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ARTICOLO 3 - Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione del rifiuti nella regione Campania

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1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti e ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli a essi connessi a norma dell'articolo 12 del Codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 51 del Codice di procedura penale sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di Regione che le esercita personalmente anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del tribunale del capoluogo di Regione. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide il tribunale del capoluogo di Regione in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321 comma 3-bis del Codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 37 1-bis del Codice di procedura penale in materia di attività del procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il procuratore della Repubblica presso il capoluogo di Regione, il procuratore generale presso la corte di' appello competente può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di Pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti per i quali non è stata esercitata l'azione penale e iniziati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime. A cura del magistrato che procede e non oltre dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi predetti.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della entrata in vigore del presente decreto o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2 cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del Codice di procedura penale.
7. Il ministro della Giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, dispone per l'adeguamento degli organici e per l'implementazione delle risorse nei confronti degli uffici giudiziari di Napoli in rela2ione alle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo.
8. Per tutta ladurata dell'emergenza, le aree destinate a discarica e a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9 del presente decreto nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni dei commi precedenti cessano di avere efficacia al cessare dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

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