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Vecchiaia, assegno più lontano

di Sergio D'Onofrio

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8 Gennaio 2008

Con la riforma del Welfare, la legge 247/07, anche per andare in pensione di vecchiaia occorre attendere l'apertura delle finestre. E per i lavoratori dipendenti ciò significa un'attesa anche di sei mesi tra la maturazione dei requisiti e la decorrenza dell'assegno.
L'innovazione ha sollevato molte richieste di chiarimenti tra i lettori che hanno scritto alle caselle di posta elettronica del Sole 24 Ore. E ha spinto anche l'Inps a prendere posizione: nel messaggio 30923/2007 (si veda «Il Sole-24 Ore» del 4 gennaio) l'istituto di previdenza ha chiarito che «poiché i requisiti per l'apertura della finestra sono soltanto quelli anagrafici e contributivi non è necessario cessare l'attività lavorativa nel trimestre in cui gli stessi vengono raggiunti».
L'Inps "interpreta", alla luce del nuovo quadro normativo, il decreto legislativo 503/92. L'articolo 1, comma 1 del decreto prevede che: « Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età» anagrafica. E il comma 7 precisa: «il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro».
Un legame, quello tra maturazione del diritto e cessazione del rapporto di lavoro, che non ha posto problemi fino a quando la decorrenza della pensione di vecchiaia scattava dal mese successivo a quello di raggiungimento dell'età. Ora, invece, i lavoratori potrebbero trovarsi per qualche mese senza stipendio e senza pensione.
Va detto poi che la legge 108/90 dà alle imprese la facoltà di recedere ad nutum, cioè senza vincoli, dal rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che hanno raggiunto l'età pensionabile. La distanza tra la maturazione dei requisiti per il trattamento di vecchiaia e la decorrenza della pensione pone dunque anche il problema di "interpretare" la legge 108/90 nel senso di chiarire che i sistemi di tutela reale o obbligatoria dei lavoratori arrivano fino all'apertura della finestra.
Tuttavia, per alcune categorie di lavoratori (per esempio, ferrovieri, piloti eccetera) la distanza tra la maturazione del requisito alla pensione di vecchiaia e la decorrenza dell'assegno potrebbe diventare ancora più problematica, visto che per contratto questi dipendenti devono lasciare il servizio al compimento dell'età massima prevista.
La legge 247/07 prevede quattro scaglioni annuali a cadenza trimestrale. Il calendario si presenta più favorevole per i lavoratori dipendenti, in quanto la pensione spetterà dal primo mese del secondo trimestre successivo a quello in cui sono stati maturati i requisiti anagrafici e contributivi. Mentre i lavoratori autonomi resteranno in lista di attesa tre mesi in più.
Per avere un'idea delle differenze tra le due categorie facciamo l'esempio di due donne che compiono 60 anni a febbraio 2008. La pensione decorrerà dal 1° luglio per la lavoratrice dipendente e dal 1°ottobre per la lavoratrice autonoma. A parità di condizioni, le decorrenze sono le stesse per gli uomini dopo il compimento del 65° anno di età.
Nessun rischio corrono invece i lavoratori dipendenti che hanno deciso di restare in attività fino al 65° anno di età pur avendo già maturato il diritto alla pensione di anzianità. Infatti, questi lavoratori, trovandosi in una situazione di "finestra aperta", possono aggirare l'ostacolo della ritardata decorrenza della pensione di vecchiaia con una domanda di pensionamento per anzianità presentata anche un solo mese prima del compimento del 65° anno di età.
C'è da dire infine che non tutti i pensionati di vecchiaia saranno soggetti al posticipo della decorrenza. L'Inps ha precisato che le finestre previste dalla legge sul welfare non saranno applicate a coloro che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre del 2007.
In questa situazione si trovano, per esempio, molte lavoratrici dipendenti che al compimento dei 60 anni si sono avvalse della facoltà di restare al lavoro fino a 65 anni come i colleghi. Ricorrendo tali condizioni, potranno percepire il primo assegno dal mese successivo alla presentazione della domanda.

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