«...
PAGINA PRECEDENTE
Proprio in considerazione di questi potenziali aggravi, dal 1° novembre 2007 sono esonerati dalle modalità di pagamento vincolato per qualsiasi cifra, quindi anche superiore a mille, i soggetti individuati dal decreto ministeriale 3 ottobre 2007. Vale a dire:
le persone fisiche il cui reddito complessivo non è superiore all'importo dell'assegno sociale previsto dall'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/95;
le persone fisiche non residenti, come stabilito dall'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi. In sostanza, si tratta delle persone che per almeno 183 giorni l'anno non hanno domicilio o residenza in Italia o non risultano iscritte all'Anagrafe della popolazione residente;
i diversamente abili che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (articolo 3 della legge 104/92).
Per attestare la sussistenza delle condizioni di esonero, il cliente deve produrre al professionista una dichiarazione sostitutiva.