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L'abc del ddl welfare

di Claudio Tucci

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Il ddl welfare, che ha ricevuto il via libera definitivo del Senato, rende operativo il protocollo siglato da Governo e parti sociali il 23 luglio 2007. Sul fronte pensionistico si passa, dunque, dallo scalone Maroni agli scalini del nuovo impianto normativo. Tortuosa è stata la strada che ha percorso il provvedimento, che ha incassato due fiducie sul maxiemendamento del Governo. L'Esecutivo, infatti, presentava alla Camera un disegno di legge, composto da 32 articoli, che recepiva e dava attuazione al Protocollo sul welfare sottoscritto con le Parti sociali il 23 luglio scorso. La commissione Lavoro ha modificato 19 articoli e ne ha introdotti 5 ex novo, facendo salire così da 32 a 37 gli articoli del provvedimento. Poi in aula a Montecitorio il Governo ha posto la fiducia su un maxiemendamento composto da un solo articolo e 94 commi, un mix tra l'originario provvedimento del Governo e gran parte delle modifiche introdotte dalla commissione Lavoro della Camera. Testo che poi è stato riproprosto e approvato dal maxiemendamento al Senato dell'Esecutivo.Nel testo licenziato, è stato reinserito il riferimento al Dlgs 66/2003 nella definizione di lavoratore notturno sul fronte dell'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono attività usuranti. È saltato, inoltre, il tetto di 8 mesi per l'ulteriore contratto a termine, ma è stata introdotta la previsione di un avviso comune fra organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro per stabilire la durata dell'ulteriore contratto. Il mancato rispetto delle regole produce l'assunzione a tempo indeterminato. Introdotta la revisione dei congedi parentali, con particolare attenzione all'estensione della durata e all'incremento dell'indennità. Per le iscritte alla Gestione separata, poi, viene ampliata la tutela per la maternità a rischio e vengono introdotte norme per agevolare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne. Abolito il contratto di somministrazione a tempo indeterminato e sul fronte della lotta al lavoro nero, nei settori del turismo e dello spettacolo, sì alla possibilità di lavoro discontinuo. Ecco, comma per comma, tutte le novità del provvedimento. In neretto, per completezza di informazione, le principali modifiche apportate dal maxiemendamento del Governo.
Requisiti di accesso al pensionamento anticipato (articolo 1, commi da 1 a 6). Prevista una revisione degli incrementi dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato rispetto all'età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne stabiliti dalla precedente riforma del sistema pensionistico (legge 243/2004). In sostituzione del cosiddetto "scalone" (ovvero l'innalzamento a 60 anni, dal 1° gennaio 2008, per l'accesso alla pensione di anzianità stabilito dalla precedente normativa) è previsto un sistema che fissa in 58 anni (59 per i lavoratori autonomi) l'età minima per la pensione di anzianità, con 35 anni di contributi nel 2008, con aumento graduale del requisito anagrafico fino a 61 anni (62 per i lavoratori autonomi) dal 1° gennaio 2013. E' reso, inoltre, flessibile l'accesso al pensionamento, consentendolo anche al raggiungimento di "quote" date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva. E così, a decorrere dal mese di luglio 2009, sarà possibile andare in pensione al conseguimento di "quota 95" ("quota 96" per gli autonomi), con un graduale innalzamento fino a "quota 97" ("quota 98" per i lavoratori autonomi) a decorrere dall'anno 2013. Il diritto alla pensione si consegue, indipendentemente dall'età, con almeno 40 anni di anzianità contributiva. Qualora, infine, da una verifica, da effettuare entro il 30 settembre 2012, dovesse risultare che le modifiche hanno prodotto effetti finanziari tali da assicurare i risparmi programmati, un decreto interministeriale Lavoro ed Economia, da emanare entro il 31 dicembre 2012, potrà stabilire il differimento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti dal 1° gennaio 2013.
Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività, la possibilità di conseguire, a domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Tra i principi e i criteri direttivi della delega è stabilito, tra l'altro, che le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità antecedenti alla legge 234/2004 continuano ad applicarsi sia ai lavoratori dipendenti impegnati, al momento del pensionamento, in lavori o attività particolarmente faticosi e pesanti, sia ai lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, oltre che a un numero massimo di 5mila lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 luglio 2007 che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, stabilito, a seconda dei casi, dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 223/1991. Per la definizione di lavoratori notturni, reintrodotto, dopo la cancellazione da parte della commissione Lavoro della Camera, il riferimento al Dlgs 66/2003, che era presente nel testo varato dal Governo. Previste, poi, sanzioni amministrative da 500 a 2mila euro in caso di omissioni del datore di lavoro di adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione dell'articolazione dell'attività produttiva o dell'organizzazione dell'orario di lavoro con le caratteristiche della cosiddetta "linea di catena" e del lavoro notturno. Analoghe sanzioni sono previste in caso di dichiarazioni non veritiere al fine di usufruire dei benefici una sanzione fino al 200% delle somme indebitamente percepite, oltre alla specifica responsabilità penale relativa a falsità in registri e notificazioni (articolo 484 codice penale). Prevista, inoltre, la ridefinizione a regime, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2011, previa verifica del rispetto del principio di compensazione finanziaria, della disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contributi ovvero al pensionamento di vecchiaia. Nel frattempo, viene introdotta, temporaneamente, una nuova disciplina delle decorrenze valida per chi accede alle forme di pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2011, basato sulla creazione di quattro "finestre di uscita" annuali. Allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo di elevare l'età media del pensionamento, prevista, infine, una delega al Governo sull'armonizzazione dei regimi pensionistici con requisiti di accesso al trattamento pensionistico diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Nella delega si dovrà tener conto, tra l'altro, della specificità dei comparti delle Forze armate e della polizia, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.

Razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali (articolo 1, commi da 7 a 11). Con l'obiettivo di migliorare il servizio previdenziale nei confronti del cittadino e di contenere i costi di gestione attraverso l'ottimizzazione delle risorse, è disposta la razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali. A integrazione della normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione degli enti pubblici, prevista, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, la creazione di modelli organizzativi idonei a realizzare sinergie e a conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie. Il Governo, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, è tenuto a presentare un piano industriale, che preveda risparmi finanziari stimati in 10 anni pari a 3,5 miliardi di euro. In funzione delle economie che risulteranno dall'attuazione del piano industriale, sarà rideterminata l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che viene elevata di 0,09 punti percentuali a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Coefficienti di trasformazione (articolo 1, commi da 12 a 16). Prevista l'istituzione, con decreto interministeriale Lavoro ed Economia, di una commissione con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche ai criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico nel sistema contributivo, nel rispetto, sia delle procedure europee, sia degli andamenti e degli equilibri di spesa pensionistica di lungo periodo. Le modifiche dovranno tener conto delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti stessi, dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni. Dovranno, inoltre, rispettare il rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività. Tra i compiti della commissione anche quello di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia per tutti i percorsi lavorativi, politiche attive che possono favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60%, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti. La commissione dovrà operare a costo zero e ai propri componenti non è prevista la corresponsione di indennità, emolumenti o rimborsi spese. Il Governo procede, con cadenza decennale, alla verifica con le parti sociali della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico.

Contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali (articolo 1, commi 17 e 18). Al fine di concorrere a finanziare la manovra di modifica dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità e il pensionamento anticipato per gli addetti alle lavorazioni usuranti, prevista una delega al Governo, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, volta all'introduzione di un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Potrà così determinarsi in maniera equa il concorso dei medesimi al riequilibrio del Fondo. Specificato, inoltre, tra i principi e criteri direttivi della delega, che il contributo debba essere limitato nell'ammontare e nella durata e proporzionato al periodo di iscrizione antecedente all'armonizzazione (legge 335/1995) e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

Pensioni d'oro (articolo 1, comma 19). Per concorrere in modo solidaristico al finanziamento degli interventi sulle pensioni, previsto, per il solo anno 2008, il blocco della perequazione automatica delle pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo Inps.

Esposizione all'amianto (articolo 1, commi da 20 a 22). Stabilita una data certa, quella di avvio dell'azione di bonifica, come termine per il godimento del beneficio in favore dei lavoratori esposti all'amianto. E così, sono valide, ai fini del conseguimento del beneficio, le certificazioni rilasciate dall'Inail ai lavoratori che abbiano presentato domanda all'Istituto entro il 15 giungo 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica, e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal ministero del Lavoro. Il beneficio spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge. A un decreto interministeriale Lavoro ed Economia, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legga, sono rimesse le modalità attuative della norma.

