ARTICOLO1
Utili da partecipazione e proventi equiparati
1. Agli effetti dell'applicazione degli articoli 47 e 59 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto Testo unico, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 nonché le remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del citato Testo unico, formate con utili prodotti a partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento.
2. A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio.
3. L'ammontare complessivo delle riserve formate con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, ai sensi dei citati articoli 47 e 59 del Tuir, in misura pari al 40 per cento del loro importo, e i decrementi di tale ammontare complessivo conseguenti alle delibere di distribuzione sono indicati nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RF del modello di dichiarazione dei redditi delle società di capitali. Nella certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati di cui all'articolo 4, comma 6-quater, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, deve essere data separata indicazione degli utili che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 40 per cento e degli utili e proventi equiparati che concorrono a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui al citato articolo 44, comma 2, lettera a), del Tuir e alle remunerazioni dei contratti di cui al citato articolo 109, comma 9, lettera b), dello stesso Tuir.
5. In caso di utili e proventi equiparati nonché di remunerazioni erogate da società o enti non residenti,i dati e gli elementi indicati nel comma 3 sono forniti dal soggetto partecipante residente, previa attestazione da parte della società o dell'ente estero, all'intermediario che interviene nella distribuzione degli utili e dei proventi.
ARTICOLO2
Plusvalenze e minusvalenze
1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate adecorreredal1�gennaio2009 non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, limitatamente al 50,28 per cento del loro ammontare. La stessa percentuale si applica per la determinazione della quota delle corrispondenti minusvalenze non deducibile dal reddito imponibile.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 68,comma 3,del Tu-ir, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1�gennaio2009concorronoalla formazione del reddito imponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Resta ferma la misura del 40 per cento per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti inessereanteriormenteal1�gennaio 2009, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data.