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La verifica dei clienti diventa stringente

di Ranieri Razzante

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3 aprile 2008

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L'astensione è sempre obbligatoria – ma non è più facoltativa la segnalazione di operazioni sospetta – quando si ha qualche dubbio che ciò che si sta trattando sia lecito.
L'articolo 23 contempla anche il caso di rifiuto "impossibile" dell'operazione: i casi di obbligo di legge di ricevere un atto (si pensi all'operatività notarile), quelli in cui la natura stessa dell'operazione non è rinviabile (per esempio, operazioni di pagamento a favore dello Stato), oppure quelli in cui l'astensione possa formare ostacolo a eventuali indagini. In tutte queste situazioni, l'operazione si accetterà anche senza scheda di adeguata verifica, ma si dovrà procedere a informarne l'Unità di informazione finanziaria.
Dovranno applicare gli obblighi di adeguata verifica anche coloro che fanno recupero crediti, custodia e trasporto valori, agenti immobiliari.

Dal 29 dicembre
Per i nuovi clienti, la schedatura è scattata dallo scorso 29 dicembre; per quelli già in portafoglio, andrà fatta alla prima occasione utile, dopo aver censito - soggetto per soggetto - quali possano essere i rapporti più "a rischio".
Vengono semplificati gli obblighi nei confronti di alcuni tipi di clienti: banche comunitarie (o extracomunitarie che impongano obblighi equivalenti), poste, istituti di moneta elettronica, confidi, uffici della pubblica amministrazione, istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche. Per questi clienti non ci sarà bisogno di schede, a meno che non si ritenga di non possedere informazioni congrue sulla loro attività. Per scelta aziendale, invece, è possibile (articolo 25, comma 6) non applicare gli obblighi di adeguata verifica alla stipula di polizze sulla vita con premi unici non superiori a 2.500 euro (o annuali che non superino i mille euro), alla sottoscrizione di fondi pensione, alle carte ricaricabili (con limite di ricarica di 2.500 euro in un anno), alle carte non ricaricabili (per importi non eccedenti i 150 euro). Il ministero dell'Economia potrà individuare con decreto altri casi di esenzione.
Misure rafforzate vengono richieste invece dall'articolo 28 in caso di rapporti con clienti non fisicamente presenti, per i quali bisogna utilizzare dati o informazioni supplementari per accertarne l'identità. Ciò non varrà per quei clienti già identificati in precedenza, purché le informazioni di cui si è in possesso siano aggiornate.
L'adeguata verifica effettuata al momento dell'accensione di un rapporto continuativo non va ripetuta nel momento in cui si faranno singole operazioni.
Adeguata verifica più stringente per le cosiddette "persone politicamente esposte" (Peps), ossia i cittadini di altri Paesi che abbiano avuto incarichi di governo o istituzionali, parenti e affini compresi. Alla dichiarazione (o verifica) di questo status presso gli uffici dell'intermediario o del professionista, questi dovranno esercitare una sorveglianza particolare sulla relazione, farne autorizzare l'instaurazione dal direttore generale o dal titolare dello studio professionale, adottare ogni misura adeguata per verificare origine e destinazione dei fondi utilizzati. Come per i titolari effettivi, essendo in effetti "diabolico" provare l'appartenenza alla lista dei Peps, ci si fonderà sull'autodichiarazione del cliente; non vi sono liste ufficiali delle Autorità, ma solo quelle - per ora - fornite da società di software specializzate.
L'adeguata verifica può essere sostituita dall'idonea attestazione della conoscenza e identificazione del cliente da parte di un intermediario finanziario, di una banca europea o extraeuropea, di un libero professionista (che potrà però fornirla solo a un altro libero professionista, questa attestazione non vale per un rapporto instaurato presso un intermediario finanziario). Il contrario è invece possibile).

La valutazione
Tutto questo è da inquadrare nell'ottica del «risk based approach» della direttiva Ue: l'approccio basato sul rischio di cui parla l'articolo 20 del decreto italiano. I soggetti obbligati devono cioè dimostrare alle Autorità di aver adottato tutte le misure necessarie per contenere il rischio riciclaggio. Si deve giungere a un vero e proprio "rating" del cliente, basato sia su alcune caratteristiche personali (natura giuridica, attività prevalente, comportamento tenuto al momento in cui inizia il rapporto, area geografica di residenza o di operatività), sia sulla configurazione del rapporto o delle operazioni effettuate (frequenza, ammontare, tipologia, modalità di svolgimento, ragionevolezza, area geografica di destinazione).

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