Rivalutazione indennizzi per danno biologico (articolo 1, commi 23 e 24). In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli indennizzi per danno biologico, previsto l'incremento, attraverso un aumento una tantum fino a un massimo di 50 milioni di euro, delle indennità dovute dall'Inail a titolo di recupero del valore dell'indennità di risarcimento del danno biologico. L'incremento avverrà tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo accertata dall'Istat.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali (articolo 1, commi da 25 a 29). Delineati alcuni interventi immediati in materia di ammortizzatori sociali. Si prevede il miglioramento, nella durata, dell'indennità di disoccupazione ordinaria, elevandola a 8 mesi per i lavoratori al di sotto dei 50 anni di età e a 12 mesi per i lavoratori ultracinquantenni. Riconosciuta la contribuzione figurativa piena, cioè correlata all'ultima retribuzione, con conseguente relativa copertura previdenziale, per l'intero periodo di percezione dei trattamenti di disoccupazione, nel limite massimo delle relative durate legali. Si dispone, inoltre, il miglioramento dell'importo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, la cui percentuale di commisurazione viene elevata al 60% dell'ultima retribuzione per i primi sei mesi, al 50% per il settimo e per l'ottavo mese, al 40% per gli altri mesi. Gli incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinaria e speciale, né all'indennità ordinaria con requisiti ridotti. Viene rideterminata l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (escluso il settore agricolo), elevandola al 35% per i primi centoventi giorni e al 40% per i giorni successivi, per una durata massima di centottanta giorni. Disposto poi l'aumento della perequazione relativa ai tetti delle indennità di mobilità dall'80% al 100% dell'inflazione. Prevista, inoltre, una delega al Governo per una progressiva riforma degli ammortizzatori sociali, da attuare entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Tra i principi e i criteri direttivi della delega si evidenziano una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro, oltre che una modulazione graduale dei diversi trattamenti, nel rispetto delle oggettive differenze esistenti nelle situazioni lavorative. Stabilita, poi, una piena copertura figurativa, basata sulla retribuzione, per tutti i trattamenti, in coerenza con la normativa comunitaria; una progressiva armonizzazione degli strumenti di integrazione salariale con la previsione di una specificità di funzionamento, che tenga conto della diversa natura della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria; una valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, oltre a una connessione con le politiche attive per il lavoro favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile, e l'inserimento lavorativo di soggetti che hanno difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mondo del lavoro (le cosiddette "fasce deboli"). Nella delega è stabilito, infine, un potenziamento dei Servizi per l'impiego per rendere più efficace il collegamento tra l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione e i percorsi di formazione e di inserimento lavorativo. Previsto, da ultimo, il coinvolgimento degli enti previdenziali preposti all'erogazione dei trattamenti affinché, attraverso forme di comunicazione informatica, forniscano all'amministrazione vigilante (il ministero del Lavoro), i dati relativi ai lavoratori beneficiari delle misure di sostegno al reddito.

Delega al Governo in materia di mercato del lavoro (articolo 1, commi da 30 a 34). Prevista una delega al Governo, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore della legge, ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e all'apprendistato. Specificati i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. In particolare, per quanto riguarda i Servizi per l'impiego, si prevede il potenziamento dei sistemi informativi, la promozione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private volta a rafforzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ferma restando la centralità dei servizi pubblici, oltre che la revisione e semplificazione delle procedure amministrative che siano risultate poco efficienti. Prevista, inoltre, una programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo. In materia di incentivi all'occupazione, volti al conseguimento di un più elevato tasso di "buona" occupazione, si prevede, poi, l'incremento dei livelli di occupazione stabile, per migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabiledelle donne, dei giovani, dei lavoratori ultra-cinquantenni, con riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbona, ai benchmarks europei in materia di occupazione, formazione e istruzione. Prevista, inoltre, la ridefinizione della disciplina del contratto di inserimento, nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare su sesso ed età. Particolare rilievo assume, inoltre, la previsione del complessivo riordino in materia di lavoro part time, con la finalità di incentivare la promozione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato e di agevolare le richieste di trasformazione di rapporti da tempo pieno a tempo parziale provenienti da soggetti, lavoratori o lavoratrici, impegnati in comprovati compiti di cura. Previste, poi, specifiche misure per l'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili. Infine, in materia di riordino dell'apprendistato, strumento cardine di formazione e lavoro, tra i principi e i criteri direttivi della delega, che il Governo è tenuto a esercitare previa intesa con le Regioni e le Parti sociali, è indicato in primo luogo il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia. Prevista, poi, l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale, nonché di meccanismi omogenei di attuazione dell'apprendistato professionalizzante, per garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazione unitamente all'uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale. Prevista, infine, l'adozione di misure idonee ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato. Autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione professionale.

