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Previdenza, il riscatto anticipa la pensione

di Nevio Bianchi e Barbara Massara

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4 gennaio 2008

Il riscatto ha valore ai fini dell'anzianità anche per chi va in pensione contributiva con 35 anni di versamenti e non solo per le pensioni di vecchiaia con 40 anni di contributi.
È il parere dell'Inps che, con il messaggio 30923, ha riepilogato le principali novità previdenziali della legge 247/07 e allargato i vantaggi del riscatto dell'università.

L'accesso alla pensione
Il diritto alla pensione di vecchiaia si raggiunge con il compimento dei 60 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. Per quanto riguarda i requisiti contributivi, servono 20 anni nel sistema retributivo e misto e ne bastano invece cinque nel sistema contributivo.
Prima del raggiungimento dei 60-65 anni di età si può andare in pensione (chiamata "pensione di anzianità" nel sistema retributivo e misto, e sempre "pensione di vecchiaia" nel sistema contributivo) con le nuove regole:
- dal 1° gennaio 2008 fino al 30 giugno 2009 sono necessari 58 anni di età e 35 anni di contributi;
- dal 1° luglio 2009 e fino al 31 dicembre 2010 si applica quota 95, con almeno 59 anni di età;
- dal 1° gennaio 2011 si passa a quota 96 con un'età anagrafica minima di 60 anni;
- dal 1° gennaio 2013 scatta quota 97 e l'età minima di 61 anni.
Per i lavoratori autonomi, invece i requisiti di età ed il valore delle quote sono spostati di un anno in più rispetto ai lavoratori dipendenti. I nuovi requisiti non sono applicabili ai lavoratori che al 31 dicembre 2007 già risultano in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione (57 anni di età e 35 anni di contribuzione), che potranno in qualsiasi momento esercitare il proprio diritto.
Rimane ferma, sia per i dipendenti che per gli autonomi, la possibilità di conseguire la pensione di anzianità ovvero di vecchiaia (sempre così denominata per quelli rientranti nel sistema contributivo) con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dal requisito anagrafico.

Il riscatto
Un'ulteriore novità che interessa tutti i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo è la computabilità dei periodi di studi universitari riscattati ai fini dell'anzianità contributiva.
L'articolo 1, comma 77 della legge di riforma 247/2007 introduce questa regola con specifico riferimento alla pensione conseguita con 40 anni di contribuzione. L'Istituto ritiene che tale previsione sia applicabile anche per i trattamenti pensionistici maturati con 35 anni di anzianità contributiva minima (articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2 della legge 243/2004), in modo conforme alla posizione assunta nel messaggio 29224/2007, in cui aveva dichiarato l'uniformità dei periodi di contribuzione da utilizzare sia ai fini dell'accesso alla pensione con 40 di anzianità che a quella con almeno 35 anni.

Le nuove decorrenze
Per le pensioni maturate con almeno 40 anni di contribuzione sono confermate le finestre previste dall'articolo 1, comma 29 della legge 335/95.
Per le pensioni di vecchiaia invece sono state introdotte quattro nuove finestre, che nel caso dei dipendenti corrispondono al 1° luglio (per chi matura i requisiti nel primo trimestre), al 1° ottobre (per chi li consegue nel secondo trimestre), 1° gennaio dell'anno successivo (per chi li raggiunge nel terzo trimestre) e 1° aprile dell'anno successivo (per chi ottiene i requisiti nel quarto trimestre).
Per le pensioni di anzianità maturate con meno di 40 anni rimangono invece ferme le due finestre previste dalla riforma Maroni (articolo 1, comma 6, lettera c), legge 243/2004). L'Istituto si riserva invece di fornire indicazioni in merito alle decorrenze delle pensione di vecchiaia liquidate con il sistema contributivo, ai lavoratori di età inferiore a 65 anni se uomini e 60 se donne, dopo aver acquisito il parere del ministero del Lavoro.


FINESTRE E PEREQUAZIONE
Le finestre per la vecchiaia
La legge sul Welfare ha introdotto anche le finestre per la pensione di anzianità. Quattro ogni anno, sia per i dipendenti sia per i lavoratori autonomi. A questo proposito l'Inps, con il messaggio 30923/2007, ricorda il decreto legislativo 503/92 che ha subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. «Poiché i requisiti per l'apertura della finestra sono solamente quelli anagrafici e contributivi – sottolinea l'Inps – non è necessario cessare l'attività lavorativa dipendente nel trimestre in cui si raggiungono i requisiti»

Le finestre con 40 anni
L'Inps ricorda che chi accede al pensionamento con 40 anni di contributi continua a fruire di quattro decorrenze fisse l'anno. La legge 247/07 cancella, infatti, le restrizioni della legge "Maroni", che riduceva a due le finestre. I lavoratori dipendenti che risultino in possesso di 40 anni di contribuzione: entro il primo trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° luglio, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 giugno; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre, se di età pari o superiore a 57 anni entro il 30 settembre; entro il terzo trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo

Perequazione automatica
L'articolo 1, comma 19, della riforma ha previsto che per il 2008 non sia concessa la perequazione automatica alle pensioni il cui importo complessivo annuo sia superiore a otto volte il trattamento minimo Inps. L'intero importo delle pensioni che eccedono il limite non può essere perequato. In ogni caso, il comma 19 contiene una disposizione di salvaguardia, secondo la quale le pensioni di importo superiore a otto volte il trattamento minimo Inps e inferiori a tale limite incrementato della quota di perequazione siano rivalutate parzialmente fino a concorrenza del tetto maggiorato

La misura della rivalutazione
Dal 1° gennaio 2008 è fissato un aumento dell'1,60% fino a 2.180,70 euro; un perequazione dell'1,20% oltre 2.180,70 euro e fino a 3.489,12 euro; un aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia oltre 3.489,12 euro e fino a 3.539,72 euro; nessun adeguamento oltre 3.539,72 euro
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