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Sì al credito d'imposta per l'occupazione nel Sud

di Nicoletta Cottone

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1 novembre 2007

Raggiunto l'accordo in commissione Bilancio del Senato sul credito d'imposta per l'occupazione nel Sud. Il placet è giunto su un emendamento riformulato del relatore Giovanni Legnini (Ulivo). I datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato assumendo lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise) sarà concesso per il 2008, 2009 e 2010 un credito di imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto. Per l'assunzione di lavoratrici il credito d'imposta sale a quota 416 euro al mese. «È una misura di grandissimo rilievo - sottolinea il relatore Legnini - che darà forza alla crescita nel Mezzogiorno, in particolare per l'occupazione delle donne. Si ripristina l'automatismo del credito d'imposta, garanzia dell'efficacia dell'incentivazione». La misura costerà 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 e dovrebbe portare a 40-50mila assunzioni.

Nel dettaglio il credito d'imposta spetta per ogni unità lavorativa che risulta dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo tra il 10 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. In caso di assunzione con contratto a tempo parziale il credito d'imposta spetta in proporzione alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per chi assume la qualifica di datore di lavoro dal 1° gennaio 2008 ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.

Il diritto al credito d'imposta decade in 3 casi: se su base annuale il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro di contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, che scende a 2 anni nel caso di piccole e medie imprese; se vengano accertate in modo definitivo violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono irrogate sanzioni non inferiori a 5mila euro, o per violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori commesse nel periodo di vigenza di questo articolo (69-bis della Finanziaria per il 2008) o qualora fossero emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

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