Occupazione delle persone con disabilità (articolo 1, commi da 35 a 38). In tema di attribuzione dell'assegno mensile agli invalidi civili che non svolgono attività lavorativa, è prevista la sostituzione della certificazione, da rendere all'Inps, rilasciata dai Centri per l'impiego, con la sola autocertificazione di non svolgimento di attività lavorativa. Conseguentemente è stabilita l'abrogazione della norma che aveva introdotto l'obbligo di iscrizione di tali soggetti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Per quanto riguardo la stipula di convenzioni con cooperative sociali e liberi professionisti disabili per l'inserimento lavorativo di persone disabili, disposto, poi, l'ampliamento della platea dei soggetti ospitanti, ovvero di coloro presso i quali il lavoratore disabile può essere inserito temporaneamente a fini formativi, ricomprendendovi anche le imprese sociali di cui al decreto legislativo 155/2006, nonché i datori di lavoro privati non soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/1999. Individuato poi, all'interno della legge 68/1999, un meccanismo diretto ad agevolare l'assunzione di persone disabili con particolari difficoltà di inserimento lavorativo, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra centri per l'impiego, datori di lavoro tenuti all'obbligo di assunzione di persone disabili (soggetti conferenti) e soggetti destinatari (cooperative sociali previste dalla legge 381/1991, imprese sociali individuate dal decreto legislativo 155/2006 e datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione). Le convenzioni, non ripetibli per lo stesso soggetto salvo diversa valutazione del comitato tecnico previsto dal Dlgs 469/1997 come modificato dalla presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, o più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti. La convenzione è subordinata alla sussistenza, tra l'altro, del requisito della contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro. Inoltre, prevista la possibilità per gli uffici competenti di stipulare con i soggetti conferenti e i soggetti destinatari apposite convenzioni per l'assunzione da parte dei datori di lavoro destinatari di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo. Restano in vigore le convenzioni stipulate con la cosiddetta riforma Biagi (Dlgs 276/2003). Prevista, inoltre, la sostituzione dell'articolo 13 della legge 68/1999 con un nuovo articolo "Incentivi alle assunzioni" che prevede la concessione, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, di un contributo all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili, a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. In particolare, Regioni e province autonome possono disporre a beneficio del datore di lavoro che assume, un contributo il cui importo varia da un minimo del 25% a un massimo del 60% del costo salariale, in considerazione dell'effettiva percentuale di riduzione della capacità lavorativa del soggetto disabile assunto. Previsto, poi, un rimborso forfetario delle spese per trasformare il posto di lavoro adeguandolo alle possibilità operative dei disabili con riduzione delle capacità oltre il 50% o per l'uso di tecnologie di telelavoro o per la rimozione di barriere architettoniche che limitino l'integrazione lavorativa del disabile. Stabilito, inoltre, che nel calcolo del contributo all'assunzione, l'ammontare lordo del contributo debba essere conteggiato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.
Per finanziare l'occupazione delle persone con disabilità, istituto, presso il ministero del Lavoro, un fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Prevista, infine, contestualmente all'entrata in vigore della legge, l'abrogazione dell'articolo 14 della cosiddetta legge Biagi (Dlgs 276/2003) in materia di "cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati".

Lavoro a tempo determinato (articolo 1, commi da 39 a 43). Reintrodotto, all'articolo 1 del Dlgs 368/2001, il principio in base al quale il rapporto di lavoro subordinato è di norma a tempo indeterminato. In tema di lavoro a tempo determinato, poi, previsto che, nel caso in cui, per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e di rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro divenga a tempo indeterminato. La regola può essere derogata per una sola volta a condizione, però, che il nuovo contratto a termine sia stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Salta, dunque, il tetto degli 8 mesi introdotto dalla commissione Lavoro per l'ulteriore contratto a termine fra gli stessi soggetti, ma viene introdotta la previsione di stabilire la durata dell'ulteriore contratto con avvisi comuni fra organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. In caso di mancato rispetto della procedura o di superamento del termine del contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. Le regole non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali e in quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Poi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Ha identico diritto il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. In entrambi i casi, il diritto di precedenza potrà essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro, rispettivamente, 6 mesi e 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estinguerà entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. In via transitoria, per consentire un graduale e adeguato inserimento della nuova disciplina, viene disposto che i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della legge continuino fino al termine previsto dal contratto e che il periodo di lavoro già effettuato alla medesima data si computi, insieme ai periodi successivi di attività, ai fini della determinazione del periodo massimo.

Part time (articolo 1, comma 44). Modifica la disciplina del lavoro a tempo parziale, attribuendo alla contrattazione collettiva la facoltà di stabilire le clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa. Conseguentemente viene abrogata la norma che prevedeva come in assenza di contratti collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro potessero concordare direttamente l'adozione di clausole elastiche o flessibili. In accoglimento delle novità introdotte dalla commissione Lavoro della Camera, si allunga a 5 giorni lavorativi il preavviso in favore del lavoratore in caso di utilizzo da parte del datore di clausole flessibili, oltre al diritto a specifiche compensazioni. Previsto, poi, il diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in part time per i lavoratori affetti da patologie oncologiche e la priorità nella trasformazione dei contratti da tempo pieno a part time nei casi di necessità di assistenza quotidiana al coniuge, ai figli o ai genitori affetti da patologia oncologica grave, con necessità di assistenza quotidiana o per i genitori lavoratori con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio portatore di handicap. Stabilito, infine, il diritto di precedenza per il lavoratore che abbia trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale, nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o equivalenti.

Lavoro intermittente (articolo 1, comma 45). Abrogate le norme relative al lavoro intermittente previste nella normativa targata Biagi.

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (articolo 1, comma 46). Abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato previsto dalla normativa targata Biagi.

Lavoro nei settori del turismo e dello spettacolo (articolo 1, commi da 47 a 50). Per contrastare il ricorso al lavoro irregolare o sommerso, introdotta una nuova disciplina per le prestazioni di carattere discontinuo nei settori del turismo e dello spettacolo. In particolare, previsto che le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul paino nazionale possono stipulare contratti per lo svolgimento delle prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e ulteriori casi, come il lavoro extra e di surroga (speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni). I contratti collettivi, sottoposti a verifica biennale da parte del ministero del Lavoro e delle organizzazioni sindacali firmatarie, devono disciplinare, tra l'altro, condizioni e modalità dell'effettuazione della prestazione lavorative, trattamento economico e normativo, oltre che la corresponsione di un'indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

Edilizia (articolo 1, commi da 51 a 54). In materia di retribuzione minima imponibile nel settore edile, al fine di rendere strutturale l'agevolazione contributiva per il settore, viene stabilito che, pur in assenza dell'emanazione del decreto annuale di conferma o di rideterminazione della riduzione, rimangono vigenti le riduzioni già previste nell'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali.
Previsto, inoltre, che, in funzione antielusiva delle regole e delle disposizioni lavoristiche, in caso di rapporto di par time, il datore di lavoro, nel settore edile, comunichi all'Inps l'orario di lavoro stabilito. Stabilito, poi, che le imprese operanti nel settore edile, in considerazione della particolare tipologia di attività, siano esentate dall'osservanza dell'obbligo di assunzione di soggetti disabili per quanto riguarda il personale da adibire ad attività di cantiere e per i lavoratori addetti al trasporto. Per un contrasto, infine, efficace del lavoro sommerso, distinta la competenza nell'irrogazione delle sanzioni amministrative per l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie, in base al momento della constatazione delle violazioni. E così, prevista, quindi, la competenza dell'Agenzia delle entrate per le violazioni contestate prima dell'entrata in vigore del Dl 223/2006, mentre, per quelle successive, la competenza è della Direzione provinciale del lavoro.

