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Portabilità fondi pensioni, linee guida

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25 aprile 2008

Linee Guida in materia di trasferimento delle posizioni individuali da un fondo pensione ad un altro fondo pensione (Best practice della gestione dei trasferimenti) sottoscritte il 24 aprile 2008, nella sede del ministero del Lavoro da Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione, Assoprevidenza

ARTICOLO 1
Scopo e definizioni

1. Le presenti Linee guida definiscono norme di comportamento e standard di efficienza minimi in materia di trasferimenti delle posizioni individuali degli aderenti da una forma pensionistica complementare a un'altra, garantendo agli aderenti stessi l'ottimizzazione dei tempi di evasione della richiesta di trasferimento avanzata e la completezza dei dati informativi. Le forme pensionistiche complementari eseguono gli adempimenti loro richiesti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i termini indicati specificamente di seguito, improntando i reciproci rapporti a principi di correttezza, buona fede, trasparenza e lealtà, per la soddisfazione e nel rispetto dei diritti degli aderenti. Le forme pensionistiche complementari rendono noto e pubblicizzano, anche sul proprio sito internet e su un distinto sito istituzionale all'uopo dedicato (omissis), l'avvenuta adesione alle presenti Linee guida.
2. Nel prosieguo dell'articolato si intendono per:
a) «Aderente»: chiunque partecipi a una forma pensionistica complementare;
b) «Fondo Cedente»: la forma pensionistica complementare da cui l'Aderente richiede il trasferimento della propria posizione individuale in favore di altra forma di previdenza complementare;
c) «Fondo Cessionario»: la forma pensionistica complementare verso la quale l'Aderente richiede il trasferimento della propria posizione individuale provenendo da altra forma di previdenza complementare;
d) «Forme pensionistiche complementari» le forme di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a) ad g), 9, 12, 13 e 20 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le polizze previdenziali non adeguate;
e) «formazioni minime»: le informazioni minime contenute nell'Allegato I al presente documento. L'allegato costituisce parte integrante delle Linee Guida;
f) «Posizione individuale»: il montante accumulato dall'Aderente presso il Fondo cedente ed effettivamente esistente al momento della esecuzione del trasferimento;
g) «Richiesta di trasferimento completa»: l'apposito modulo del Fondo cedente compilato in ogni sua parte se predisposto e disponibile nell'area riservata del sito istituzionale all'uopo dedicato, ovvero la richiesta di trasferimento sottoscritta dal l'Aderente in carta libera, contenente i dati identificativi del l'Aderente, quelli del Fondo cessionario e del suo numero di iscrizione all'Albo dei fondi pensione tenuto dalla Covip nonché la data in cui è stato o sarà effettuato l'ultimo versamento, ove nota. Qualora sia il Fondo cessionario a farsi carico dell'inoltro della richiesta di trasferimento ad esso consegnata da parte dell'Aderente, viene utilizzato l'apposito modulo del Fondo cedente compilato in ogni sua parte, se predisposto e disponibile nel l'area riservata del sito istituzionale all'uopo dedicato;
h) «Trasferimento»: l'esecuzione del bonifico dell'importo della posizione individuale liquidata al Fondo cessionario, unitamente all'invio delle informazioni minime.

ARTICOLO 2
Diritti degli Aderenti

1. L'Aderente a una Forma pensionistica complementare ha diritto a trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra Forma pensionistica complementare cui abbia già aderito:
– decorso il periodo minimo di permanenza presso il Fondo cedente;
– in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora perda i requisiti di partecipazione al Fondo cedente – avente natura di Fondo pensione negoziale o di Fondo pensione aperto per le ipotesi di adesione su base collettiva – e intenda trasferire la posizione ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
– in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora intenda trasferire la posizione dal Fondo cedente – avente natura di Fondo pensione aperto o Piano pensionistico Individuale – ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
– in qualsiasi momento, anche prima del periodo minimo di permanenza, qualora abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate dal Fondo cessionario;
  CONTINUA ...»

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