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D | | Ho ricevuto la scorsa settimana un avviso di mora senza firma, senza nome del funzionario relativo a una cartella dell'anno 2005. E' possibile chiedere l'annullamento in base all'ordinanza 377/ 07 della Corte di Costituzionale e alle recenti disposizioni del milleproroghe? In caso di pagamento dilazionato essendo una cartella superiore ai 50.000€ la fideiussione è ancora necessaria?" |
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R | | Il cosiddetto "decreto mille proroghe" (decreto legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008) prevede che, a pena di nullità, nelle cartelle di pagamento devono essere indicati i nomi del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo (di pertinenza dell'ente creditore) e del responsabile del procedimento di emissione e di notificazione delle stesse cartelle; ciò, esclusivamente per i ruoli consegnati all'agente della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Il citato decreto legge conferma, poi, che, per i ruoli consegnati prima di tale data, non sono nulle le relative cartelle di pagamento, prive dei nomi dei responsabili Tuttavia, Equitalia – con una scelta dettata da motivi di trasparenza - in una direttiva inviata il 5 marzo alle 31 società partecipate, ha ribadito la necessità, già sottolineata in una precedente direttiva del 22 novembre 2007 (immediatamente successiva all'ordinanza n. 377/2007 della Corte Costituzionale), di continuare a indicare nome e cognome del soggetto responsabile del procedimento di emissione e notificazione anche delle cartelle relative ai ruoli affidati fino al 31 maggio 2008. Ciò premesso, si rileva che la cartella in esame è stata notificata nel 2005 e, pertanto, la mancata indicazione del responsabile non può determinarne la nullità. Per quanto riguarda la possibilità di dilazionare un pagamento presso l'agente della riscossione per una cartella superiore ai 50mila euro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del Dpr 602/1973, continua a essere obbligatoria la prestazione di idonea garanzia per i debiti erariali. |
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D | | La facoltà di concedere rateazioni attribuita all'agente della riscossione riguarda anche i debiti contributivi o per quelli la legge 31/2008 non modifica nulla? |
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R | | La norma sembra applicabile anche ai crediti Inps. Tuttavia è in corso un approfondimento congiunto con l'Inps sulle modalità di attuazione della norma. Per trovare una soluzione a favore dei contribuenti. Sull'intero impianto della norma è, comunque, in corso un approfondimento anche con l'Agenzia delle Entrate. |
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D | | La novità del milleproroghe si applica anche quando il debito della cartella è relativo a multe non pagate e quindi l'ente impositore è diverso dallo stato? |
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R | | La disposizioni del "milleproroghe" in materia di riscossione riguardano tutti i crediti iscritti a ruolo. Con riferimento alla rateazione, tuttavia, gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dalle Autorità indipendenti possono adottare specifiche regole per la dilazione delle somme da essi iscritte a ruolo. |
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D | | Nel Comune di Albisola Superiore (SV), ove ha sede l' azienda che rappresento, è tuttora in corso un contenzioso giudiziario avverso l' amministrazione comunale con riguardo alla riscossione della Tariffa di Igiene Ambientale (ex Tarsu). Il ricorso innanzi al Tar Liguria presentato nella primavera del 2006 vede coinvolti una quarantina di soggetti tra imprese e privati. Data la natura delle imprese coinvolte (principalmente stabilimenti balneari e commercianti) e l'entità della tariffa comminata (variabile tra i 4 mila e i 12 mila €) abbiamo deciso, in accordo con i nostri consulenti legali, di ricorrere anche in commissione tributaria per ottenere la sospensione o annullamento del pagamento imposto fino a pronuncia definitiva del Tar. Il giudice tributario non si è ancora pronunciato nel merito ma in prima istanza non ha concesso la sospensione del pagamento. Venendo al dunque, ad oggi dovremmo iniziare a pagare per l' anno 2006 ma il comune non sembra intenzionato a concedere la rateizzazione del pagamento. Chiedo a nome mio e di tutti i ricorrenti se la rateizzazione a 6 anni può valere anche in questo caso. |
