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Abi e clienti allo slalom fra gli assegni

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26 MARZO 2008

L'Abi prepara le banche alla svolta, dal 30 aprile, su assegni e mezzi di pagamento al portatore. Con due lettere del 21 marzo, ha richiamato l'attenzione degli associati sulle novità del decreto legislativo 231/07 e li ha sollecitati a fare una campagna a tappeto.
Con la prima nota, l'associazione fornisce alle banche un vademecum sulle novità, richiamando le indicazioni del ministero dell'Economia contenute nella circolare del 20 marzo.
Da mercoledì 30 aprile gli assegni "liberi", senza la clausola «non trasferibile» e l'indicazione del beneficiario, diventaranno un'eccezione, ammessa solo al di sotto dei 5mila euro. Ciascuna girata, a pena di nullità, dovrà essere corredata dal codice fiscale del traente. Gli assegni da 5mila euro in su saranno sempre non trasferibili: se il titolo dovesse essere privo del nome o della ragione sociale del beneficiario o della clausola di non trasferibilità sarà pagato lo stesso, ma costerà la segnalazione dell'irregolarità al ministero dell'Economia.


In ogni caso, gli assegni liberi, emessi prima del 30 aprile, per importi inferiori a 12.500 euro (il vecchio limite) potranno essere incassati senza problemi anche dopo la data spartiacque. Invece, dal 30 aprile i correntisti che vorranno continuare ad avvalersi di titoli "liberi" dovranno presentare una richiesta scritta e dovranno pagare, per ogni modulo, un'imposta di 1,5 euro.


La seconda nota dell'Abi fa il punto proprio sull'adempimento fiscale relativo al bollo. L'Associazione bancaria sottolinea che l'agenzia delle Entrate, con la circolare 18 del 7 marzo scorso, ha accolto l'invito a non gravare eccessivamente gli istituti di credito per il pagamento dell'imposta. Infatti, poiché l'obbligo non è inserito in modo organico nella disciplina del bollo – spiega l'Abi – ci poteva essere anche un'interpretazione restrittiva, con la richiesta, per le banche, di pagamento in modo ordinario o straordinario, anziché virtuale.


Invece, la strada scelta è stata quella di consentire alle banche di assolvere l'imposta di bollo di 1,5 euro – pagata dai clienti che chiedono i moduli trasferibili in modo virtuale per gli assegni bancari, gli assegni circolari e i vaglia cambiari utilizzati senza la clausola di non trasferibilità.
In particolare, per gli assegni bancari, gli istituti dovranno presentare, entro il 30 giugno, una dichiarazione agli uffici dell'agenzia delle Entrate competenti in base al loro domicilio fiscale, contenente i dati del dichiarante, gli estremi dell'autorizzazione ad assolvere l'imposta in modo virtuale, il numero presumibile degli assegni rilasciati in forma libera dal 30 aprile al 31 dicembre e la liquidazione provvisoria. Il primo versamento coinciderà con il pagamento periodico della rata bimestrale del 30 giugno. Entro gennaio 2009 le banche dovranno poi fare il bilancio consuntivo, distinguendo per voce di tariffa.
Per gli assegni circolari e i vaglia cambiari la nuova imposta è assolta secondo le modalità dettate per pagare l'imposta di bollo del 6 e del 4 per mille l'anno. La nota dell'Abi chiarisce che l'ammontare del nuovo bollo concorrerà a formare la base imponibile dell'imposta del 6 e del 4 per mille.
Come precisato dal ministero dell'Economia i libretti di assegni consegnati fino al 29 aprile potranno continuare a essere utilizzati: anche se saranno compilati in forma libera i titoli non sarannno gravati dell'imposta di bollo da 1,5 euro

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