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Sconto ai giovani che vanno a vivere «fuori porta»

di Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci

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11 Febbraio 2008

La Finanziaria 2008 ridisegna a favore degli inquilini il trattamento fiscale delle locazioni abitative. Il quadro rivisto delle agevolazioni vede in sostanza l'introduzione di due nuove detrazioni, la prima a vantaggio di qualunque tipo di contratto ad abitazione principale e la seconda, più corposa, ma efficace solo per tre anni, per giovani tra i 20 e i 30 anni che trasferiscono la residenza ben lontano dal Comune di origine. Le vecchie e nuove detrazioni spettanti, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, a fruire dello "sconto" più favorevole (nuovo comma 1-quater, articolo 16 del Tuir). Tuttavia il divieto di cumulo non è espressamente ampliato alla detrazione del 19% su un tetto massimo di 2.633 euro (cioè di max 500,27 euro) prevista per gli studenti universitari iscritti in una università in un Comune distante almeno 100 chilometri dalle residenza: si attendono chiarimenti.
Ricordiamo infine che, con l'aumento del tasso legale, dal 2008, gli interessi che il proprietario deve versare annualmente sul deposito cauzionale anticipato dall'inquilino all'inizio della locazione, salgono dal 2,5 al 3 per cento.
Per buona parte riviste dalla Finanziaria 2008, tutte le agevolazioni a favore degli inquilini sono strettamente legate al loro reddito complessivo. Quasi tutte sono legate a due scaglioni di redditi complessivi: fino a 15.493,71 euro e da questa cifra fino a 30.987,41 euro. Qui a fianco una tabella riassuntiva di tutte le agevolazioni, passate e future.
Imposta di registro
Ricordiamo che le norme consentono la possibilità di non pagare anno per anno, ma 4 anni tutti in una volta (per i contratti a canone libero) e 3 anni tutti in una volta (per i contratti a canone concordato). In tal caso oggi si ha diritto a una riduzione dell'importo dell'imposta del 7% (per i contratti a canone libero) e del 5,25% (per i contratti a canone regolamentato). Non è granché, ma perlomeno non si è costretti ad affrontare troppo spesso le pratiche burocratiche. La percentuale di riduzione è legata non solo al numero degli anni, ma anche al tasso di interesse legale (che ora è il 3 per cento).
Ici
I Comuni possono (ma non debbono) stabilire aliquote dell'imposta comunale sugli immobili ridotte, fino allo 0%, per chi loca a canone convenzionato di 3+2 anni di durata. Spesso è concessa anche l'aliquota agevolata per l'abitazione principale anche a chi dà in comodato la casa a parenti stretti. La Finanziaria 2008 (articolo 2, comma 288) ha chiarito che l'abbattimento delle aliquote a favore delle locazioni a canone concordato può arrivare fino all'esenzione. Nel frattempo, però, vi sono Comuni, come Bologna, che avevano già deliberato aliquote dello zero per mille.
Il fondo sociale affitti
Tutti gli inquilini con redditi ridotti con contratti di locazione abitativi regolamentati dalla legge 431/98 (compresi quelli a canone libero o a locazione transitoria, per intendersi), hanno diritto di chiedere i contributi statali previsti dal fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione. Essi consistono in un contributo annuo fino a 3.098,74 euro (in caso di reddito annuo fino a due pensioni minime Inps e quando il canone è pari a almeno il 14% reddito) o a 2.324,06 euro (in caso di reddito annuo non oltre quello per l'assegnazione case popolari, come stabilito dalle norme regionali, e quando il canone è pari a almeno il 24% reddito).

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