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1. Dopo l'articolo 12 del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286 è inserito il seguente: «Articolo 12-bis - (Ingresso illegale nel territorio dello Stato) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente Testo unico è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
2. Per il reato previsto al comma 1 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con il rito direttissimo.
3. Il Giudice nel pronunciare la sentenza di condanna ordina l'espulsione dello straniero.».