Le norme fiscali finalizzate alla verificabilità dei passaggi di denaro, hanno trovato particolare applicazione con riferimento ai professionisti. Infatti il decreto legge 223/06, articolo 35, comma 12, impone ai professionisti:
la tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali per l'attività professionale, da utilizzare per pagare le spese e per far affluire i compensi riscossi;
la riscossione dei pagamenti da clienti solo mediante strumenti finanziari tracciabili e non in contanti. Sono esclusi dal divieto di riscossione in contanti i pagamenti per compensi fino a mille euro (ridotti a 500 euro dal 1° luglio 2008 e a 100 euro dal 1° luglio 2009) e quelli da soggetti con reddito particolarmente esiguo o disabili o residenti all'estero.
Per gli artisti e professionisti, singoli ed associati, è quindi previsto l'obbligo di tenere perlomeno un conto corrente bancario o postale, funzionante sia per le spese che per le entrate afferenti la sfera professionale.
È comunque possibile, anche se non consigliabile, utilizzare il conto in modo promiscuo per scopi professionali e privati. Nell'effettuare questa scelta bisogna tener conto che in fase di verifica fiscale anche per i professionisti (come per le imprese) eventuali prelevamenti dai conti non giustificabili sono equiparati ai compensi. Può diventare problematico ricostruire e giustificare prelievi per finalità personali e/o familiari, anche se la circolare 28/E del 4 agosto 2006 ha chiarito che i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall'onere di giustificazione per i prelievi che sono ragionevolmente riconducibili alle esigenze private o familiari.
Il professionista è tenuto a versare sul conto corrente anche gli incassi in contanti di piccolo importo ed è obbligato a effettuare qualsiasi spesa mediante conto. La norma, però, se applicata in maniera rigida, rischia di costringere a versare sul conto e poi prelevare anche il pagamento di 1 euro. Deve ritenersi ammissibile nella gestione degli studi l'utilizzo della piccola cassa per spese giornaliere (cancelleria, spese postali, marche, acquisto registri), effettuata mediante un prelievo cumulativo da conto corrente.
L'articolo 35, comma 12, del Dl 223 non prevede specifiche sanzioni in caso di violazione. Le conseguenze vanno quindi desunte dalle norme generali:
irregolare tenuta della contabilità (articolo 9, Dlgs 471/97) da 1.032 a 7.746 euro;
contabilità inattendibile (articolo 39, Dpr 600/73), con particolare riferimento all'accertamento di tipo analitico-presuntivo.
Sempre per favorire la tracciabilità dei pagamenti, dal 1° marzo 2007 per medici e paramedici operanti in strutture sanitarie private si applica la riscossione accentrata. Si tratta di situazioni in cui il medico intrattiene in modo diretto il rapporto con il paziente, usufruendo della struttura, non anche dei casi in cui la prestazione viene svolta in nome e per conto della struttura a vario titolo. Ugualmente esulano dalla norma le prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia, assimilabile al rapporto di lavoro dipendente.
La struttura sanitaria riscuote il corrispettivo in nome e per conto del professionista. Gli importi riscossi o i documenti ritirati devono essere riversati o consegnati, dalla struttura al professionista interessato, tenuto ad emettere fattura o ricevuta fiscale al cliente finale.
La struttura sanitaria deve registrare nelle scritture contabili obbligatorie o in un registro ad hoc il compenso incassato o gestito: data del pagamento ed estremi della fattura del professionista; generalità e codice fiscale del professionista; ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento. Inoltre, ha l'obbligo di comunicare telematicamente all'agenzia delle Entrate, entro il 30 aprile dell'anno successivo, l'ammontare dei compensi riscossi per ogni professionista.
In caso di violazione dell'obbligo di incasso accentrato o di registrazione è prevista la sanzione da 1.033 a 7.747 euro; in caso di omessa o incompleta trasmissione telematica dei dati la sanzione va da 258 a 2.066 euro.