Disoccupazione agricola (articolo 1, commi da 55 a 57). Riformando la normativa in materia di disoccupazione agricola, viene disposto, per gli operai agricoli a tempo determinato ed equiparati, che l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione, fissato nella misura del 40% della retribuzione, venga corrisposto per il numero di giornate di iscrizione nei relativi elenchi nominativi. Previsto, inoltre, che ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, necessario per poter accedere alle prestazioni pensionistiche, l'Inps detragga dall'importo dell'indennità di disoccupazione, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9% della medesima per ogni giornata indennizzata sino a un massimo di 150 giornate. Restano in vigore, infine, le norme vigenti per l'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità.

Incentivi per nuove assunzioni in agricoltura (articolo 1, commi 58 e 59). In via sperimentale, per incentivare nuove assunzioni in agricoltura, per l'anno 2008, prevista l'attribuzione ai datori di lavoro agricoli, di un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata di lavoro ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente, variabile da un euro a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone obiettivo "convergenza" (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) e nelle zone obiettivo "competitività regionale e occupazionale" (individuate dalla Carte europea degli aiuti a finalità regionale). Rimessa, infine, al Governo la valutazione, compatibilmente con gli andamenti di finanza pubblica, di estendere l'incentivo alla restante parte del territorio nazionale.

Sicurezza sul lavoro (articolo 1, commi 60 e 61). Dal 1° gennaio 2008, per incentivare per il settore agricolo interessato da un'alta percentuale di infortuni sul lavoro, prevista una riduzione dei contributi dovuti all'Inail, in misura non superiore al 20% e, comunque, nei limiti di 20 milioni di euro annui, per quelle imprese con almeno due anni di attività. Tra i requisiti per accedere alla riduzione, l'essere in regola con tutti gli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 626/1994) e non aver registrato infortuni nel biennio antecedente alla richiesta del beneficio in questione, oltre a non aver subito i provvedimenti sanzionatori stabiliti dalla legge 123/2007 (per contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e sicurezza del lavoro). Prevista, poi, l'applicazione, anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, delle disposizioni del settore industria, ai soli fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Formazione in agricoltura (articolo 1, commi da 62 a 64). Dal 1° gennaio 2008, prevista la riduzione di 0,3 punti percentuali dell'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. L'importo derivante dalla riduzione è destinato per il finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo. Previsto, poi, l'obbligo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (istituiti dalla Finanziaria per il 2001) di versare all'Inps l'intero contributo.

Provvidenze in caso di calamità naturali (articolo 1, comma 65). In caso di calamità naturale, vengono riconosciute ai fini previdenziali e assistenziali, a determinate categorie di lavoratori agricoli, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici previsti dal Dlgs 102/2004.

Compensazione degli aiuti comunitari con i contributi previdenziali (articolo 1, comma 66). Autorizzati, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori a compensare gli aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento dei benefici, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. Precisato, poi, che la comunicazione in via informatica dei dati relativi ai contributi previdenziali scaduti debba essere inoltrata contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) e a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (Caa).

Fondo per sgravio su retribuzione di secondo livello (articolo 1, commi da 67 a 69). In materia di regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, detta una nuova disciplina che realizza una riduzione del costo del lavoro al fine di sostenere la competitività e migliorare la retribuzione di premio di risultato, rendendola, peraltro, interamente pensionabile. Prevista, quindi, l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con una dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Con decreto interministeriale Lavoro ed Economia, verranno stabilite le modalità di attuazione dello sgravio, con particolare riguardo al monitoraggio degli accordi, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Prevista l'istituzione di un Osservatorio presso il ministero del Lavoro, con la partecipazione delle parti sociali, con il compito di monitorare l'andamento degli accordi di produttività agevolati e la coerenza dell'attuazione della normativa con gli obiettivi definiti nel Protocollo del 23 luglio 2007, nonché le caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale. Le agevolazioni verranno applicate per il triennio 2008-2010 e saranno confermate in esito alla valutazione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. Previsto uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Con l'abrogazione, infine, delle norme che prevedono l'esclusione dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, e dunque dalla "pensionabilità" degli emolumenti erogati a titolo di premio di risultato, la retribuzione concessa a titolo di premio di risultato diventerà interamente imponibile ai fini previdenziali e, dunque, pensionabile.

