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1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 17, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50% rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle Amministrazioni statali e regionali competenti per materia, avente il compito di valutare le presunte entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.