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R | | L'articolo 19 del Dpr 602/1973 non prevede che la presenza di un contenzioso precluda la possibilità di chiedere la rateazione all'agente della riscossione, al quale deve, comunque, essere dimostrata la situazione di obiettiva difficoltà. Ciò, fermo restando che il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive consecutive determina la decadenza dalla rateazione e la ripresa delle attività di recupero coattivo. Il Comune può, in ogni caso, stabilire specifiche regole – diverse da quelle generali - per la dilazione delle somme da esso iscritte a ruolo. |
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D | | Considerato che l'articolo 1 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) sancisce che "Le disposizioni della presente legge ... possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali", come può l'articolo 36, comma 4-ter del decreto legge 248/2007, limitatamente alle sole cartelle di pagamento, abrogare validamente al disposto dell'articolo 7, comma 2, Legge citata, in vigore dal 01/08/2000, il quale prevede che in tutti gli atti dell'Amministrazione finanziaria sia tassativamente il responsabile del procedimento? Non dovrebbe prevalere tale ultimo disposto? |
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R | | La previsione di nullità di un provvedimento amministrativo è di tale gravità che deve essere prevista esplicitamente dal legislatore, come ha evidenziato la sentenza di secondo grado della Commissione tributaria regionale di Venezia (n. 49/14/07 del 17 gennaio 2008). Nullità che però non è prevista dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000) come sanzione per la mancanza del responsabile del procedimento amministrativo nelle cartelle di pagamento. Il milleproroghe, poi, fa un passo in avanti rispetto allo Statuto del contribuente, stabilendo che, per i ruoli consegnati a partire dal 1° giugno 2008, le cartelle prive del nome del responsabile saranno nulle. |
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D | | Per quanto tempo dobbiamo conservare i bollettini documenti pagati? E dopo quanti anni va in prescrizione una cartella esattoriale? |
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R | | I tempi di conservazione della documentazione relativa ai pagamenti effettuati in autoliquidazione sono differenziati in funzione della tipologia di tributo (ad esempio, per le tasse automobilistiche il termine è di tre anni). Nello stesso modo, è diverso da tributo a tributo il termine di prescrizione o di decadenza del diritto di credito fatto valere con la cartella di pagamento. |
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D | | Un mio cliente ha ricevuto una cartella di pagamento relativa al totale del pagamento dell'Iva per una controversia fra il cliente e l'agenzia delle Entrate. Antecedentemente era stata notificata una cartella di pagamento relativa alla riscossione a titolo provvisorio in presenza di giudizio. Si chiede se le cartelle precedentemente notificate per la riscossione dei tributi a titolo provvisorio debbano essere tenute in considerazione o no ovvero se la nuova riscossione ha di fatto eliminato i ruoli precedentemente emessi. |
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R | | Le problematiche relative alla correttezza delle iscrizioni a ruolo sono di esclusiva competenza degli enti creditori, nel caso in esame, dell'agenzia delle Entrate a cui, quindi, il contribuente deve rivolgersi per avere informazioni. Equitalia, infatti, ha esclusivamente il compito di riscuotere le somme iscritte a ruolo. |
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D | | Mi è arrivata una richiesta di pagamento Tarsu per il 1998: in essa si fa riferimento a una cartella notificatami nel 2003 mediante affissione all'albo comunale. Interpellata Equitalia, la motivazione addotta è stata che a quel domicilio nel 2003 ero irrintracciabile, perciò è stata fatta l'affissione all'albo. Premesso che non ho mai cambiato abitazione e sul citofono c'è sempre il mio nome da 40 anni, vi chiedo se non sia possibile impugnare il provvedimento per vizi nella notifica, in quanto la legge (ancora) prevede che prima dell'affissione all'albo debba essere inviata una raccomandata, ed il creditore ne debba dare prova, in quanto non è certamente sufficiente il verbale del messo della riscossione che dica di non avermi trovato. |
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R | | Non è, ovviamente, possibile affrontare in questa sede una questione specifica come quella contenuta in questo quesito senza acquisire maggiori dettagli relativi a tale questione. Siamo, naturalmente, disponibili a esaminare la problematica in un'altra sede, ricevendo dall'interessato gli estremi della cartella e acquisendo i necessari elementi informativi dal competente agente della riscossione. |
