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ARTICOLO 4 - Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento

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1. Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635 del Codice penale, è inserito il seguente:
«3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 635 del Codice penale, è inserito il seguente:
«Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del Codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.».

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