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Il Governo ha posto la fiducia sul maxiemendamento

di N icoletta Cottone

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27 novembre 2007

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Vannino Chiti ha chiesto la fiducia sul maxiemendamento al ddl welfare. Il testo, che ha superato il vaglio di ammissibilità è un mix fra testo del Governo e modifiche della commissione. La fiducia si vota domani sera a partire dalle 19. Alle 16,10 sono previste le dichiarazioni di voto in diretta tv. Il maximendamento è costituito da un articolo unico con 94 commi e 2 allegati. Per il relatore Emilio Del Bono (Ulivo) si è giunti «a una ragionevole mediazione, visto che gran parte degli interventi della commissione sono stati accolti. Mi dispiace che lavori usuranti e apprendistato siano caduti sotto la tagliola della copertura finanziaria». Ecco le principali modifiche al testo: sui lavori usuranti torna il riferimento normativo ai lavoratori notturni, viene eliminata la previsione della trasformazione in corso di svolgimento dell'apprendistato, cancellato l'adeguamento automatico delle indennità per danno biologico, eliminata la previsione che l'ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti da stipulare alla Direzione provinciale del lavoro non potesse avere durata superiore a 8 mesi, ma introdotta la «tagliola», come la definisce il relatore Del Bono, della previsione per l'ulteriore contratto di un avviso comune fra le parti.

Rifondazione comunista ha detto che voterà sì alla fiducia sul ddl Welfare, ma annuncia un «riposizionamento strategico» e chiede una verifica di governo a gennaio. «L'apposizione della fiducia - commenta Franco Giordano segretario del Prc - è un fatto grave, molto più grave è il fatto che la fiducia sia messa su un testo non concordato per via parlamentare, anzi per certi versi che contraddice esplicitamente il livello di unità raggiunto dalla coalizione». Giordano voterà, comunque, per senso di responsabilità. Ecco, nel dettaglio, cosa c'è nel maxiemendamento e cosa non c'è più.

Lavori usuranti. Nel testo, sul fronte dei lavori usuranti, ritorna nella definizione di lavoratore notturno, il riferimento al Dlgs 66/2003, come prevedeva il testo del Governo. In pratica il riferimento normativo prevede che sia considerato lavoratore notturno: qualsiasi lavoratore che durante la notte svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno che svolge lavoro notturno per minimo 80 giorni lavorativi l'anno. Il limite è riproporzionato in caso di part time.

Contratti a termine. Viene reintrodotto il principio in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è di norma a tempo indeterminato. Nel calcolo del tetto dei 36 mesi di durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine, raggiunto il quale il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, si considerano proroghe e rinnovi. Cancellata la previsione che l'ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti da stipulare alla Direzione provinciale del lavoro non potesse avere durata superiore a 8 mesi, ma introdotta la previsione per l'ulteriore durata del contratto sia stabilita da avvisi comuni fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sistema sanzionatorio. Viene accolta la modifica introdotta dalla commisione Lavoro che introduce nella delega al Governo per la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono lavori usuranti la previsione di sanzioni amministrative (da 500 a 2mila euro e altre misure di carattere sanzionatorio) in caso di omissioni agli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione dell'organizzazione dell'orario di lavoro con le caratteristiche della cosiddetta "linea di catena" e del lavoro notturno, oltre che in caso di dichiarazioni non veritiere al fine di usufruire dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono lavori usuranti.

Contributo di solidarietà. La delega per l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati interesserà anche il Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, come prevedeva un emendamento della commissione Lavoro.

Danno biologico. Eliminato l'adeguamento automatico dell'indennizzo per il danno biologico introdotto dalla commissione Lavoro e bocciato dalla commissione Bilancio della Camera per difetto di copertura. È stata introdotta la previsione di un decreto Lavoro, di concerto con quello dell'Economia, per individuare le modalità e i criteri per l'aumento in via straordinaria dell'indennizzo, già previsto dall'articolo 7 del ddl, ora comma 23.

Giovani. Nella delega al Governo sugli ammortizzatori sociali si chiede che sia favorita anche la stabilizzazione dei rapporti di lavoro non solo delle donne, ma anche dei giovani. Prevista la valorizzazione degli enti bilaterali in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione del reddito, prevedendo la possibilità di erogare strumenti sostitutivi come Cig e Cigs e di eventuali coperture supplementari.

Apprendistato. Dal testo del maximendamento resta fuori la modifica introdotta dalla commissione Lavoro della Camera che prevedeva la possibilità di conversione del rapporto di apprendistato, nel corso del suo svolgimento, in rapporto a tempo indeterminato.

Part time. Si allunga a 5 giorni lavorativi il preavviso in favore del lavoratore in caso di utilizzo da parte del datore delle clausole flessibili. Diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in part time orizzontale o verticale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Priorità nella trasformazione dei contratti da tempo pieno a part time nei casi di necessità di assistenza quotidiana al coniuge, ai figli o ai genitori affetti da patologia oncologica grave, con necessità di assistenza quotidiana o per i genitori lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap. Diritto di precedenza per il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o equivalenti a quelle del part time.

Contratto di somministrazione a tempo indeterminato. Confermata l'abolizione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato, che era stato introdotto dal Dlgs 276/2003. La disposizione era stata introdotta dalla commissione Lavoro.

Prestazioni discontinue nel settore del turismo e dello spettacolo. Sì alle norme introdotte dalla commissione Lavoro per contrastare il lavoro irregolare o sommerso: istituita una disciplina relativa alle prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo. Si potranno, dunque, instaurare specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento del lavoro nel fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e ulteriori casi, come il lavoro extra e di surroga (speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni).

Contrasto al lavoro sommerso. Confermato nel comma 54 il contenuto dell'articolo 17, aggiunto dalla commissione Lavoro: l'adozione di provvedimenti sanzionatori amministrativi relativi all'impiego di lavoratori che non risultano nelle scritture obbligatorie, per violazioni constatate prima dell'entrata in vigore del Dlgs 223/2006, rimane di competenza dell'Agenzia delle entrate, al posto della Direzione provinciale del lavoro.

Sicurezza sul lavoro. Sì alla disposizione introdotta dalla commissione Lavoro: alle imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici si applicano le disposizioni del settore industria solo ai fini dell'applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Maternità a rischio. Entra nel maxiemendamento la modifica introdotta in commissione Lavoro all'articolo 33, ora comma 83. Ampliata l'estensione alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps, non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie, della tutela prevista per le lavoratrici dipendenti: si prevede, infatti, anche l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 del Dlgs 151/2001, che dispone il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento pesi, ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri, con spostamento della lavoratrice ad altre mansioni.

Occupazione femminile. Recepite le modiffiche proposte dalla commissione Lavoro sull'occupazione femminile. Delega al Governo anche per la revisione dei congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata e all'incremento dell'indennità, per incentivarne l'utilizzo. Previsione di azioni per agevolare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche tramite formazione professionale mirata. Definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione di genere. Rafforzamento non solo del part time, ma anche del telelavoro.

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