«Disposizioni di attuazione dell'articolo 49, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
1. Soggetti obbligati alla comunicazione
1.1 La comunicazione dei dati di cui al punto 3 è effettuata dalle banche e da Poste Italiane Spa in base alle modalità individuate al successivo punto 4.
2. Soggetti autorizzati ad accedere alle informazioni
2.1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 11, del Dlgs 21 novembre 2007, n. 231, gli uffici dell'agenzia delle Entrate e i comandi della Guardia di finanza, autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, possono acquisire i dati di cui al punto 3.
3. Oggetto e termini della comunicazione
3.1. A decorrere dal 30 aprile 2008, i soggetti di cui al punto 1 comunicano entro 30 giorni dal ricevimento delle apposite richieste da parte dei soggetti di cui al punto 2, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso.
4. Formato delle richieste di accesso ai dati e delle relative risposte e modalità di trasmissione
4.1. La trasmissione dei dati viene effettuata in base alle regole tecniche e al sistema previsto dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 51, quarto comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.».
4.2. Le richieste e le risposte dei dati cui al punto 3, formate sulla base dello schema XML allegato 4 al provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007, sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste e sono trasmesse utilizzando il sistema di posta elettronica certificata, come definito dal provvedimento del 22 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni.
5. Altri soggetti autorizzati
5.1. Con successivi provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate saranno individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati di cui al punto 3 per gli altri soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni di cui all'articolo 7, sesto comma, del Dpr 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni.
6. Trattamento dei dati
6.1. I dati e le notizie sono trasmessi nell'osservanza della normativa in materia di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali tramite la procedura di cui al presente provvedimento, sono utilizzati assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sono conservati nei modi e nei termini previsti dalle normative vigenti.
7. Sicurezza dei dati
7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, tramite la posta elettronica certificata, è garantita dall'adozione di misure riguardanti il controllo degli accessi al sistema e la crittografia degli archivi.
7.2. La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell'anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione per gli accessi e di conservazione di copie di sicurezza degli stessi.