Detassazione della retribuzione di risultato (articolo 1, comma 70). Per l'anno 2008 prevista, con decreto interministeriale Lavoro ed Economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, la deducibilità ai fini fiscali o la detassazione delle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro, per il medesimo anno.

Soppressione della contribuzione aggiuntiva su lavoro straordinario (articolo 1, comma 71). Per realizzare una riduzione del costo del lavoro e sostenere la competitività, dal 1° gennaio 2008 è abolita la contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario.

Norme in materia di accesso dei giovani al credito (articolo 1, commi da 72 a 74). Previste misure a sostegno del reddito e dell'occupazione, volte, attraverso l'istituzione di Fondi di rotazione, a consentire ai giovani, di età inferiore ai 25 anni o ai 29 anni se laureati, l'accesso al credito in modo da poter fronteggiare i momenti di difficoltà scaturenti dalla discontinuità dell'attività lavorativa prestata. I Fondi in questione, cioè il Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavori parasubordinati, il Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani e in particolare delle donne, il Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, sono alimentati, per l'anno 2008, da un finanziamento non ricorrente, pari a 150 milioni di euro.

Emolumenti per assegni e contratti di ricerca (articolo 1, comma 75). A sostegno dei giovani ricercatori universitari, previsto un incremento di 8 milioni di euro del fondo di finanziamento delle università statali ed enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Totalizzazione dei contributi assicurativi e riscatto della durata dei corsi universitari di studio a fini pensionistici (articolo 1, commi da 76 a 78). Compiendo un altro passo lungo la strada di una piena utilizzabilità, ai fini pensionistici, di tutti i periodi contributivi maturati nel corso della vita lavorativa, dal 1° gennaio 2008 viene ridotto da 6 anni a 3 anni la durata minima degli "spezzoni" contributivi da poter sommare agli altri al fine della liquidazione di un'unica pensione e viene consentita la possibilità di totalizzare periodi assicurativi anche ai soggetti che abbiano maturato già autonomamente il diritto al trattamento previdenziale. Per quanto riguarda il riscatto della laurea si prevede, per i periodi per i quali trova applicazione il sistema retributivo o contributivo, che il contributo da riscattare possa essere versato ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. La facoltà di riscatto è ammessa, inoltre, anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, con versamento all'Inps di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, al livello minimo imponibile annuo previsto per le gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato o detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19% dell'importo stesso. I periodi riscattati diventano utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.

Interventi in materia di previdenza per gli iscritti alla gestione separata (articolo 1, commi 79 e 80). Con l'intento di rafforzare la posizione pensionistica dei lavoratori parasubordinati, vengono ulteriormente elevate le aliquote contributive e di computo delle prestazioni per i soggetti iscritti alla predetta gestione. In particolare, l'aliquota contributiva e di computo per gli iscritti che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie, attualmente fissata al 23% è aumentata gradualmente, a decorrere dall'anno 2008, di un punto percentuale annuo, fino a raggiungere il 26% a decorrere dall'anno 2010. Per i soggetti iscritti anche ad altre gestioni l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota di computo sono invece stabilite in misura pari al 17% a decorrere dal 1° gennaio 2008 (attualmente è del 16 per cento). Inserita, poi, una norma che impegna l'Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) a coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata dell'Inps, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima. In accoglimento, infine, di una modifica proposta della commissione Lavoro della Camera, specificato che l'Inpgi, nella previsione di forme di incentivazione alla stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata, in analogia con quanto disposto dalla Finanziaria per il 2007, dovrà stabilire le modalità in un'apposita delibera.

Occupazione femminile (articolo 1, comma 81). Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino della normativa in materia di occupazione femminile, disciplina oggi frammentata all'interno di diversi provvedimenti normativi. Tra i principi e i criteri direttivi di delega rientra anche il rafforzamento dei diversi livelli di governo con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, oltre che al potenziamento delle azioni per favorire l'imprenditoria femminile. Prevista, poi, la revisione dei congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata e all'incremento dell'indennità, per incentivarne l'utilizzo. Previste, infine, accanto al rafforzamento del telelavoro, azioni per agevolare l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche tramite formazione professionale mirata e definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.

