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1. Ai Comuni della regione Campania che non raggiungono l'obiettivo, minimo di raccolta differenziata pari al 25% dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35% entro il 31 dicembre 2009 e il 50% entro il 31 dicembre 2010, fissati dal piano regionale dei rifiuti
adottato con ordinanza commissariale n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25%, 35% e al 50% dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di Commissari ad acta, nei confronti di tutte le Amministrazioni che non hanno rispettato gli obiettivi medesimi.
3. L'articolo 4, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è soppresso.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato.