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Bonifici e Rid: non ci sono restrizioni sugli ordini alle banche

di Ranieri Razzante

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31 marzo 2008


Dalla riforma delle disposizioni antiriciclaggio sul contante e sugli assegni sono esclusi i bonifici, i giroconti e tutti gli ordini di pagamento assimilabili (si pensi, a Rid e Riba). In verità, questa esclusione c'è sempre stata, ma a maggior ragione essa trova una giustificazione, ancorché "indiretta", nei nuovi provvedimenti. Ora che gli intermediari "abilitati" alla circolazione e invio del contante sopra le soglie sono rimasti solo banche, poste e Imel (articolo 49, comma 1), il flusso dei pagamenti con bonifici e simili sarà canalizzato presso sportelli che tracciano i trasferimenti di fondi. Anche gli ordini via Internet (un bonifico dall'home banking) devono ovviamente passare sul conto di appoggio presso banca o Posta e, dunque, vale la regola generale.
Nessun limite di soglia, quindi, per effettuare un bonifico (cioè quell'ordine che un correntista, o un cliente che fornisce preventivamente alla banca o alla Posta il denaro contante o in assegno per inviarlo, dà alla stessa per inviare la somma su un altro conto corrente presso un altro istituto) o un giroconto (una sorta di "bonifico interno", da un conto all'altro nella stessa banca o ufficio postale).
Ciò vale anche per quegli ordini di addebito (le ricevute interbancarie, Rid o Riba) con i quali si dispone che dal conto corrente di un cliente periodicamente una somma di denaro vada verso un beneficiario creditore (per esempio per una fornitura periodica di servizi), con la "mediazione" necessaria di una banca. È vero che – a differenza delle Rid (classico esempio, una rata dell'auto) che si pagano solo con addebito sul conto corrente – le ricevute bancarie (Riba) possono essere pagate anche in contanti, a ogni scadenza, presso lo sportello della banca dove il creditore le deposita, ma anche in questo caso non vi sono limiti in quanto in banca si può versare o prelevare tutto il contante che si vuole.
I bonifici assumono ancor di più, nel nuovo decreto, quel ruolo "identificante" per la clientela che non sia fisicamente presente allo sportello. Infatti, l'articolo 28, che prevede obblighi "rafforzati" di adeguata verifica per quei soggetti che non sono presenti all'atto dell'instaurazione del rapporto o del compimento dell'operazione con l'intermediario, conferisce dignità di "strumento di identificazione" a un «primo pagamento relativo all'operazione effettuato tramite un conto intestato» allo stesso cliente presso un ente creditizio.
Inoltre, il bonifico è rilevante, secondo l'articolo 30, comma 3, nel caso in cui l'identificazione del cliente venga effettuata da terzi (intermediari diversi da quelli che accendono il rapporto, anche se esteri, e professionisti tra professionisti). Questi, per fornire l'attestazione di aver a loro volta identificato il soggetto, potranno utilizzare un bonifico a valere sul conto che il cliente in questione ha presso di loro, contenente un codice identificativo assegnato dall'intermediario che invece necessita dell'identificazione.
Per esemplificare, la Sim "Alfa" deve accertarsi dell'identità di un soggetto che intende effettuare ordini su titoli da una sede diversa da quella dell'intermediario. Non potendo identificarlo di persona ed essendo necessario un contratto di negoziazione, il cliente Rossi può recarsi presso la banca ove ha il conto corrente e chiedere se il primo pagamento diretto alla Sima avvenga con un bonifico. La Sim comunicherà al cliente che la banca dovrà inserire, nella causale del bonifico, un codice (ad esempio "R412"), che le consenta di essere certa che quel bonifico giunge proprio da Rossi, già identificato dalla banca. Da quel momento, ogni bonifico che conterrà ordini di acquisto titoli, con la siglia "R412", si darà per ricevuto dal cliente Rossi.
Resta poi impregiudicata la valutazione, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, dell'utilizzo eccessivo e non conforme al profilo economico del cliente di questi strumenti.
Non cambiano nemmeno le norme per i versamenti presso sportelli automatici o cassa continua. Saranno consentiti per qualsiasi importo, proprio perché imputati o imputabili unicamente al soggetto cui si riferisce il rapporto già acceso presso l'intermediario.

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