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Pensioni, riscatto più leggero per i giovani

di Domenico Fabrizio-De Ritis

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10 gennaio 2008

La legge 247, venendo incontro a chi inizia il lavoro in età più elevata rispetto al passato e per favorire il raggiungimento di una contribuzione più elevata all'atto del pensionamento, ha concesso alcune agevolazioni per il riscatto dei periodi di studi universitari, come ha ricordato il messaggio Inps 654 di ieri. Anche chi non è ancora iscritto ad alcuna forma obbligatoria può richiedere la copertura del periodo: in tal caso i versamenti affluiscono all'Inps e saranno successivamente trasferiti nella gestione presso la quale avverrà la prima iscrizione. Per tutte le domande di riscatto del periodo di laurea presentate dal 1° gennaio 2008 il pagamento della copertura può avvenire in 120 rate mensili senza applicazione di interessi.
La contribuzione riscattata, oltre a determinare un incremento della pensione, è utile anche per acquisire il diritto a pensione. La nuova legge ha rimosso alcuni impedimenti precedenti, ammettendo l'utilizzo per il diritto alla pensione anticipata con 40 anni di contributi, anche se liquidabile in forma contributiva.
La copertura del periodo per i non iscritti ad alcuna forma obbligatoria avviene, come precisato anche dall'Inps, con il versamento di un contributo per ciascun anno da riscattare calcolato sul reddito imponibile annuo minimo previsto per l'assicurazione commercianti (articolo 1, comma 3 della legge 233/90), applicando l'aliquota di computo prevista per i dipendenti (33%).
Per chi è già iscritto in una gestione obbligatoria, la determinazione dell'onere può avvenire con due procedure. Il decreto legislativo 184/1997 ha infatti introdotto regole uniche per tutte le forme di assicurazione obbligatoria, ma ha stabilito criteri di calcolo diversi in relazione alla pensione liquidabile in forme retributiva o contributiva.
Nella prima ipotesi si applica la procedura prevista dall'articolo 13 della legge 1338/1962, con versamento di una riserva matematica a copertura dell'incremento che avrà la pensione per il periodo riscattato, determinata sulla base della situazione esistente e quindi della retribuzione pensionabile calcolata al momento della domanda. L'importo della riserva matematica è determinato applicando un coefficiente, definito in relazione al sesso, all'età al momento della richiesta e all'anzianità contributiva già maturata, elementi che possono incidere sull'insorgenza del diritto alla pensione. Le tabelle sono stabilite in relazione ad alcuni fattori, come la presunta durata media di fruizione della rendita, collegata alle aspettative di vita, e la normativa sul diritto alla pensione. Si tratta di fattori variabili nel tempo. Dunque, i coefficienti sono aggiornati periodicamente: una prima revisione è avvenuta nel 1982 e, di recente, con il decreto del ministero del Lavoro del 31 agosto pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 6 novembre, che ha determinato un aumento degli oneri, anche se in misura non rilevante.
Nella pensione da liquidare in forma contributiva, si applica all'intero periodo da riscattare il reddito pensionabile medio risultante nei 12 mesi che precedono la richiesta, e sullo stesso si calcola il contributo con le aliquote vigenti al momento della richiesta stessa. La contribuzione così determinata incrementa il montante contributivo, con riferimento all'anno di presentazione della domanda, e rivalutazioni con effetto da tale anno.
Le due modalità di copertura sono collegate pertanto alla collocazione temporanea del periodo oggetto del riscatto: per i periodi a tutto il 1995 deve essere calcolata la riserva matematica e per quelli afferenti gli anni successivi l'importo della contribuzione affluisce a incremento del montante.
L'applicazione rigida del riferimento temporale fa sì che, per i lavoratori con contribuzione dal 1996 e diritto alla pensione contributiva, la copertura del riscatto degli studi universitari precedente al 1996 avviene con importo determinato sulla base della riserva matematica. Dunque, si crea una quota di pensione da liquidare in forma retribuiva. Al limite, il periodo stesso può collocarsi anche ante e post il 31 dicembre 1995, con calcolo dell'onere frazionato nelle due modalità, e diritto alla quota di pensione retributiva per la parte riferita al 1995.
Agli iscritti nella gestione separata è stato sinora negato il riscatto per periodi precedenti al 1° aprile 1996, data di istituzione delle gestione stessa; gli stessi però, anche se non hanno altra contribuzione, possono ora avanzare la richiesta e l'onere sarà costituito sulla base della contribuzione del periodo anche se lo stesso si colloca prima del 1996.

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