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Il Governo ha posto la fiducia sul maxiemendamentodi N icoletta Cottone |
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27 novembre 2007
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Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Vannino Chiti ha chiesto la fiducia sul maxiemendamento al ddl welfare. Il testo, che ha superato il vaglio di ammissibilità è un mix fra testo del Governo e modifiche della commissione. La fiducia si vota domani sera a partire dalle 19. Alle 16,10 sono previste le dichiarazioni di voto in diretta tv. Il maximendamento è costituito da un articolo unico con 94 commi e 2 allegati. Per il relatore Emilio Del Bono (Ulivo) si è giunti «a una ragionevole mediazione, visto che gran parte degli interventi della commissione sono stati accolti. Mi dispiace che lavori usuranti e apprendistato siano caduti sotto la tagliola della copertura finanziaria». Ecco le principali modifiche al testo: sui lavori usuranti torna il riferimento normativo ai lavoratori notturni, viene eliminata la previsione della trasformazione in corso di svolgimento dell'apprendistato, cancellato l'adeguamento automatico delle indennità per danno biologico, eliminata la previsione che l'ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti da stipulare alla Direzione provinciale del lavoro non potesse avere durata superiore a 8 mesi, ma introdotta la «tagliola», come la definisce il relatore Del Bono, della previsione per l'ulteriore contratto di un avviso comune fra le parti. Rifondazione comunista ha detto che voterà sì alla fiducia sul ddl Welfare, ma annuncia un «riposizionamento strategico» e chiede una verifica di governo a gennaio. «L'apposizione della fiducia - commenta Franco Giordano segretario del Prc - è un fatto grave, molto più grave è il fatto che la fiducia sia messa su un testo non concordato per via parlamentare, anzi per certi versi che contraddice esplicitamente il livello di unità raggiunto dalla coalizione». Giordano voterà, comunque, per senso di responsabilità. Ecco, nel dettaglio, cosa c'è nel maxiemendamento e cosa non c'è più.
Lavori usuranti. Nel testo, sul fronte dei lavori usuranti, ritorna nella definizione di lavoratore notturno, il riferimento al Dlgs 66/2003, come prevedeva il testo del Governo. In pratica il riferimento normativo prevede che sia considerato lavoratore notturno: qualsiasi lavoratore che durante la notte svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dalla contrattazione collettiva. In difetto di disciplina da parte della contrattazione collettiva è considerato lavoratore notturno che svolge lavoro notturno per minimo 80 giorni lavorativi l'anno. Il limite è riproporzionato in caso di part time.
Sistema sanzionatorio. Viene accolta la modifica introdotta dalla commisione Lavoro che introduce nella delega al Governo per la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono lavori usuranti la previsione di sanzioni amministrative (da 500 a 2mila euro e altre misure di carattere sanzionatorio) in caso di omissioni agli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione dell'organizzazione dell'orario di lavoro con le caratteristiche della cosiddetta "linea di catena" e del lavoro notturno, oltre che in caso di dichiarazioni non veritiere al fine di usufruire dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono lavori usuranti.
Giovani. Nella delega al Governo sugli ammortizzatori sociali si chiede che sia favorita anche la stabilizzazione dei rapporti di lavoro non solo delle donne, ma anche dei giovani. Prevista la valorizzazione degli enti bilaterali in una prospettiva di universalizzazione degli strumenti di integrazione del reddito, prevedendo la possibilità di erogare strumenti sostitutivi come Cig e Cigs e di eventuali coperture supplementari.
Part time. Si allunga a 5 giorni lavorativi il preavviso in favore del lavoratore in caso di utilizzo da parte del datore delle clausole flessibili. Diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in part time orizzontale o verticale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Priorità nella trasformazione dei contratti da tempo pieno a part time nei casi di necessità di assistenza quotidiana al coniuge, ai figli o ai genitori affetti da patologia oncologica grave, con necessità di assistenza quotidiana o per i genitori lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap. Diritto di precedenza per il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o equivalenti a quelle del part time.
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