Torna all'indice del provvedimento
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (Na), Tufino (Na), Giugliano (Na), Santa Maria Capua Vetere (Ce), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (Sa) e Casalduni (Bn), nonché del termovalorizzatore di Acerra (Na). Detta valutazione deve essere effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal presidente della Corte d'appello di Napoli.
2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono anche essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata e al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tal fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie.