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1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 novembre 2005 n. 245, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 27 gennaio 2006, n. 21, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'Amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una Autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'Autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.