Nascono i "nuovi" assegni, dopo il maquillage previsto dalla normativa antiriciclaggio. La circolare del ministero dell'Economia, che sarà firmata in questi giorni, chiarisce le disposizioni del decreto 231/2007 contro il riciclaggio e mette i paletti all'uso del contante e degli strumenti che possono prestarsi all'uso fraudolento. Da mercoledì 30 aprile, il limite per la libera trasferibilità di contante scende dagli attuali 12.500 a 5mila euro. Restano gli assegni, per le operazioni di taglio superiore, che diventano obbligatoriamente non trasferibili. E i moduli che gli istituti abilitati ci consegneranno saranno già dotati della dicitura «non trasferibile».
I titoli sotto i 5mila euro resteranno liberi, come gli attuali emessi per importi inferiori ai 12.500 euro, ma con alcune condizioni restrittive, che il legislatore italiano adotta in deroga (consentita) alla direttiva europea:
- il richiedente pagherà un'imposta di bollo di 1,5 euro per assegno bancario (15 a carnet) o per ogni assegno circolare richiesto senza limitazioni;
- il suo nominativo (ma anche se fosse solo il negoziatore ultimo di un assegno libero), completo di codice fiscale, verrà inserito in una lista a disposizione – su richiesta – dell'amministrazione finanziaria;
- non potrà trasferire l'assegno se la girata non conterrà il suo codice fiscale.
La girata è nulla se non contiene il codice fiscale del girante, o se è palesemente errato. In caso di giranti persone giuridiche (rimanendo l'obbligo di firma accompagnata da eventuale timbro), il codice sarà quello della persona giuridica. Anche su moduli rilasciati prima del 30 aprile, e sui quali non si pagherà l'imposta di bollo, sarà obbligatorio indicare il codice dei giranti.
Attenzione, quindi, quando si riceve un assegno sotto i 5mila euro, soprattutto se con più girate. Omissioni o errori costano la nullità della girata e quindi il mancato incasso: una penalità che ricade sull'ultimo girante. Si profila, dunque, una delega al cittadino sul controllo di regolarità delle girate (e dei codici fiscali). Il destinatario, infatti, dovrà premurarsi rispetto a un eventuale rifiuto della banca o dell'ufficio postale pagatore e pretendere la posizione di un codice "corretto" da parte del girante. Questo per evitare contestazioni da parte dell'intermediario, anche se il ministero richiede alla banca o alla posta di verificare "solo" la «regolarità formale del codice fiscale».
In caso di firma di girata illeggibile, ma di codice fiscale corretto, dovrebbe prevalere, interpretando il chiarimento ministeriale, quest'ultimo.
Sarà vietata la circolazione degli assegni «a me medesimo», oggi liberamente trasferibili. Resterà possibile l'utilizzo per l'incasso da parte del traente; per questi titoli niente obbligo di importo massimo né di codice fiscale (dato che la girata è una, quella per l'incasso). Se vi fossero girate, la banca o la posta dovrebbero comunicare l'infrazione al ministero, ma comunque pagare il titolo.
Da ultimo, i libretti al portatore: diventando obbligatoria la comunicazione della loro cessione a prescindere dal saldo, per quelli emessi prima del 30 aprile, l'incasso potrà avvenire previa autocertificazione della provenienza da parte dei cessionari.
Altrimenti, sarà il cedente a dover comunicare al ministero, entro 30 giorni, i dati di colui al quale ha ceduto il libretto; l'alternativa è la sanzione pecuniaria in percentuale (fino al 40%) sul saldo del libretto.