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1. All'articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n . 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1 . Quando i reati di cui all'articolo 527 Codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del libro II del Codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958 n. 75 sono commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà».