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ARTICOLO 2 - Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

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1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica così come individuati nell'articolo 9 del presente decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dal!'articolo 3, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come novellato dall'articolo 2 del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate e altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi e opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge.
4. I siti, le aree, e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede a individuare le occorrenti misure anche di carattere straordinario di salvaguardia e di tutela volte ad assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.
5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduca abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisca o renda più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime, è punito a norma dell'articolo 682 del Codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle Autorità competenti d'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. La forza pubblica, i prefetti, i questori, le forze armate e le altre Autorità competenti attuano con immediatezza le determinazioni del Sottosegretario di Stato per l'approntamento e la protezione dei siti, nonché per la gestione dei rifiuti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, alle Autorità competenti l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza di cui al Testo unico di pubblica sicurezza (Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).
9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisca, ostacoli o renda più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del Codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la
gestione dei rifiuti è punito ai sensi dell'articolo 635, comma 2, del Codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, ostacolo o alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa è autorizzato il ricorso a interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei.

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