei disabili (articolo 10). Introdotta l'ulteriore possibilità per gli uffici competenti di stipulare convenzioni quadro con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative per l'assunzione di disabili. Novità nel calcolo del contributo all'assunzione che può essere concesso da Regioni e Province autonome: l'ammontare lordo del contributo si calcola sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore; rimborso forfetario delle spese per trasformare il posto di lavoro adeguandolo alle possibilità operative dei disabili con riduzione delle capacità oltre il 50% o per l'uso di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche che limitino l'integrazione del disabile.

Lavoro a tempo indeterminato e rapporti a termine (articolo 11). Viene reintrodotto il principio in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è di norma a tempo indeterminato. Nel calcolo del tetto dei 36 mesi di durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine, raggiunto il quale il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, si considerano tutti i rinnovi, a precsidere dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. L'ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti da stipulare alla Direzione provinciale del lavoro non può avere durata superiore a 8 mesi.

Part time (articolo 12). Si allunga a 5 giorni lavorativi il preavviso in favore del lavoratore in caso di utilizzo da parte del datore delle clausole flessibili. Diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in part time per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Priorità nella trasformazione dei contratti da tempo pieno a part time nei casi di necessità di assistenza quotidiana al coniuge, ai figli o ai genitori affetti da patologia oncologica grave, con necessità di assistenza quotidiana o per i genitori lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio portatore di handicap. Diritto di precedenza per il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o equivalenti.

Contratto di somministrazione a tempo indeterminato (articolo 14). Con questo articolo aggiuntivo viene abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, che era stato introdotto dal Dlgs 276/2003.

Prestazioni discontinue nel settore del turismo e dello spettacolo (articolo 15). Articolo aggiuntivo per contrastare il lavoro irregolare o sommerso: istituita una disciplina relativa alle prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo. Si potranno, dunque, instaurare specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento del lavoro nel fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e ulteriori casi, come il lavoro extra e di surroga (speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni).

Contrasto al lavoro sommerso (articolo 17). L'adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi relativi all'impiego di lavoratori che non risultano nelle scritture obbligatorie, per violazioni constatate prima dell'entrata in vigore del Dlgs 223/2006, rimane di competenza dell'Agenzia delle entrate, al posto della Direzione provinciale del lavoro. Si tratta di un articolo aggiuntivo al ddl welfare.

Sicurezza sul lavoro (articolo 20). Alle imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici si applicano le disposizioni del settore industria solo ai fini dell'applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Formazione in agricoltura (articolo 21). Precisazioni alla norma che prevede la riduzione di 0,3 punti percentuali dell'aliquota contributiva contro la disoccupazione involontaria in agricoltura. Precisato che i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua hanno l'obbligo di versare all'Inps l'intero contributo.

Imprese agricole (articolo 23). L'articolo di occupa di compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali dovuti dalle imprese agricole. Viene precisato che la comunicazione in via informatica dei dati relativi ai contributi previdenziali scaduto debba essere inoltrata contestualmente all'Agea e a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa).

Fondo per lo sgravio su retribuzione di secondo livello (articolo 24). La modifica elimina semplicemente una ripetizione dal testo.

Occupazione femminile e telelavoro (articolo 31). Delega al Governo anche per la revisione dei congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata e all'incremento dell'indennità, per incentivarne l'utilizzo. Previsione di azioni per agevolare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche tramite formazione professionale mirata. Definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione di genere. Rafforzamento del telelavoro.

Fondo pensionistiche complementari (articolo 32). Articolo aggiuntivo. Reintrodotta la previsione secondo cui i soggetti destinatari del cosiddetto Fondo per le casalinghe, anche se non iscritti al Fondo, possono effettuare contribuzioni saltuarie e non fisse alle forme di previdenza complementare a cui aderiscono.

Maternità a rischio (articolo 33). L'articolo aggiuntivo amplia l'estensione alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps, non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie, della tutela prevista per le lavoratrici dipendenti: si prevede, infatti, anche l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del Dlgs 151/2001, che dispone il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento pesi, ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con spostamento della lavoratrice ad altre mansioni.

Fornitura di lavoro portuale temporaneo (articolo 35). Modifiche alla fornitura di lavoro portuale temporaneo. Viene modificata la disciplina della trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in società o cooperative e novellata quella della fornitura di lavoro temporaneo alle imprese autorizzate all'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali.

Emanazione decreti legislativi (articolo 36). Modifica solo formale, che specifica ul fatto che nell'adozione degli schemi di decreto legislativo siano sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Copertura finanziaria (articolo 37). Modifica formale sul finanziamento del protocollo welfare.

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