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Le risposte del ministero dello Sviluppo economico sulla sicurezza degli impianti

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29 marzo 2008

Pubblichiamo le risposte, diffuse ieri, dal ministero dello Sviluppo economico ai «quesiti interpretativi» sulla sicurezza degli impianti formulati da Confedilizia.
Si fa riferimento ai quesiti formulati da codesta spettabile Confederazione con nota n. 12108.08/gst/dg in data 27 marzo 2008 e concernenti il decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all'interno degli edifici.
Al riguardo, è possibile fornire una risposta rassicurante, tale da consentire un ripensamento della scelta di dare indicazione negativa circa la stipula di nuovi contratti di locazione.
Infatti, come già evidenziato nella nota interpretativa in data 26 marzo 2008, cui la nota in epigrafe si riferisce, il decreto in oggetto semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali, non solo in caso di compravendita ma anche in caso di locazione degli immobili, rendendo contemporaneamente più efficaci le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all'interno degli edifici, anche mediante il rafforzamento dell'attuale sistema sanzionatorio.
In particolare, ai quattro singoli quesiti interpretativi proposti si osserva quanto segue.

1Quanto alla possibilità di non consegnare la dichiarazione di conformità al conduttore, si osserva che il testo dell'articolo 13 esplicita la possibilità del venditore e del compratore di accordarsi al fine di derogare al previsto obbligo di consegna della dichiarazione di conformità. Lo stesso articolo 13 quando prevede che la "stessa documentazione" "sia consegnata al locatore, evidentemente richiama non solo l'indicazione dei documenti da consegnare, ma anche la possibile deroga in esame. Il locatore e il locatario potranno pertanto accordarsi per evitare la consegna della dichiarazione di conformità, come già peraltro evidenziato nella predetta nota del 26 marzo 2008.

2Quanto alla possibilità di non consegnare anche il progetto si osserva quanto segue: se da un lato il progetto (o l'elaborato tecnico per i nuovi impianti "sotto soglia") costituisce parte integrante della dichiarazione di conformità, d'altro lato la dichiarazione di conformità completa le indicazioni del progetto (che pure mantiene una sua autonoma rilevanza) mediante l'attestazione del suo rispetto nella realizzazione dell'impianto.
Ne consegue che, sotto il profilo della finalità di interesse generale concernente la pubblica incolumità, la consegna del progetto senza la certezza che esso corrisponda all'impianto non è utile.
Alla luce di quanto considerato si ritiene che il tenore letterale della norma consenta di intendere che la prevista deroga alla consegna di documenti possa estendersi al progetto.

3Quanto all'individuazione degli impianti che necessitano di collaudo e ai rapporti fra collaudo e dichiarazione di conformità si osserva che esiste una profonda differenza tra lo specifico collaudo, specifica verifica normativamente prevista solo per alcuni impianti, e la dichiarazione di conformità, resa dall'installatore circa la rispondenza di quanto realizzato alle norme di sicurezza applicabili.

In alcuni casi, la dichiarazione di conformità vale non come collaudo, ma come omologazione (cioè prima verifica) degli impianti, così come accade per i dispositivi di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche (Dpr 462/2001).
Fatte salve le normative più rigorose riferite a specifiche attività industriali "a rischio" (legge "Seveso", impianti nucleari … ) ben note agli operatori del settore, attualmente non si rinvengono impianti negli edifici di civile abitazione sottoposti a collaudo.
Alcuni impianti condominiali oggi sottoposti a marcatura CE, dovevano in precedenza essere collaudati e quindi devono essere tuttora accompagnati dal certificato di collaudo a suo tempo rilasciato. In particolare:gli impianti di ascensore in servizio privato venivano collaudati dall'Enpi prima e Ispesl dopo, fino all'entrata in vigore del Dor 162/99 di attuazione della direttiva 95/16/CE entrato in vigore il 25 giugno 1999;
- le caldaie condominiali cioè di potenza superiore a circa 35kW, dovevano essere collaudate dall'Ancc e successivamente dall'Ispesl, fino al decreto legislativo n. 93/2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE, entrato in vigore il 19 aprile 2000.

4Quanto ai casi per i quali è obbligatoria la tenuta del libretto d'uso e di manutenzione dell'impianto si individuano i seguenti casi:
- per gli appartamenti di civile abitazione, come già detto nella nota del 26 marzo u.s., solo l'eventuale impianto di riscaldamento autonomo;
- per tutti gli edifici di civile abitazione (impianti condominiali): il libretto dell' impianto di riscaldamento centralizzato e il libretto dell'ascensore, ove tali impianti siano presenti;
- per gli edifici adibiti a uso diverso (commerciale o industriale): oltre agli impianti sopra indicati, la documentazione relativa a ogni ulteriore impianto presente (cabina di trasformazione elettrica, gruppo elettrogeno, impianto di condizionamento e aerazione, scale mobili e altri impianti, secondo la disciplina del Dpr 547/55 e del Dpr 626/94 e successive modifiche e integrazioni, ben nota agli operatori del settore).

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