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Antiriciclaggio, ridotta a 5mila euro la trasferibilità degli assegni

di Ranieri Razzante

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21 marzo 2008

Tutto pronto per il debutto dei nuovi limiti all'uso di assegni e contanti. La circolare del ministero dell'Economia, firmata giovedì da Giuseppe Maresca, direttore della divisione antiriciclaggio del dipartimento del Tesoro, chiarisce le questioni emerse dopo l'approvazione del decreto legislativo 231/2007 che, all'articolo 49, rivoluziona il regime di circolazione della moneta e dei titoli al portatore.
Dal prossimo 30 aprile, infatti, gli assegni da 5mila euro in su, circolari, bancari o postali, recheranno la clausola di non trasferibilità che accompagnerà l'indicazione dell'unico beneficiario. La clausola sarà però un accessorio dell'assegno, nel senso che questo nascerà (e sarà consegnato da banche e Poste) con la dicitura «non trasferibile». Le scorte giacenti nei magazzini degli intermediari potranno essere utilizzate apponendo la clausola di non trasferibilità e depennando il riferimento al vecchio limite dei 12.500 euro.

Non trasferibili (con dicitura apposta, come oggi, a mano) diventeranno obbligatoriamente anche gli assegni già in possesso della clientela, con importo superiore a 5mila euro. Potranno invece superare i 5mila euro, e non riportare la clausola «non trasferibile», gli assegni all'ordine del traente (quelli emessi «a me medesimo»), dato che solo quest'ultimo potrà negoziarli. In caso di girata non consentita, le banche o le Poste comunicheranno al ministero l'infrazione (sanzionabile dall'1 al 40% dell'importo), ma potranno pagare il titolo in presenza di girate regolari.
I più tartassati dalle nuove regole sono gli assegni "liberi", anche perché più sensibili al rischio di riciclaggio. Chi richiede questi titoli, inclusi quelli circolari, dovrà pagare un'imposta di bollo di 1,5 euro per modulo, che le banche e le poste – in base alla circolare 18 del 7 marzo dell'agenzia delle Entrate – verseranno all'Erario bimestralmente. Non pagheranno però il bollo gli assegni consegnati prima del 29 aprile 2008 e negoziati successivamente.
I titoli trasferibili potranno essere emessi solo per somme sotto i 5mila euro; ma i titoli emessi prima del 30 aprile sotto i 12.500 euro si potranno incassare anche dopo, senza sanzione. Mentre gli assegni "liberi" emessi dopo il 30 aprile per somme da 5mila euro in su saranno pagati, ma le banche e le Poste comunicheranno l'infrazione al ministero.
Gli assegni sotto i 5mila euro resteranno quindi liberamente trasferibili, purché ogni girata rechi il codice fiscale del girante. In mancanza del codice fiscale, la girata sarà nulla e inficerà anche quelle che seguono. Per esempio, se A gira a B un assegno da 4mila euro e B lo gira a C e tutti inseriscono il codice fiscale nelle girate, C potrà incassare l'assegno regolarmente. Ma se B dimenticasse il codice fiscale, C si vedrebbe rifiutare (anche in caso di errore nella sequenza) dalla banca o dall'ufficio postale il pagamento. C dovrà così tornare da B e farsi regolarizzare l'assegno con il proprio codice fiscale. Un'operazione che diventa più complicata se per esempio, in presenza di sette girate, il codice fiscale mancasse sulla quinta; in questo caso, l'ultimo giratario, per incassare l'assegno, dovrebbe risalire la catena delle girate.
L'obbligo di inserire il codice fiscale nelle girate parte dal 30 aprile, ma vale anche per i moduli rilasciati prima. Per le persone giuridiche, a firmare sarà il legale rappresentante, ma il codice fiscale dovrà essere quello della società. Diventa però impossibile la girata per chi non ha il codice fiscale (per esempio, per i cittadini stranieri o non residenti). In definitiva, si tratta di un meccanismo che rende più ardue le girate tra soggetti di somme "in libertà", ma gli effetti sulla pratica andranno verificati nel tempo. La legge delega per l'emanazione del decreto 231 offre comunque la possibilità di proporre aggiustamenti entro 18 mesi dall'entrata in vigore.
Novità anche per i libretti di risparmio al portatore (si veda il servizio a pagina 31). Tra l'altro, per i libretti con saldo pari o superiore a 5mila euro esistenti al 30 aprile, si concede una moratoria – fino al 30 giugno 2009 – per estinguerli o ricondurli sotto la soglia. L'alternativa sarà la loro trasformazione in libretti nominativi, o la sanzione dal 10 al 20% del saldo.
Limiti, infine, per i pagamenti effettuati tramite il circuito dei Money transfer. Le somme inviate non potranno superare i 2mila euro (ma il tetto non vale per quelle ricevute), con un massimo di 5mila euro in sette giorni (si cumuleranno invii dello stesso soggetto fino alla soglia). Sopra i 5mila euro, nessun trasferimento sarà possibile.

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