Il 30 aprile prossimo chi emetterà (o riceverà) assegni bancari o postali, assegni circolari, vaglia postali e cambiari e libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà tenere conto dei nuovi limiti imposti dal decreto legislativo 231/2007, che riscrive le disposizioni antiriciclaggio, ora precisati dalla circolare diffusa giovedì scorso dal ministero dell'Economia.
Il decreto ha infatti disposto che i moduli di assegni bancari e postali, dal 30 aprile, siano rilasciati dalle banche e da Poste italiane già muniti della clausola di non trasferibilità e che il cliente che vorrà ottenerli "liberi" dovrà richiederli per iscritto. Il 30 aprile è, quindi, una data spartiacque: gli effetti sui titoli in circolazione prima e dopo il 30 aprile sono riassunti nel grafico in alto.
Gli assegni
Gli assegni bancari e postali emessi per importi unitari pari o superiori a 5mila euro,dal 30 aprile compreso, dovranno recare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. Il titolo «non trasferibile »è destinato a diventare quello più diffuso e il correntista (o il suo delegato)dovrà fare attenzione a emettere assegni liberi e, se giratario, a riceverli , solo se di importo unitario inferiore a 5mila euro.
Gli assegni bancari, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari " liberi" potranno essere tratti solo per pagamenti inferiori a 5mila euro e sconteranno un'imposta di bollo di 1,5 euro, da pagare su ogni modulo bancario o assegno circolare. Altra novità: l'amministrazione finanziaria potrà ottenere i dati dei soggetti che hanno richiesto o incassato assegni " liberi".Sulla girata degli assegni trasferibili dovrà poi essere riportato il codice fiscale del girante a pena di nullità: in mancanza, il titolo non potrà essere incassato. Il cassiere della banca, peraltro, si limiterà a un controllo formale del codice fiscale. Mentre non occorre inserire il codice fiscale del girante al momento dell'incasso,se è già conosciutoo identificato dalla banca.
L'assegno bancario a favore del traente («a me medesimo») potrà essere girato solo per l'incasso a una banca o alle Poste.
L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/E del 7 marzo scorso, ha ravvisato la ratio della nuova imposta di 1,5 euro nella consegna del modulo libero di conto corrente o nel rilascio dell'assegno circolare libero. Così, i correntisti e i delegati a operare che siano in possesso di carnet di assegni, rilasciati dall'intermediario prima del 30 aprile,potranno continuare a utilizzarli, ma rispettando i nuovi limiti. Potranno usarli in forma libera solo per pagare somme sotto i 5mila euro e inserendo il codice fiscale nella girata, ma non sarà necessario pagare il bollo. Invece, occorrerà inserire la clausola di non trasferibilità per emettere assegni per un importo unitario pari o superiore a 5mila euro,annullando anche l'indicazione del vecchio limite di 12.500 euro impressa sul modulo. Naturalmente, nulla vieta di utilizzare il titolo «non trasferibile» anche per pagamenti inferiori.
È probabile che banche e Poste italiane esauriranno le scorte di carnet giacenti in magazzino adattando i vecchi moduli alla nuova disciplina.
Comunque, gli assegni emessi dal prossimo 30 aprile, anche se non in regola con le nuove disposizioni, saranno pagabili; banche e Poste dovranno però segnalare l'irregolarità al ministero dell'Economia, che può applicare la sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo. Gli assegni emessi prima del 30 aprile, e quindi "liberi" fino a 12.500 euro, potranno essere regolarmente incassati anche da questa data in poi.
I libretti al portatore
Dal 30 aprile, il saldo dei libretti al portatore non potrà essere pari o superiore a 5mila euro e qualora vengano trasferiti (esclusi ovviamente i passaggi ereditari) il cedente dovrà comunicare alla banca o alle Poste che li hanno emessi i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento, pena una sanzione dal 10% al 20% del saldo.
I libretti al portatore detenuti al 29 aprile prossimo e che hanno un saldo superiore potranno essere regolarizzati entro il 30 giugno 2009, con la riduzione sotto i 5mila euro o l' estinzione. Sempre per i libretti emessi prima del 30 aprile, con un saldo pari o superiore a 5mila euro e presentati all'incasso dal 30 aprile in poi da un eventuale cessionario che non abbia la dichiarazione del cedente sul trasferimento, il cessionario potrà autocertificare la data del trasferimento e il nome del cedente.
L'alternativa offerta dalla circolare ministeriale è che pervenga alla banca emittente da parte del cedente, nei 30 giorni successivi alla presentazione all'incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione.
I libretti al portatore, poi, sono colpiti dalle limitazioni imposte ai trasferimenti tra soggetti diversi di titoli al portatore che, se relativi a un'operazione pari o superiore a 5mila euro, possono essere eseguiti solo tramite banca, Poste o istituti di moneta elettronica. Attenzione dunque alle donazioni familiari o benefiche di questi titoli per evitare di incorrere nella sanzione dall'1% al 40% dell'intero importo trasferito.