Fondo casalinghe (articolo 1, comma 82). In accoglimento di una modifica della commissione Lavoro della Camera, prevista per i soggetti destinatari del Dlgs 565/1996 (Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cua non retribuiti derivanti da responsabilità familiari), anche se non iscritti al Fondo per le casalinghe, la possibilità di effettuare contribuzioni saltuarie e non fisse alle forme di previdenza complementare a cui aderiscono.

Maternità a rischio (articolo 1, comma 83). Recependo la modifica proposta dalla commissione Lavoro della Camera, viene ampliata l'estensione alle lavoratrici iscritte alla gestione separata Inps, non iscritte ad altre forme pensionistiche obbligatorie, della tutela prevista per le lavoratrici dipendenti. Stabilita anche l'applicazione dell'articolo 7 del Dlgs 151/2001 che dispone il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento pesi, ai lavori faticosi e insalubri, con spostamento della lavoratrice ad altre mansioni. Previsto, infine, che le aliquote contributive dovranno essere rideterminate da un decreto interministeriale Lavoro ed Economia.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi (articolo 1, comma 84). In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro, indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi in conseguenza di situazioni dovute ad eventi transitori esclusivamente in base a intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto interministeriale Lavoro ed Economia. Al decreto è rimessa, inoltre, l'individuazione dell'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari.

Fornitura di lavoro portuale temporaneo (articolo 1, commi da 85 a 89). Prevista, per l'anno 2008, l'erogazione, per i lavoratori del settore portuale, di un'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalla normativa vigente, della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare. La copertura per l'indennità è prevista nell'ambito delle risorse destinate, per l'anno 2008, agli strumenti per il sostegno al reddito dei lavoratori e, in particolare, agli ammortizzatori sociali. Precisato, tuttavia, che le nuove norme saranno operative solo dopo l'entrata in vigore delle disposizioni sulla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, stabilite dalla Finanziaria per il 2008 (nel limite di 12 milioni di euro per il 2008). Stabilite, infine, nuove norme in materia di disciplina della trasformazione delle compagnie e dei gruppo portuali in società o cooperative e sulla fornitura di lavoro temporaneo alle imprese autorizzate all'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali.

Procedura per l'emanazione dei decreti legislativi (articolo 1, commi 90 e 91). Disciplina la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi adottati ai sensi delle deleghe conferite dalla legge. Stabilito che tutti gli schemi di decreto legislativo debbono essere corredati da una relazione tecnica sugli effetti finanziari. I decreti legislativi, poi, sono deliberati dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori, dei datori di lavoro e per i decreti legislativi di competenza, anche gli organismi rappresentativi del personale militare e della polizia. Su questi viene acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, per poi essere trasmessi alle Camere per i pareri da parte delle commissioni parlamentari competenti, che devono essere resi entro 30 giorni dalla data di assegnazioni. Ammessa una proroga di 20 giorni. Se i termini per l'espressione del parere scadono nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine è prorogato di 60 giorni. Il termine è prorogato invece di 20 giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorsi tutti i termini i decreti legislativi possono comunque essere emanati. Tuttavia, entro i 30 giorni successivi all'espressione del parere, se il Governo non intende conformarsi, ritrasmette alle Camere i testi corredati dai necessari elementi di informazione integrativi, per i pareri definitivi delle commissioni competenti, che sono espressi entro 30 giorni dalla trasmissione. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della delega. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme correttive e integrative l'Esecutivo è tenuto ad adottare nuovi decreti legislativi eventualmente necessari per il coordinamento dei decreti emanati con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili.

Copertura finanziaria (articolo 1, commi da 92 a 94). Per garantire copertura finanziaria alle nuove norme, che determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previsto, nella Finanziaria per il 2008, uno specifico Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura della legge, con corrispondente riduzione delle risorse medesime. Si tratta di 1.264 milioni di euro per il 2008, 1.520 milioni di euro per il 2009 e 3.048 milioni di euro l'anno per il 2010 e il 2011, oltre a 1.898 milioni di euro a decorrere dal 2012. Specificato, infine, che le disposizioni del ddl welfare hanno efficacia solo dopo l'entrata in vigore delle norme relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del protocollo del 23 luglio scorso, contenute nella Finanziaria per il 2008.

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