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ARTICOLO 9 - Discariche

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1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata l'attivazione dei siti da destinare a discarica presso i seguenti Comuni: (l'elenco dei Comuni non è stato reso noto. Si vedano i servizi a pag. 5).
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER; 19.12.12;19.05.01; 19.05.03; 20.03.01;19.01.12;19.01.14;19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11; 19.01.13; 19.02.05, nonché 19.12.11, per il solo parametro "idrocarburi totali", provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie previste dall'articolo 17.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi Codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto Ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche e all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della Conferenza dei Servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla Conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato, si esprime in ordine al rilascio della Via entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla Conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei ministri si esprime entro i sette giorni successivi su proposta del Sottosegretario di Stato
6. L'articolo 1 del decreto legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.

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