Torna all'indice del provvedimento
1. All'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n . 575, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La medesima legge si applica altresì in relazione ai reati di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nonché a quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale.