ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi ARCHIVIO

Imprese «frenate» ai figli

di Angelo Busani

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
9 NOVEMBRE 2007


L'imposta di successione continua a colpire le società di persone. E gli operatori stanno facendo i conti con i buchi della normativa inserita dalla Finanziaria2007. La disposizione che esonera dal prelievo il trasferimento di aziende o quote di società (articolo 3, comma 4-ter del decreto legislativo 346/1990, introdotto dall'articolo 1,comma 78 della legge 296/2006), infatti, potrebbe non funzionare con le quote di società di persone (salvo che per le quote del socio accomandante di società in accomandita semplice). Il comma 4-ter dispone che i trasferimenti a causa di morte a favore dei discendenti di quote sociali non sono soggetti all'imposta. La norma prevede, poi, che, per le partecipazioni a società di capitali:
• lesenzione spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo in base all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile;
• il beneficio si applica a condizione
che gli aventi causa «detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso».


In altri termini, il comma 4-ter riguarda in genere le partecipazioni sociali e poi opera un «di cui» con riferimento alle società di capitali: per queste ultime la norma subordina l'esenzione al ricorrere delle condizioni sopra descritte (quota di controllo e controllo mantenuto per più di 5 anni). Verrebbe da concludere che, se muore il socio di una Snc, il valore della sua quota compreso nell'asse ereditario non dovrebbe essere oggetto di tassazione.


Il problema è che, per l'articolo 2284 del Codice civile, le quota di partecipazione al capitale di una società di persone (fatta eccezione per la quota dell'accomandante di Sas, che si trasmette agli eredi: articolo 2322, comma 1) non passa agli eredi: la morte determina la liquidazione della quota. Agli eredi non passa la qualità di socio ma il credito pari al valore della quota. Si tratta, tra l'altro, di una conseguenza per la quale non è ammessa deroga: la legge vuole impedire che la morte provochi automaticamente l'assunzione da parte dell'erede del socio defunto della qualità di socio illimitatamente responsabile non solo delle obbligazioni future della società ma anche delle obbligazioni già sorte anteriormente alla morte ( articolo 2269, Codice civile). Il subentro in società, quindi, non dipende dalla successione ereditaria ma da un'espressa manifestazione di volontà degli eredi ( i quali scelgano di "convertire" il loro credito in partecipazione al capitale sociale) e sempre che i soci superstiti lo consentano (questo consenso può essere espresso a priori nello statuto). Tutte queste considerazioni hanno un riverbero tributario: quando il testo unico dell'imposta di successione si occupa della morte del socio di società di persone, la normativa mira alla tassazione non della quota ma del credito che scaturisce dalla morte (articolo 18, comma 1, lettera d, decreto 346/ 1990) seppure valutandolo con gli stessi parametri con cui si valuta la quota dalla cui liquidazione deriva.

In base alla disposizione di esonero, non si esce da questa alternativa:
• o la si legge in senso formale,cosicché quando parla di trasferimenti di quote sociali deve intendersi riferita alle sole quote di società di capitali e alle quote del socio accomandante di società in accomandita semplice;
• o la si legge in senso sostanziale, cosicché l'esenzione che dispone si deve intendere riferita anche al valore del credito che si origina per effetto della morte del socio.
Non sembra che la soluzione possa essere quella enunciata per prima. Infatti, quando la norma si riferisce genericamente alle partecipazioni al capitale sociale, appare implausibile ritenere che, fatta la sottrazione delle società di capitali, la norma rimanga applicabile solo per le quote di accomandante di società in accomandita semplice. Dunque, visto che il principio di favore è lo stesso bisognerebbe comprendere nell'esonero anche le quote delle altre scoietà di persone.

RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
22 maggio 2010
21 maggio 2010
21 maggio 2010
20 maggio 2010
20 aprile 2010
 
Gli esperti del ministero rispondono a tutti i dubbi sugli incentivi
La liquidazione: rimborsi e debiti
I redditi da dichiarare
La salute e gli altri sconti
La famiglia e la casa
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-