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Obblighi «soft» per gli affitti

di Massimo Frontera

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27 Marzo 2008

Non esistono motivi per un blocco dei nuovi contratti di affitto, e neanche dei rogiti. Nessun particolare adempimento viene infatti imposto al proprietario nei confronti del locatario, se non di fornire una copia dei documenti tecnici richiesti per i rogiti stipulati da oggi in poi. Documenti che possono ridursi drasticamente con le deroghe concesse alle parti.
A sostenerlo è il ministero dello Sviluppo economico, che ieri, alla vigilia dell'entrata in vigore del controverso decreto "impianti" (sulla «Gazzetta Ufficiale» del 12 marzo scorso), ha diffuso un "parere" (alle pagine 31-32) siglato dal capo dell'Ufficio legislativo, Raffaello Sestini.
La vera novità del provvedimento, segnala Sestini, è la «riscoperta» della responsabilità sullo stato degli impianti. Responsabilità che può essere garantita dal proprietario venditore nei confronti dell'acquirente. Ma si può pattuire diversamente, prevedendo che sia l'acquirente ad assumersela. «Ma dovrà essere una scelta consapevole – segnala Sestini - facilmente individuabile anche in caso di eventuali incidenti causati dagli impianti». La scelta va perfezionata contestualmente al rogito. Ne discendono conseguenze sui documenti da allegare all'atto di compravendita, previsti dall'articolo 13 del decreto. Per esempio, se il proprietario vende l'immobile senza garantirne la conformità degli impianti, non ci sarà alcuna attestazione da allegare.
Il ministero precisa, poi, che i trasferimenti immobiliari a «qualsiasi titolo» sono sia quelli onerosi che quelli gratuiti (come la donazione). Esclusi, come si diceva, i contratti di affitto. In questo caso l'inquilino ha "solo" il diritto di ricevere copia dei documenti indicati nel decreto, in base a quanto stabilito fra le parti: dichiarazione di conformità alla legge 46/90 (o, per gli immobili più vecchi, una «dichiarazione di rispondenza»); progetto e collaudo dell'impianto, ma «solo ove imposti dalle norme vigenti all'epoca della realizzazione o della modifica» (o, per gli impianti più vecchi, un «elaborato tecnico»); libretto d'uso e manutenzione, ma «solo ove obbligatorio» (nelle residenze è obbligatorio solo per l'impianto di riscaldamento autonomo).
Luce anche sulle sanzioni, e in particolare sul rinvio dell'articolo 15, comma 3, del Dm alle «commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri degli Albi». L'annotazione e la sospensione, spiega la nota, «saranno disposte dal conservatore del Registro imprese, mentre per gli Albi artigiani, ove esistenti, provvederà la commissione provinciale competente, o il diverso organo individuato con legge regionale».
Le precisazioni e i chiarimenti di Via Veneto non convincono Confedilizia, che dopo aver prospettato, nei giorni scorsi, scenari problematici, ieri ha confermato le perplessità. E ha rincarato la dose, suggerendo ai suoi associati di sospendere, a partire da oggi, la stipula di contratti di locazione «fino a nuove istruzioni», anche in relazione «all'applicabilità o meno alla proprietà edilizia delle pesanti sanzioni previste». I chiarimenti sul decreto, aggiunge Confedilizia «richiedono parecchi approfondimenti e, soprattutto, un puntuale controllo della normativa di riferimento».
«Comprendiamo le preoccupazioni di proprietari e venditori, che ogni novità introdotta in Italia produce – dice il Sunia (inquilini) –:comprendiamo assai meno le irresponsabili sfuriate di chi propone lo sciopero dei contratti, dopo che per anni ha parlato di bollino blu per gli alloggi». La nota è stata invece apprezzata dai notai: il presidente nazionale, Paolo Piccoli, «esprime il suo apprezzamento per gli approfondimenti interpretativi del ministero dello Sviluppo economico».

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