ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi ARCHIVIO

L'Iva auto chiude la transizione

di Luca Gaiani

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
8 novembre 2007

Per le auto aziendali si determinano le detrazioni del periodo transitorio in vista della chiusura Iva di fine anno. I contribuenti che, fino al 27 giugno 2007 avevano continuato ad applicare le regole precedenti alla sentenza della Corte di Giustizia C-291/92, possono ora recuperare l'Iva sugli acquisti fino al tetto del 40%, inserendo le maggiori detrazioni nella dichiarazione annuale relativa al 2007 (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri).
Per quanto riguarda l'imposta non detratta nell'ultimo trimestre del 2006, è possibile ripresentare il modello Unico evidenziando il maggior credito.
Per gli acquisti di auto e di spese accessorie, effettuati nel periodo compreso tra il 14 settembre 2006 e il 27 giugno 2007, non erano in vigore limiti specifici alla detraibilità dell'imposta. La detrazione era pertanto ammessa secondo le ordinarie regole di inerenza e di utilizzo, in base all'articolo 19, comma 2, del Dpr 633/1972. In pratica, sui veicoli utilizzati esclusivamente, e in modo documentabile, per l'attività professionale o dell'impresa, l'Iva era detraibile al 100%, mentre per le auto ad uso anche privato (da parte di soci, amministratori o dipendenti), la detrazione doveva conteggiarsi in proporzione alla quota di impiego aziendale (determinata, ad esempio, in base ai chilometri effettivamente percorsi, risultanti da valida documentazione).
Le società dotate di più auto dovevano procedere, per ciascun veicolo, a rilevare, mese per mese, la percentuale specifica di uso aziendale, da applicare per il recupero dell'Iva sulle spese sostenute, con evidenti complicazioni di carattere amministrativo e gestionale.
Molti contribuenti, viste le difficoltà di documentazione dell'uso aziendale, hanno adottato, per gli acquisti del periodo esaminato, la misura uniforme del 40%, introdotta dal legislatore sia per i rimborsi fino al 13 settembre 2006, sia per le spese sostenute dal 27 giugno 2007. L'agenzia delle Entrate, nella circolare 55/E/2007, ha opportunamente confermato la legittimità di tale procedura, precisando inoltre che ai contribuenti che, prudenzialmente, hanno invece continuato ad applicare le vecchie regole fino al 26 giugno 2007 (detrazione zero su carburanti e manutenzioni, detrazione del 15% su acquisti, leasing e noleggi), è ora consentito scalare l'eccedenza fino al 40 per cento.
Le imprese e i professionisti che hanno rinunciato a detrarre l'Iva fino alla ufficializzazione della nuova percentuale comunitaria del 40% potranno, dunque, rintracciare i documenti portanti data compresa tra il 14 settembre 2006 e il 26 giugno 2007, e già registrati con Iva indetraibile, per recuperare l'eccedenza fino al 40% ammesso dal Fisco.
Per gli acquisti del 2006 (14 settembre-31 dicembre), questo recupero si doveva fare inserendo la detrazione nel quadro VF della dichiarazione annuale presentata entro il 1° ottobre scorso, rimodulando, cioè, l'imponibile e la relativa imposta tra quota detraibile (rigo VF 11: 40%) e quota non detraibile (rigo VF17: 60 per cento). In questo modo la dichiarazione Iva, con funzione di "tredicesima liquidazione", avrebbe esposto un maggior credito finale, utilizzabile in compensazione interna o nel modello F24 nel corso del 2007. Chi non lo avesse fatto, potrà eventualmente presentare una dichiarazione integrativa a credito entro il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del Dpr 322/98 (31 luglio 2008), ovviamente sempre che l'importo della maggiore detrazione giustifichi una simile operazione. Segnaliamo peraltro che Assonime (si veda la circolare 62/2007) ritiene possibile recuperare questa maggiore Iva del 2006 (dopo il 14 settembre), anche nelle liquidazioni periodiche del corrente anno o nelle prossime dichiarazioni annuali (2007 e 2008).
Per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio al 26 giugno 2007, e originariamente registrati senza detrazione, invece, l'ulteriore importo fino al 40% si evidenzierà nella dichiarazione annuale da presentare nel 2008, adottando un criterio di ripartizione analogo a quello sopra indicato; il credito che ne deriva potrà essere compensato a partire dal 1° gennaio 2008.
L'applicazione anticipata della detrazione forfettaria del 40% è in grado anche di agevolare la gestione delle schede carburanti emesse per il mese di giugno (o per il secondo trimestre) di quest'anno. L'agenzia delle Entrate ha infatti precisato che, per individuare il momento di effettuazione degli acquisti risultanti dalla scheda, per stabilire il regime di detrazione applicabile, occorre riferirsi alla data del singole annotazioni e non a quella del documento nel suo complesso.
I rifornimenti fino al 26 giugno, dunque, sarebbero soggetti alle regole transitorie di inerenza specifica, mentre quelli degli ultimi quattro giorni andrebbero al 40 per cento. Il tutto con evidenti complicazioni. Operando, sia prima che dopo il 27 giugno, con la quota del 40%, non sarà invece necessario effettuare una doppia registrazione della scheda (rifornimenti entro tale data e successivi).

RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio
L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.


 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
22 maggio 2010
21 maggio 2010
21 maggio 2010
20 maggio 2010
20 aprile 2010
 
Gli esperti del ministero rispondono a tutti i dubbi sugli incentivi
La liquidazione: rimborsi e debiti
I redditi da dichiarare
La salute e gli altri sconti
La famiglia e la casa
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-