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D | | Mio cognato ha una piccola attività di artigiano e qualche anno fa ha ricevuto delle cartelle esattoriali, che lui (non capendone niente) ha girato al suo commercialista. In sintesi, ora non avendo (sembrerebbe) il consulente fatto niente, la cosa è degenerata, e adesso il fisco pretende una cifra assurda. In poche parole, se il consulente non ha fatto alcun ricorso in tempo (come io temo) è possibile fare con Equitalia una transazione? Se ha sbagliato il commercialista mio cognato si può rifare su di lui? |
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R | | Equitalia, naturalmente, non può entrare nel merito dei rapporti tra il contribuente e il professionista. Il contribuente, comunque, potrà chiedere la rateazione all'agente della riscossione, dimostrando l'esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà. |
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D | | Nella istanza di rateizzazione fino a 6 anni di somme iscritte a ruolo, si chiede quale documentazione è necessaria per dimostrare lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà nel pagamento delle stesse? |
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R | | Dipende dalla situazione che si intende far valere. A titolo esemplificativo la condizione di obiettiva difficoltà può derivare da: - carenza temporanea di liquidità finanziaria; - stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; - trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo; - contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi; - precaria situazione reddituale. |
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D | | Vorrei sapere se per effetto della legge 31/2008 può essere concessa una rateazione al contribuente che ha già subito un pignoramento di un bene mobile. Con l'eliminazione del secondo comma dell'articolo 19 sembra che sia possibile. Si può avere una conferma? |
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R | | A seguito dell'entrata in vigore del "decreto milleproroghe", l'avvio di una procedura esecutiva, come il pignoramento, non costituisce più un ostacolo alla concessione della rateazione in situazioni di temporanea obiettiva difficoltà. |
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D | | Per una rateazione da iscrizione a ruolo da dichiarazione dei redditi (il cliente non ha versato i saldi e gli acconti) è necessaria una garanzia visto che l'importo è di quasi 22 mila euro? E se sì, quale? |
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R | | La garanzia è obbligatoria solo per debiti superiori a 50mila euro |
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D | | Una società immobiliare che deve quasi 200 euro di contributi iscritti a ruolo può subire l'iscrizione ipotecaria di beni-merce (le unità immobiliari destinate alla vendita)? |
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R | | Se effettivamente si tratta di una somma di 200 euro, l'avvio dell'azione di recupero coattivo è preceduto dall'invio di un sollecito di pagamento. Se – come sembra verosimile – si tratta di un errore e l'importo è notevolmente più elevato, l'ipoteca, che è un'azione cautelare, può sicuramente essere effettuata su qualunque bene immobile. |
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D | | Sono un contribuente che ha vinto la propria controversia in commissione tributaria provinciale, con conseguente annullamento delle cartella di ruolo che aveva determinato l'iscrizione ipotecaria sugli uffici della società. A questo punto, a chi competono le spese per la cancellazione dell'ipoteca? |
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R | | Nel caso esposto la cancellazione dell'ipoteca deve essere effettuata dall'agente della riscossione, senza alcun addebito al contribuente. |
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D | | Un cliente dello studio, in passato, è decaduto da un piano rateale per mancato versamento di tre rate consecutive. Questa circostanza pregiudica le istanze future di rateazione di ruoli che dovessero essere iscritti (si consideri che il debito inizialmente rateizzato è stato completamente estinto)? |
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R | | Nel caso prospettato, l'avvenuta decadenza dalla rateazione di un ruolo non pregiudica la possibilità di chiedere la dilazione di un altro ruolo. |
