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Si amplia l'applicazione degli elenchi Intrastat

di Matteo Mantovani e Benedetto Santacroce

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14 aprile 2008

Dal 1° gennaio 2010 scatterà l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat anche in relazione alle prestazioni di servizi. È questa un'ulteriore novità introdotta dalla direttiva 2008/8/Ce, che, se sarà nel contempo approvata la normativa proposta con la Com (2008) 147, renderà assai più stringenti, estendendole anche ai servizi, le regole in materia di comunicazione dei dati delle operazioni intracomunitarie.

La Commissione, con la comunicazione diffusa il 17 marzo scorso, ha formalizzato una proposta di direttiva volta a modificare la disciplina recata dalla direttiva 2006/112/Ce in materia di elenchi riepilogativi e dichiarazioni periodiche Iva, completando così il quadro sistematico che si delineerà a partire dal 2010, per effetto della contestuale entrata in vigore della direttiva sul luogo di prestazione dei servizi.
Questa, in particolare, intervenendo sull'articolo 262 della direttiva 2006/112/Ce, estende l'obbligo di presentazione del modello Intrastat (finora previsto solo per le cessioni di beni) alle prestazioni di servizi per le quali all'assolvimento dell'imposta è tenuto il committente mediante il meccanismo del reverse charge.

Ciò stante, la Com (2008) 147, al fine di combattere i fenomeni di evasione dell'imposta, nella ricerca di un adeguato grado di armonizzazione dell'assetto normativo in materia di informativa sui servizi, ha previsto che nella dichiarazione periodica Iva debba trovare indicazione anche l'ammontare totale dei servizi acquisiti presso prestatori comunitari con l'obbligo dell'inversione contabile. In questo modo si rende possibile un raffronto "incrociato" con i dati dell'Intrastat, il quale è rafforzato, in termini di significatività, dall'accorciamento dei tempi di presentazione sia della dichiarazione Iva che dei detti elenchi.

Infatti, la comunicazione 2008/147, modificando l'articolo 252 della direttiva 2006/112/Ce, impone un obbligo dichiarativo mensile a tutti i soggetti passivi che nel corso dell'anno precedente hanno realizzato un ammontare complessivo di acquisti di beni e servizi (implicanti il reverse charge) dal mercato intracomunitario superiore a 200.000 euro. A ciò si affianca l'abbreviazione del periodo di riferimento degli Intrastat, che diviene per tutti mensile, in luogo dell'attuale ordinario termine trimestrale. In questo modo, prevedendo un lasso temporale utile di un mese sia per la presentazione della dichiarazione Iva che per quella degli elenchi riepilogativi, si realizza, di fatto, un sistema in grado di raccogliere e confrontare le informazioni connesse agli scambi intracomunitari, siano essi di beni ovvero di servizi, su base mensile, con evidenti benefici nel campo della repressione delle frodi Iva.

In sostanza dunque, il sistema che (verosimilmente) entrerà in vigore dal 2010 è impostato su una dichiarazione inclusiva anche delle informazioni relative all'acquisto di servizi dal mercato intracomunitario, la quale assumerà cadenza mensile per quegli operatori che risultano acquirenti di beni e servizi (regolati con l'inversione contabile) dal mercato comunitario per un ammontare eccedente 200.000 euro annuali. Gli elenchi Intrastat, nel contempo, dovranno dar conto delle operazioni (comprese le prestazioni di servizi) svoltesi nell'analogo intervallo di un mese (anziché nel trimestre), con obbligo di trasmissione, esclusivamente attraverso canale informatico, entro il mese successivo a quello di riferimento.

Queste novità pongono dunque, in prospettiva, non poche problematiche per gli operatori, che dovranno modellare il proprio consolidato modo di agire su un sistema assai distante rispetto a quello attualmente in vigore nel nostro Paese. A oggi, in Italia, la dichiarazione Iva è presentata esclusivamente con cadenza annuale, così come la trasmissione mensile degli Intrastat è un obbligo limitato alle cessioni di beni e previsto solo a carico dei soggetti con volume di affari intracomunitario elevato. Sarà dunque necessario che il processo di armonizzazione sia gestito con attenzione da parte delle Autorità nazionali, per evitare l'instaurazione di un regime eccessivamente carico di adempimenti.

Maggiori oneri attribuibili al nuovo sistema graveranno comunque su quelle imprese identificate in una pluralità di Stati membri, perché vedranno moltiplicarsi gli obblighi dichiarativi, con inevitabile incremento dei costi di compliance.

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