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Le società di comodo guardano a Unico

di Luca Gaiani

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23 Aprile 2008
DOCUMENTO
La richiesta di interpello all'Agenzia

Ancora pochi giorni per gli interpelli delle società di comodo. Le imprese che non superano, per l'esercizio 2007, il test di operatività e che non rientrano in cause di esclusione automatica, devono inviare le istanze di disapplicazione entro aprile per poter ricevere la risposta della direzione regionale entro il termine di Unico 2008.
Novità e conferme
Dopo le novità della Finanziaria 2008, recepite dal provvedimento delle Entrate del 14 febbraio, si sono ridotti i casi in cui le società realmente operative (diverse, cioè, da quelle costituite per concedere in uso immobili o altri beni a soci o familiari) sono tenute, in presenza di ricavi insufficienti, a presentare istanza di interpello per uscire dalla stretta sugli enti di comodo.
L'interpello (si veda il fac-simile a parte), come lo scorso anno, va indirizzato alla direzione regionale delle Entrate, ma spedito per raccomandata A/R, senza busta, o consegnato a mano, all'ufficio locale. La Dre ha tempo 90 giorni per inviare la risposta, con la necessità, per rispettare il termine del 31 luglio (data ultima per la validità del provvedimento a valere sul 2007), di inviare l'istanza entro il 30 aprile. Chi ha ottenuto la disapplicazione per il 2006 basando l'istanza su circostanze oggettive che non hanno subito modificazioni può evitare di inviare un nuovo interpello, ricadendo in un'esclusione automatica disposta dal provvedimento del 14 febbraio 2008.
L'interpello
Sono tre i casi nei quali si può ancora ipotizzare di richiedere la disapplicazione: immobiliari di gestione che percepiscono canoni inferiori alla soglia di legge, imprese in liquidazione che non prevedono di chiudere la procedura entro luglio del prossimo anno e, infine, società impossibilitate ad avviare l'attività per cause esogene.
Per le società immobiliari, un valido motivo può essere il fatto che i fabbricati sono stati acquistati con contratti di locazione già in essere e con canoni che non si è in grado di modificare fino a scadenza. Se invece l'immobile è stato locato dall'attuale proprietario, la disapplicazione non è consentita, salvo dimostrare che il canone era in linea con il valore di mercato dell'epoca. Nessun interpello è invece necessario se l'inquilino è un ente pubblico o se il canone è soggetto a vincoli di legge, scattando una causa automatica di esclusione.
Nel calcolo dei ricavi presunti, va ricordato che per gli immobili rivalutati in base alla legge 296/06, si considera il costo prima della rivalutazione, in quanto il riconoscimento fiscale dell'adeguamento scatta solo dal 1° gennaio 2008. Se si tratta di fabbricati abitativi, inoltre, il valore storico sarà ancora soggetto al coefficiente del 6 per cento.
Per società di costruzione, una circostanza su cui basare l'interpello potrebbe essere, come fu indicato dalla circolare 44/E/2007, il mancato ottenimento, per cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa, delle autorizzazioni necessarie per l'intervento. Queste società, peraltro, dovrebbero rispettare il test di operatività, iscrivendo gli immobili, come previsto dai principi contabili, nelle rimanenze, con la conseguente esclusione dai conteggi.
Imprese in liquidazione
Per le imprese in liquidazione (che non possono usufruire dello scioglimento agevolata), la strada dell'interpello si apre qualora non si ritenga di poter usufruire della nuova esclusione automatica prevista per chi si impegna a cancellare la società entro il termine per Unico del prossimo anno. Ciò si verifica in presenza di difficoltà, nel breve periodo, a cedere a prezzi convenienti i beni aziendali e, soprattutto, qualora vi siano trattative con i creditori per un concordato stragiudiziale. I liquidatori che chiedono la disapplicazione dovranno documentare con precisione le cause del prolungarsi della procedura, soprattutto se la società detiene immobili, auto, imbarcazioni e simili, al fine di attestare che non si tratta di un comportamento strumentale a un utilizzo di comodo dei beni aziendali.
Un'altra situazione è quella delle società che attendono licenze o autorizzazioni necessarie ad avviare la attività o che devono sottoporre a ristrutturazione gli immobili posseduti prima di poterli impiegare come beni strumentali. Per gli immobili in costruzione, o comunque sottoposti a una profonda ristrutturazione, è da ritenere corretta la classificazione nelle «immobilizzazioni in corso», voce irrilevante per il test.

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