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D | | Le istanze di rateazione per il pagamento di ruoli da liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi va rivolta all'agente della riscossione o all'ufficio competente? |
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R | | A seguito dell'entrata in vigore del "decreto mille proroghe", il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dall'agenzia delle Entrate spetta esclusivamente a Equitalia. Se, invece, si intende chiedere la rateazione degli addebiti contenuti nelle cosiddette "comunicazioni di irregolarità" inviate dall'agenzia delle Entrate prima dell'eventuale iscrizione a ruolo, la richiesta va presentata alla stessa agenzia delle Entrate. |
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D | | Siamo a marzo inoltrato e non vi è ancora notizia delle istruzioni agli uffici periferici per la concessione delle dilazioni. Come si deve comportare un contribuente che in questi giorni riceve la notifica di una cartella esattoriale? |
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R | | Fermo restando che il contribuente, nei primi 60 gg. dalla notifica, non è soggetto ad alcuna azione di recupero, si osserva che, fin dall'entrata in vigore del "decreto milleproroghe" (1° marzo), le società del Gruppo Equitalia hanno iniziato a prendere in carico le istanze di rateazione. In attesa delle istruzioni generali, che saranno emanate a breve vi è stata, comunque, una sospensione provvisoria delle azioni di recupero coattivo, sia esecutive sia cautelari, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato la richiesta. |
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D | | A differenza degli uffici dell'agenzia delle entrate e degli istituti di previdenza, più numerosi sul territorio, quelli di Equitalia sono dislocati in aree più ampie. Sono previste aperture di nuovi sportelli per servire meglio anche i contribuenti che hanno difficoltà a spostarsi? |
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R | | Equitalia persegue una strategia di multicanalità e già oggi è possibile effettuare pagamenti, oltre che ai nostri sportelli, presso Poste, Banche e in alcune realtà territoriali anche via web. Il nuovo Portale di gruppo, il cui lancio è previsto entro il 2008, costituirà inoltre un ulteriore canale di contatto per informazioni e pagamenti con il gruppo Equitalia. Stiamo, inoltre, studiando ulteriori canali di pagamento che abbiano una sufficiente distribuzione sul territorio. Nello specifico, per quanto riguarda la situazione sportelli la rete Equitalia attiva sul territorio è oggi rappresentata da circa 400 sportelli. Nel 2008, proprio per far fronte alle esigenze dei cittadini, si prevede di attivarne altri 13 nelle province con più alta densità di popolazione. Sono inoltre previsti dei trasferimenti di alcuni sportelli in aree a più alta popolazione e in prossimità di uffici dell'agenzia delle Entrate e dell'Inps, come nel caso del nuovo ufficio di Gallipoli aperto il 10 marzo. |
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D | | Il milleproroghe ha stabilito che solo per i ruoli consegnati all'agente per la riscossione successivamente al 1° giugno, la mancata indicazione del responsabile del procedimento comporterà la nullità della cartella. Dovendo, quindi, prescindere dalla data di notifica del ruolo, come può fare il contribuente a verificare se tale obbligo è stato rispettato? |
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R | | Si tratta di un'osservazione pertinente. Equitalia segnalerà all'Agenzia delle Entrate l'esigenza di integrare il modello di cartella di pagamento, al fine di inserire in essa questa informazione. In ogni caso, il problema non si pone per l'indicazione del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, in quanto Equitalia, sin dal mese di novembre 2007, ha impartito alle società del Gruppo direttive finalizzate ad inserire tale indicazione. |
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D | | Qual è esattamente la procedura che il contribuente debitore deve seguire per richiedere la rateizzazione delle cartelle? E' prevista la predisposizione di appositi moduli? Sarà Equitalia a invitare il contribuente a eventuale rateizzazione? |
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R | | Per chiedere la rateazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente deve presentare un'istanza al competente agente della riscossione, documentando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. A breve Equitalia predisporrà apposita modulistica per le richieste di rateazione |
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