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Piccoli produttori senza Mud

di Paolo Pipere

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21 aprile 2008


Cambiano le imprese e gli enti tenuti a compilare il modello unico di dichiarazione ambientale (Mud), ma la modu-listica, il termine (30 aprile) e le modalità di presentazione alle Camere di commercio non subiscono variazioni.
L'entrata in vigore del Dlgs 4/2008,che ha modificato l'articolo 189 del cosiddetto Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006), comporta per i produttori iniziali la reintroduzione dell'obbligo di rendicontare con il Mud alcune tipologie di rifiuti non pericolosi. La nozione di "produttore iniziale" non è specificamente definita dalla norma, ma si può ricavare a contrario escludendo che si possa trattare di un soggetto che genera rifiuti a seguito di operazioni di recupero o smaltimento.
La dichiarazione ambientale 2008 deve perciò documentare anche la produzione e l'avvio al recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento. La comunicazione deve comprendere anche i rifiuti non pericolosi costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque oltre che dalla depurazione delle acque reflue e dall'abbattimento di fumi. Tali obblighi, in precedenza previsti dal Dlgs n. 22/1997,erano stati eliminati dalla prima versione del Dlgs n. 152/2006.

L'incremento delle tipologie di rifiuti che comportano la necessità di compilare la dichiarazione ambientale è contemperato dall'esonero dagli obblighi di comunicazione previsto per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti. La soglia dimensionale per l'esenzione è però riferita al numero complessivo di dipendenti dell'impresa o dell'ente e non a quelli impiegati presso l'unità locale, mentre il Mud compilato dai produttori si riferisce sempre a quest'ultima.I produttori iniziali di rifiuti con meno di dieci dipendenti si limiteranno quindi a includere nella comunicazione i rifiuti pericolosi eventualmente generati e, nel caso in cui siano stati prodotti solo scarti non pericolosi, potranno omettere la comunicazione, anche se stranamente dovranno continuare ad annotarne sul registro di carico e scarico sia la produzione sia l'avvio al recupero o allo smaltimento.

Un analogo probabile errore di coordinamento della norma ha provocato la reintroduzione della inclusione, nella dichiarazione dei produttori iniziali con un numero di dipendenti superiore a dieci, dei rifiuti non pericolosi conferiti, sulla base di una convenzione, al servizio pubblico di raccolta istituito dai Comuni o dagli ambiti territoriali ottimali. L'esonero è ora previsto esclusivamente per i rifiuti pericolosi affidati al servizio pubblico ( eventualità remota).
Un'esenzione è prevista anche per le imprese che, svolgendo un'attività ordinaria e regolare di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, hanno dovuto iscriversi con modalità semplificate all'Albo nazionale gestori ambientali secondo le prescrizioni dell'articolo 212, comma 8, del Dlgs 152/2006. L'esclusione, invece, non è stata accordata ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.

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